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PrimoPiano Romagna

A Santa Sofia l’evento dedicato ai piccoli comuni: un’opportunità per i nostri territori

Si è tenuto venerdì sera, al Teatro Mentore di Santa Sofia, un incontro pubblico organizzato dal deputato Marco Di Maio insieme al Sindaco Daniele Valbonesi, per illustrare le leggi sui piccoli comuni e sui parchi. Erano presenti il relatore alla Camera dei due provvedimenti, l’on. Enrico Borghi, l’assessora al bilancio della Regione Emilia – Romagna, Emma Petitti, Luca Santini, Presidente del Parco delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, e tanti altri operatori economici, turistici, rappresentanti di aziende ed amministratori locali.

“Parlare della legge sui piccoli comuni in un piccolo comune, Santa Sofia, non è una cosa banale – ha affermato Di Maio – Abbiamo cercato di farlo con passione e dedizione ieri sera; e sono emersi tantissimi spunti di riflessione per i quali ringrazio tutti coloro che sono intervenuti”. “In questi ultimi mesi di legislatura – ha aggiunto – dobbiamo approvare definitivamente anche la legge sui Parchi, che darà più valore alle comunità locali: per il nostro Parco delle Foreste casentinesi, recentemente riconosciuto dall’Unesco come patrimonio mondiale, sarà una opportunità in più”.

Valbonesi, nella veste anche di Presidente della Comunità del Parco delle Foreste Casentinesi, ha accolto con favore l’invito di Di Maio a tenere in un piccolo Comune come Santa Sofia un incontro che approfondisse delle tematiche importanti “non solo per la nostra realtà, ma per tutto il territorio”. “Ringrazio gli onorevoli Di Maio e Borghi, i relatori e i tanti cittadini che ieri sera hanno partecipato a questo incontro. La legge sui piccoli comuni, ma soprattutto il testo sui Parchi in attesa di essere approvato dal Senato – ha dichiarato il Sindaco – porteranno benefici reali alla nostra comunità e a tutti quegli amministratori che per anni non hanno avuto gli strumenti adatti per superare le tante problematiche vissute quotidianamente da cittadini e imprese”.

“Che il Senato approvi al più presto il testo sui Parchi, che rappresenta una rivoluzione attesa da tempo dal nostro settore”: è l’appello rivolto in conclusione di serata da Luca Santini ai deputati Di Maio e Borghi. “Se non ci saranno le condizioni politiche per un’approvazione rapida della legge entro la fine della legislatura – ha aggiunto – che si prendano i quattro – cinque articoli più importanti del testo e si inseriscano nella legge di bilancio. Non possiamo permetterci di rimandare, ancora una volta, un provvedimento vitale che darà rilancio al settore dei Parchi in tutto il territorio nazionale”.

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Economia e Finanza

Approvato il nuovo codice della nautica

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167, ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di revisione e integrazione del Codice della nautica da diporto, già approvato in secondo esame preliminare nel corso della precedente riunione.

Il testo, sul quale sono stati nuovamente acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, rafforza la tutela di interessi pubblici generali, tra i quali la protezione dell’ambiente marino, la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e la diffusione tra le nuove generazioni della cultura e dell’educazione marinara, prevedendo al contempo interventi per lo sviluppo di un turismo sostenibile e costiero. Inoltre, semplifica i procedimenti amministrativi del diporto nautico, in modo da favorire la competitività e la capacità di attrazione di investimenti nel settore e da promuovere la crescita del volume commerciale in ambito diportistico e assicura, infine, la coerenza delle nuove disposizioni con la disciplina del “Sistema telematico centrale della nautica da diporto”.

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Giustizia

Giustizia, il testo del Governo sulla procedibilità di alcuni reati

Il testo amplia l’istituto della procedibilità a querela di parte, estendendola a quei reati contro la persona e contro il patrimonio che si caratterizzano essenzialmente per il valore privato dell’offesa o per il suo modesto valore offensivo, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del sistema penale, favorendo meccanismi di conciliazione per i reati di minore gravità, anche attraverso la collegata operatività dell’istituto della estinzione del reato per condotte riparatorie, che riguarda i reati procedibili a querela ma con querela rimettibile, e di conseguenza una maggiore efficacia dell’azione di punizione dei reati più gravi.

In particolare, la procedibilità a querela viene introdotta per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni, con l’eccezione per il delitto di violenza privata, nonché per i reati contro il patrimonio previsti dal Codice penale. Viene fatta salva, in ogni caso, la procedibilità d’ufficio qualora la persona offesa sia incapace per età o per infermità, o ricorrano circostanze aggravanti a effetto speciale ovvero le circostanze aggravanti indicate all’articolo 339 del Codice penale o, in caso di reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità. Inoltre, in relazione a reati che già prevedono la procedibilità a querela nella ipotesi base, si riduce il novero delle circostanze aggravanti che comportano la procedibilità d’ufficio.

In tal modo, le nuove norme fanno emergere e valorizzano anche l’interesse privato alla punizione del colpevole in un ambito connotato dall’offesa a beni strettamente individuali, collegandolo alla necessità di condizionare la repressione penale di un fatto, astrattamente offensivo, alla valutazione in concreto della sua gravità da parte della persona offesa.

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Giustizia PrimoPiano

Intercettazioni, cosa cambierà con il decreto legislativo del Governo

Il Governo ha approvato in via preliminare il decreto legge derivante dalla legge delega di riforma del processo penale, in materia di intercettazioni.

Il decreto attua una revisione della disciplina delle intercettazioni, fondamentale strumento di indagine, in modo da rendere maggiormente equilibrata la salvaguardia fra interessi parimenti meritevoli di tutela a livello costituzionale, ovvero, da un lato, la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione e, dall’altro, il diritto all’informazione.

Si introducono quindi disposizioni volte a incidere sull’utilizzazione, a fini cautelari, dei risultati delle intercettazioni, nonché a disciplinare il procedimento di selezione delle comunicazioni intercettate, secondo una precisa scansione temporale. Il tutto allo scopo di escludere, in tempi ragionevolmente certi e prossimi alla conclusione delle indagini, ogni riferimento a persone solo occasionalmente coinvolte dall’attività di ascolto e di espungere il materiale documentale, ivi compreso quello registrato, non rilevante a fini di giustizia, nella prospettiva d’impedire l’indebita divulgazione di fatti e riferimenti a persone estranee all’oggetto dell’attività investigativa.

Tra le misure principali, il testo prevede:

  • l’introduzione nel Codice penale del delitto di “diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente”. La norma punisce con la reclusione fino a quattro anni chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione. La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. Il delitto è punibile a querela della persona offesa;
  • una maggiore tutela della riservatezza nelle comunicazioni tra avvocato difensore e assistito. Il divieto, già previsto, di attività diretta di intercettazione nei confronti del difensore, con conseguente inutilizzabilità delle relative acquisizioni, viene infatti ampliato, prevedendo che l’eventuale coinvolgimento, in via anche solo occasionale, del difensore nell’attività di ascolto legittimamente eseguita, non possa condurre alla verbalizzazione delle relative comunicazioni o conversazioni;
  • l’introduzione del divieto di trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni ritenute irrilevanti per le indagini, sia per l’oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, sempre ove non fossero ritenute rilevanti a fini di prova, fatta salva la facoltà del pubblico ministero di disporre, con decreto motivato, che le comunicazioni e conversazioni siano trascritte nel verbale quando ritenute rilevanti per i fatti oggetto di prova e altresì necessarie al medesimo fine, se attengono a dati personali sensibili;
  • una nuova disciplina del deposito degli atti riguardanti le intercettazioni e la selezione del materiale raccolto, con l’introduzione di una procedura in due fasi. Tale procedura prevede dapprima il deposito delle conversazioni e delle comunicazioni, oltre che dei relativi atti, e solo successivamente l’acquisizione di quelle rilevanti e utilizzabili e il contestuale stralcio, con destinazione finale all’archivio riservato, di quelle irrilevanti e inutilizzabili. Inoltre, il pubblico ministero viene individuato come garante della riservatezza della documentazione, poiché a lui spetta la custodia, in un apposito archivio riservato, del materiale irrilevante e inutilizzabile, con facoltà di ascolto ed esame, ma non di copia, da parte dei difensori e del giudice, fino al momento di conclusione della procedura di acquisizione. Di conseguenza, viene ridefinita la procedura volta a selezionare il materiale raccolto dal pubblico ministero e, come previsto dalla delega, si prevede un meccanismo differenziato di acquisizione nel caso in cui il materiale d’intercettazione rilevante sia stato già utilizzato per l’emissione di un provvedimento cautelare. Si supera quindi il precedente modello incentrato sulla cosiddetta “udienza stralcio”, caratterizzato dal fatto che tutto il materiale d’intercettazione era sin da subito nel fascicolo delle indagini preliminari, invece che essere collocato in un archivio riservato, con la conseguenza che doveva essere interamente esaminato al fine dell’eliminazione del troppo, del vano e dell’inutilizzabile. Tutto ciò al fine di escludere, sin dalla conclusione delle indagini, ogni riferimento a persone solo occasionalmente coinvolte dall’attività di ascolto e, in generale, il materiale d’intercettazione non rilevante a fini di giustizia, nella prospettiva di impedire l’indebita divulgazione di fatti e riferimenti a persone estranee alla vicenda oggetto dell’attività investigativa;
  • una nuova disciplina delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili (i cosiddetti trojan horse). In particolare, si prevede che tali dispositivi non possano essere mantenuti attivi senza limiti di tempo o di spazio, ma debbano essere attivati da remoto secondo quanto previsto dal pubblico ministero nel proprio programma d’indagine e che, tra l’altro, debbano essere disattivati se l’intercettazione avviene in ambiente domiciliare, a meno che non vi sia prova che in tale ambito si stia svolgendo l’attività criminosa oggetto dell’indagine o che l’indagine stessa non riguardi i delitti più gravi, tra i quali mafia e terrorismo, di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale;
  • la semplificazione delle condizioni per l’impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, attraverso la previsione di presupposti meno restrittivi per la relativa autorizzazione.