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PrimoPiano Welfare

Via libera al decreto che anticipa l’assegno unico: un aiuto concreto per un numero maggiore di famiglie

A Montecitorio mercoledì un voto di cui siamo molto orgogliosi: il via libera definitivo al decreto che anticipa a quest’anno, a partire da luglio, l’assegno unico e universale per i figli minori, estendendo il beneficio anche nuclei che oggi non percepiscono alcun contributo.
Un’idea nata alla Leopolda, grazie al nostro lavoro e all’impegno della ministra Elena Bonetti, diventa sempre più una realtà concreta e positiva.

 Il decreto riconosce, a decorrere dal 1 luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, alle famiglie che non abbiano diritto all’Assegno al nucleo familiare, un assegno per ciascun figlio minore che varierà a secondo del numero dei figli e dell’Isee. Le famiglie che invece già godono dell’Assegno al nucleo familiare lo continueranno a percepire in attesa che vengano emanati i decreti attuativi della riforma dell’Assegno unico, strumento che partirà dal 2022.

Il decreto ponte prevede un assegno pieno per le famiglie sotto i 7.000 euro di reddito, i cosiddetti incapienti, pari a 167 euro per un figlio (incrementato del 30% dal terzo figlio); tale sostegno scende con il crescere del reddito del nucleo in modo tale che per le famiglie che guadagnano tra i 40.000 e i 50.000 euro esso ammonta a 30 euro fino a due figli e a 40 se i figli sono tre o di piu’ . Oltre i 50 mila euro di reddito non e’ previsto alcun assegno.

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Infrastrutture PrimoPiano Telecomunicazioni

Approvato il decreto sulla cybersecurity: un altro pilastro del PNRR

Abbiamo approvato alla Camera il decreto legge sulla Cybersicurezza. Il testo definisce l’architettura nazionale di cybersicurezza e istituisce l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, modificando, tra l’altro, il decreto legge del 2019 con il quale era stato introdotto il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

La sicurezza cibernetica è uno degli interventi previsti dal Pnrr, e la cybersecurity, viene ricordato, e’ uno dei 7 investimenti della digitalizzazione della Pa. E all’investimento mirato alla creazione ed al rafforzamento delle infrastrutture legate alla protezione cibernetica del Paese sono destinati dal decreto circa 620 milioni di euro. 

Il testo definisce il sistema nazionale di sicurezza cibernetica cha ha al suo vertice il presidente del Consiglio dei ministri, cui viene attribuita “l’alta direzione e la responsabilita’ generale delle ‘politiche di cybersicurezza’”. 
Sara’ pertanto lui a nominare e revocare il direttore generale e il vice direttore generale della nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Di queste nomine dovranno essere preventivamente informati il Copasir e le competenti Commissioni parlamentari. 

Il Dl istituisce anche il Comitato interministeriale per la cybersicurezza, con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza sulle politiche del settore. L’Agenzia per la cybersicurezza predispone la strategia nazionale di cybersicurezza assumendo compiti, finora attribuiti al ministero dello Sviluppo economico, alla presidenza del Consiglio, al Dis ed all’Agenzia per l’Italia digitale.

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PrimoPiano Sanità Speciale Coronavirus

Green pass: le decisioni del Governo, modalità, tempi

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e ha deciso le modalità di utilizzo del Green Pass e nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni.

Green Pass

Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:

  1. certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)
  2. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)

Questa documentazione sarà richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti a partire dall’6 agosto prossimo:

  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi;
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Concorsi pubblici.

Zone a colori

L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dall’entrata in vigore del decreto i due parametri principali saranno:

  1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19, 
  2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

Si resta in zona bianca 

Le Regioni restano in zona bianca se: 

a. l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive

b. qualora si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:

  1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;
    oppure
  2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento;

Da bianca a gialla

È necessario che si verifichino alcune condizioni perché una Regione passi alla colorazione gialla

a. l’incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento;

b. qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive

  1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;
    oppure
  2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;

Da giallo ad arancione

È necessario che si verifichi un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla

Da arancione a rosso

Una Regione è in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive

a. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;

b. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore 30 per cento.

Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali

In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19. 

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso. 

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.

Misure per gli eventi sportivi

Inoltre per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni: 

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso. 

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico

Sanzioni

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. 
In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Fondo discoteche

È istituito un fondo per i ristori alle sale da ballo.

Tamponi a prezzo ridotto

Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 definisce d’intesa con il Ministro della salute un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.

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Economia e Finanza PrimoPiano

Decreto Semplificazioni, il “motore” per spendere i fondi del Recovery plan

Ritocchi alle norme sul superbonus ma nessuna proroga della detrazione (se ne riparlerà con la prossima manovra), semplificazioni per appalti e subappalti in vista dell’attuazione del Recovery plan, revisione delle misure in vigore per snellire i procedimenti di Via e Vas. E ancora: governance centralizzata per l’attuazione del Piano di ripresa, firme digitali qualificate (come lo Spid) per sottoscrivere i referendum e le proposte di legge popolari, semplificazione della burocrazia per l’installazione delle colonnine elettriche e tante novità relative agli impianti fotovoltaici e di biogas.

Sono queste alcune delle misure contenute nel decreto Semplificazioni-governance che abbiamo approvato alla Camera.
> Il testo finale del provvedimento
> Dossier di approfondimento: 1° volume2° volume
> Video del mio intervento alla Camera

PAROLA ANCHE AL PARLAMENTO
Il Parlamento monitorerà l’attuazione del Piano di ripresa. La novità, rispetto al testo originario, è contenuta in un emendamento del Pd, sottoscritto anche da altri gruppi, approvato durante il passaggio alla Camera. La cabina di regia dovrà trasmettere al Parlamento una relazione semestrale sullo stato di attuazione del Recovery plan. Non solo, il Governo dovrà fornire alle Camere le informazioni e i documenti utili per esercitare il controllo sull’attuazione del Pnrr e del Piano nazionale per gli investimenti complementari; tutti i dati, gli atti, le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento dei loro compiti; i documenti, riguardanti le materie di competenza, quelli inviati agli organi dell’Unione europea. Le commissioni, quindi, potranno formulare osservazioni ed esprimere valutazioni utili per accelerare l’attuazione.

LA GOVERNANCE DEL PNRR
Fin dal testo originario è stato previsto un assetto organizzativo a più livelli dedicato alla governance del Recovery plan. La responsabilità di indirizzo è assegnata a Palazzo Chigi. Viene istituita una cCabina di regia, presieduta dal premier, alla quale partecipano di volta in volta i ministri e i sottosegretari competenti. La cabina “esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale” sull’attuazione degli interventi. Partecipano anche il presidente della Conferenza delle regioni, dell’Anci e dell’Upi quando sul tavolo ci sono temi che riguardano le regioni, i comuni e le province. In questi ultimi casi partecipa anche il ministro per gli Affari regionali. Potranno essere inoltre invitati, a seconda della tematica affrontata, i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e i referenti o rappresentanti del partenariato economico e sociale. Tra i suoi compiti figura la trasmissione al Parlamento di una relazione sullo stato attuazione del Piano, con cadenza semestrale. 

PROCEDIMENTI VIA E VAS
Il testo si ripropone due grandi obiettivi: integrare la disciplina prevista per la valutazione ambientale dei progetti del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (Pniec) e operare un intervento di semplificazione sulla disciplina di Via (Valutazione di impatto ambientale) e Vas (Valutazione ambientale strategica) prevista dalla parte seconda del Codice dell’ambiente. Entrando nel merito, viene ampliato l’ambito di attività della commissione tecnica Pniec anche alla valutazione ambientale di competenza statale dei progetti del Piano, assumendo così la nuova denominazione di “Commissione tecnica Pnrr-Pniec”. 

Le opere rientranti nei progetti strategici per la transizione energetica, inclusi nel Pnrr, saranno considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Viene velocizzato l’iter autorizzativo per le opere contenute nell’Allegato I-bis: le regioni sono tenute ad esprimere l’intesa entro 30 giorni dalla positiva conclusione della Conferenza dei servizi, al fine di consentire all’autorità competente il rilascio del provvedimento finale.

Per quanto riguarda la procedura di Via, le modifiche riguardano, in sintesi: il concerto del ministero della Cultura; l’accelerazione della procedura attraverso la riduzione dei termini previsti; l’unificazione delle procedure previste nei casi di inutile decorso dei termini e per l’attivazione dei conseguenti poteri sostitutivi finalizzati all’adozione del provvedimento di Via; l’introduzione dell’automatico rimborso al proponente del 50% dei diritti di istruttoria qualora non siano rispettati i termini per la conclusione del procedimento di Via relativo ai progetti Pnrr-Pniec. 

Un altro articolo si occupa di modificare i termini (che diventano perentori) per la verifica dell’istanza di Via e per l’eventuale richiesta di documentazione integrativa. Sono inoltre dimezzati i termini della fase di consultazione del pubblico. Cambia anche il rilascio del provvedimento unico ambientale (Pua) – previsto nel caso di procedimenti di Via di competenza statale – per delimitarne l’ambito e modificare il termine per la pubblicazione dell’avviso al pubblico e la collocazione temporale della conferenza di servizi decisoria finalizzata all’emissione del Pua stesso. Infine, un articolo istituisce la soprintendenza speciale per il Pnrr con l’obiettivo di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi, definendone compiti, poteri e risorse umane e finanziarie.

FONTI RINNOVABILI 
Sul fronte delle fonti rinnovabili gli obiettivi generali sono i seguenti: incremento della quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile (Fer) nel sistema, in linea con gli obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione; potenziamento e digitalizzazione delle infrastrutture di rete per accogliere l’aumento di produzione da Fer e aumentarne la resilienza a fenomeni climatici estremi; promozione della produzione, distribuzione e degli usi finali dell’idrogeno, in linea con le strategie comunitarie e nazionali; sviluppo di un trasporto locale più sostenibile, non solo ai fini della decarbonizzazione ma anche come leva di miglioramento complessivo della qualità della vita (riduzione inquinamento dell’aria e acustico, diminuzione congestioni e integrazione di nuovi servizi); sviluppo di una leadership internazionale industriale e di ricerca e sviluppo nelle principali filiere della transizione. 

Nel dettaglio, viene ritoccata la disciplina delle autorizzazioni per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini, ossia confinanti con aree tutelate dalla normativa paesaggistica. In particolare – ai fini dell’autorizzazione unica – viene previsto che il ministero della Cultura partecipi al procedimento unico, nel caso di progetti aventi ad oggetto impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, comprese – secondo quanto specificato in sede referente – le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere e nelle aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo. 

Nei procedimenti di autorizzazione di questi impianti localizzati in aree contermini, il ministero si esprime nell’ambito della Conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.

In tutti i casi, il rappresentante del ministero non può attivare i rimedi amministrativi, previsti dalla normativa vigente avverso la determinazione di conclusione della Conferenza. L’articolo 31 contiene disposizioni varie, volte a incentivare lo sviluppo di produzioni energetiche alternative al carbone. 

Vengono esclusi dalla necessità della valutazione di impatto ambientale gli impianti di accumulo elettrochimico (batterie) di tipo “stand-alone” (destinati al mero accumulo o al consumo locale); in caso di mancata definizione dell’intesa con la regione o le regioni interessate per il rilascio dell’autorizzazione unica, il comitato interistituzionale può provvedere entro i novanta giorni successivi alla conclusione dell’istruttoria. 
Durante il lavoro delle commissioni è stata apportata una modifica volta ad equiparare agli impianti esistenti gli impianti autorizzati ma non in esercizio ai fini della applicabilità della procedura di autorizzazione semplificata.

Per la costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW (10 nel testo originario), localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale, si applicherà la procedura abilitativa semplificata. In sede referente, la portata della norma è stata estesa anche agli impianti ubicati in discariche o cave, ove sia stata completata l’attività di recupero e di ripristino ambientale. Un capitolo si concentra sulla regione Sardegna e prevede che entro 30 giorni un dpcm dovrà individuate le opere e le infrastrutture necessarie al phase out dell’utilizzo del carbone nell’Isola. 

Con il dl Semplificazioni viene integrata la definizione di impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili, inserendovi la specificazione per cui sono tali gli impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, anche tramite impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro, ad esclusione, per quest’ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonché gli impianti ibridi. In secondo luogo, si specifica che per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro il rilascio dell’autorizzazione spetta al Mitr, sentito il Mims e d’intesa con la regione interessata. Si richiama espressamente la vigente disciplina relativa al procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica.

REPOWERING Arrivano poi semplificazioni per l’autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare per le opere di modifica che comportano un incremento contenuto della potenza (repowering). Si dispone che gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni, dell’area e delle opere connesse, sono qualificabili come modifiche non sostanziali e sottoposte a comunicazione al Comune anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento. 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Le modifiche della Camera riguardano anche l’installazione di pannelli fotovoltaici solari e termici sul tetto degli edifici senza la previa acquisizione di atti amministrativi di assenso. Si introduce una eccezione al generale divieto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, di accedere agli incentivi statali. In particolare, il divieto di accesso agli incentivi non si applica – a date condizioni specificate in sede referente – agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli.

Con una modifica è stata approvato l’innalzamento da 250 a 300 kW della soglia per l’installazione con mera denuncia di inizio attività di impianti per la produzione di energia derivante da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

Il decreto prevede poi che la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici – così come delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all’esercizio di tali impianti – all’interno delle aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali, le soglie per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale si intendono elevate a 10 MW.

BIOGAS
Una modifica ha introdotte misure per riconoscere la qualifica di biocarburante avanzato ai sottoprodotti utilizzati come materie prime per l’alimentazione degli impianti di biogas utilizzati al fine di produrre biometano (attraverso la purificazione del biogas). Altra novità: riaperta la possibilità di accesso agli incentivi per gli impianti a biogas con potenza elettrica non superiore a 300 kW, facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l’80% da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20% da loro colture di secondo raccolto. Le materie devono derivare “prevalentemente” dalle aziende agricole realizzatrici “nel rispetto del principio di connessione”. 

COLONNINE ELETTRICHE
Nell’ottica della semplificazione dei procedimenti, chi effettua l’installazione delle colonnine elettriche “presenta l’istanza all’Ente proprietario della strada per la manomissione e l’occupazione del suolo pubblico” insieme “a quella per gli impianti elettrici necessari alla connessione alla rete di distribuzione”, concordati il distributore dell’energia elettrica. Alla richiesta potrà applicarsi la procedura della “conferenza semplificata”, dopo la quale l’autorizzazione dovrà essere emessa entro un mese. 

SUPERBONUS
Come detto, il decreto non posticipa la scadenza del superbonus al 110% (tema rinviato alla prossima legge di Bilancio) ma apporta ritocchi alla normativa generale delle detrazioni. Si riconosce il 110% anche per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, rivedendo ascensori e montacarichi, eseguiti congiuntamente ad interventi antisismici. Si estende alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale la possibilità di avvalersi dell’agevolazione fiscale per gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (ad esempio: ospedali, case di cura e conventi).

La disposizione chiarisce che questi interventi possono fruire della detrazione a condizione che i soggetti beneficiari svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica. Si semplifica la disciplina per fruire del superbonus stabilendo che attraverso una comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), è possibile attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (rendendo non più necessaria l’attestazione dello stato legittimo).

Una modifica riguarda anche la norma sul sismabonus al 100%: nello specifico, la norma interviene su alcuni requisiti tecnici che consento l’accesso alle detrazioni previste, sulle violazioni meramente formali riscontrate negli interventi effettuati, sulla tempistica relativa all’acquisto di immobili sottoposti ad interventi rientranti nel superbonus, sull’applicazione del sisma bonus per le spese sostenute dagli acquirenti delle cosiddette case antisismiche e sulla disciplina della comunicazione di inizio lavori asseverata-Cila. 

ONERI BOLLETTE ELETTRICHE 
Un decreto del Mef e del Mite, che sarà messo a punto su proposta dell’Arera, riscriverà le modalità di riscossione degli oneri generali di sistema delle bollette elettriche, prevedendo che dovranno essere riscossi senza passare nella disponibilità dei venditori, anche avvalendosi di un soggetto terzo. 

END OF WASTE E RIFIUTI 
Novità riguardano anche cessazione della qualifica di rifiuto (cosiddetto End of waste) per razionalizzare e semplificare l’iter procedurale, prevedendo che il rilascio dell’autorizzazione avvenga previo parere obbligatorio e vincolante dell’Ispra o dell’Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competente. Con una modifica delle commissioni è stato chiarito che i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, sono considerati rifiuti urbani solo a fini statistici. 

Altre misure riguardano la gestione dei rifiuti, al fine di: escludere le ceneri vulcaniche riutilizzate in sostituzione di materie prime, a determinate condizioni, dall’ambito di applicazione della disciplina sulla gestione dei rifiuti; dettare specifiche diposizioni sul trattamento dei rifiuti da articoli pirotecnici; introdurre alcune norme di semplificazione in tema di gestione e tracciabilità dei rifiuti; modificare la disciplina sulle funzioni di verifica e controllo sulla gestione dei rifiuti poste in capo al Mite e sulle comunicazioni alla Commissione europea; introdurre disposizioni sull’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti; dettare disposizioni concernenti la sostituzione di combustibili tradizionali con Css-combustibile (combustibile solido prodotto da rifiuti che non sia più qualificabile come rifiuto); disporre misure in materia di pulizia manutentiva di reti fognarie e semplificazioni in materia di impianti mobili di smaltimento; prevedere – con una norma inserita in sede referente – che gli operatori economici, in forma individuale o collettiva, adottino sistemi di restituzione con cauzione nonché sistemi per il riutilizzo degli imballaggi applicabili agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande; innalzare la quota che le amministrazioni statali, regionali, degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e di servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, devono riservare all’acquisto di pneumatici ricostruiti per i ricambi per le relative flotte di autovetture.

SMART ROAD 
Un Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road per analizzare e promuovere l’adozione di strumenti operativi e di metodo, per monitorare gli impatti del processo di digitalizzazione delle infrastrutture viarie e della sperimentazione su strada di veicoli a guida autonoma, per effettuare studi e formulare proposte per l’aggiornamento della disciplina tecnica in materia di veicoli a guida autonoma. La modifica prevede che con decreto del Mims si provveda ad aggiornare le soluzioni per la trasformazione digitale della rete stradale nazionale (smart road) fissandone i requisiti funzionali minimi per operatori di settore e concessionari di reti stradali e autostradali. Non solo, il futuro decreto dovrà anche adeguare e disciplinare le sperimentazioni su strada pubblica di sistemi di guida automatica e connessa, non omologati o non omologabili secondo l’attuale normativa di settore. 

RISCHIO IDROGEOLOGICO
Le commissioni Affari costituzionali e Ambiente alla Camera ha aumentato a 80 milioni di euro, per il biennio 2021-2022, le risorse per la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria. A cui si aggiungono semplificazioni di carattere generale: viene stabilito che gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto al dissesto idrogeologico – compresi quelli finanziabili tra le linee di azione del Pnrr – siano qualificati come opere di preminente interesse nazionale, aventi carattere prioritario. 

FIRME REFERENDUM CON SPID
 La sottoscrizione dei referendum e delle proposte di legge popolare potrà avvenire anche attraverso le firme elettroniche qualificate: lo Spid, l’identità digitale della Pubblica amministrazione, la carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi. La norma è retroattiva: dal 1° luglio i comitati potranno raccogliere le adesioni attraverso un documento informativo sottoscritto con la firma qualificata. 

La modifica interviene anche sulla piattaforma per la raccolta delle firme digitali, prevista dall’ultima legge di Bilancio. Nella manovra è stato disposto che il Governo metta a punto l’hub digitale entro la fine dell’anno; la modifica Magi affida al ministero della Giustizia la messa a punto di un decreto per definire “le caratteristiche tecniche, l’architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della stessa piattaforma e i casi di malfunzionamento”. 

In attesa, però, che la piattaforma prenda il via l’emendamento inserisce una norma ponte utilizzabile già in estate (per i referendum sull’eutanasia e la giustizia, ad esempio): “Dal 1° luglio 2021 e fino alla data di operatività della piattaforma, le firme necessarie per i referendum” e le proposte di legge popolari “possono essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi”. Saranno i comitati promoroti a predisporre il documento digitale con l’acquisizione del nome, del cognome, del luogo, della data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto. Le firme elettroniche qualificate raccolte non saranno soggette all’autenticazione. 

 ‘CERVELLONI’ SCUOLE-ATENEI
Nasceranno due nuove anagrafi, quella nazionale dell’istruzione e una dedicata all’istruzione superiore. La prima anagrafe, l’Anist, che nascerà al ministero dell’Istruzione, sostuirà tutte le banche dati degli studenti, docenti, il personale Ata, delle scuole in generale, compresi i voti presenti nei registri. L’Anis, invece, raccoglierà i dati delle università, contenendo anche informazioni relative ai diplomati, laureati, corso di studio. Quest’ultima sarà creata al Mur. 

CONFISCHE MAFIA 
Gli immobili confiscati alla criminalità organizzata, assegnati a Comuni e Regioni, possono essere impiegati per finalità di lucro, come gli affitti. I proventi dovranno essere reimpiegati, oltre per attività sociali come già previsto, anche per sostenere le spese di manutenzione straordinaria degli stessi bene confiscati. Oltre alla locazione degli immobili, si specifica che la notifica del provvedimento di destinazione perfeziona il trasferimento del bene al patrimonio indisponibile dell’ente destinatario. 


La modifica introdotta alla Camera consente di superare le situazioni nelle quali i destinatari dei beni, pur avendo formalmente manifestato la volontà di acquisirli, dopo la notifica del decreto di trasferimento, ne ritardano la presa in consegna, per varie ragioni, creando così una potenziale indeterminazione del soggetto gestore responsabile. In particolare, si disciplinano le conseguenze della revoca della destinazione del bene, prevedendo espressamente che il bene stesso rientri nella disponibilità dell’Agenzia dei beni confiscati. 

La stessa, entro 2 mesi, deve verificare la possibilità di destinazione del bene rientrato nella sua disponibilità secondo la procedura ordinaria disciplinata dal Codice antimafia. La misura garantisce che venga esperito ogni possibile tentativo di destinazione del bene perché venga reimpiegato a scopo sociale. Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, il bene – analogamente a quanto previsto dal Codice antimafia per i beni immobili rimasti invenduti – viene mantenuto al patrimonio dello Stato con provvedimento dell’Agenzia e la relativa gestione è affidata all’Agenzia del demanio.

OPERE COMMISSARIATE
Sei mesi in più di tempo per individuare ulteriori opere per i quali disporre la nomina di commissari straordinari. 

APPALTI SOTTOSOGLIA
Nei casi di affidamento diretto degli appalti, ovvero quelli sotto la soglia di 150 mila euro, dovranno essere scelti preferibilmente “i soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati fra coloro che risultano iscritti ad elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante e comunque nel rispetto del principio di rotazione”. 

AFFIDAMENTI SENZA GARA
I titolari di concessioni di lavori e servizi pubblici avranno più tempo per adeguarsi alla norma del Codice degli appalti che impone una quota di lavori – l’80% – che i concessionari senza gara “a monte” sono tenuti ad esternalizzare mediante l’esperimento di procedure ad evidenza pubblica. La legge ordinaria dava tempo di adeguarsi entro la fine dell’anno. Gli emendamenti approvati prorogano la scadenza al 31 dicembre 2022, quindi un anno in più.

 SEMPLIFICAZIONI APPALTI
Introdotte misure premiali di tutela della concorrenza nei contratti pubblici, a favore delle Pmi, relativi agli investimenti previsti nel Pnrr. Sono state poi previste semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Pnrr e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Ue. Nello specifico, rileva l’utilizzazione, secondo determinate condizioni, della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, l’assegnazione di un punteggio premiale per l’uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici, l’espressione del parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. 

Alcune misure riguardano la fase esecutiva dei contratti pubblici. Viene introdotto un “premio di accelerazione” per i casi di anticipata ultimazione dei lavori ed è contestualmente innalzato l’importo delle penali per il ritardato adempimento. Vengono ridotte le stazioni appaltanti per le procedure afferenti alle opere Pnrr e Pnc, e si dispone una proroga, fino all’anno 2023, di alcune norme riguardanti (tra l’altro) la sospensione del divieto di “appalto integrato” e la sospensione dell’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori. 

Si prevede, inoltre, l’abrogazione della presentazione da parte del Governo della relazione al Parlamento sugli effetti delle sospensioni sperimentali di norme per gli anni 2019 e 2020. Nel corso dell’esame nelle commissioni è stata introdotta una modifica per differire dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 il termine per l’adozione dei decreti del presidente del Consiglio per l’individuazione di ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari. 

SUBAPPALTI 
Il dl introduce modifiche alla disciplina del subappalto, suddivise tra modifiche di immediata vigenza e modifiche con efficacia differita a decorrere dal 1° novembre 2021. In particolare, con immediata vigenza e fino al 31 ottobre 2021, il subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto (si sopprime, conseguentemente, un articolo del decreto Sblocca cantieri, il quale, fino al 30 giugno 2021, aveva fissato al 40% il limite). Sono inoltre introdotte una serie misure destinate, invece, ad entrare in vigore dal 1° novembre 2021, tra cui, l’eliminazione per il subappalto del limite del 30% dell’importo per le cd. opere super specialistiche; l’affidamento alle stazioni appaltanti del compito di indicare nei documenti di gara, previa adeguata motivazione, le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario; il riferimento – in conseguenza di una modifica apportata in sede referente – direttamente al subappaltatore dell’obbligo di attestare il possesso dei requisiti speciali di qualificazione previsti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata; e l’introduzione della responsabilità solidale del contraente principale e del subappaltatore nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

SOTTOSOGLIA 
Il provvedimento modifica alcune norme del precedente decreto Semplificazioni, relative, in particolare, all’affidamento diretto o comunque semplificato di appalti pubblici al di sotto di determinati importi di valore (cosiddetto “sottosoglia”), alle verifiche antimafia, e in materia di sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica, prorogando tali procedure fino al 30 giugno 2023, stabilendo, tra l’altro, l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150 mila euro e per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. 

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Economia e Finanza News

Dl Semplificazioni, passa emendamento a favore delle Pmi: parità di accesso ai fondi del Recovery

Comunicato stampa

“Grazie a un emendamento di Italia Viva, le piccole e medie imprese potranno concorrere in condizioni di parità rispetto alle grandi aziende, ai bandi del Pnrr”. Lo dichiarano Silvia Fregolent e Marco Di Maio, capigruppo di Italia Viva in Commissione Ambiente e Affari costituzionali, a proposito dell’emendamento al Dl Semplificazioni, a loro firma, approvato ieri in commissione.

“Per compensare gli svantaggi competitivi legati alle diverse dimensioni aziendali, si prevedono nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti dei criteri premiarli per agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione dell’offerta. In questo modo, non solo si tutela la libera concorrenza e si garantisce il pluralismo degli operatori, ma si pongono le condizioni per allargare la platea delle imprese capaci di cogliere l’opportunità rappresentata dal Recovery, con benefici diffusi per la generale crescita economica del Paese.

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Romagna Sanità

Obbligo vaccinale, prime sospensioni in Romagna: atto doveroso per tutelare la salute

Sono stati sospesi i primi sanitari, tra medici e infermieri, dell’Ausl Romagna che hanno rifiutato di vaccinarsi, non rispettando la legge che ne obbliga l’immunizzazione.

Un atto necessario per tutelare la salute di tutti i pazienti e a favorire la lotta contro il virus. Per fortuna i casi di personale sanitario “no-vax” nella nostra regione sono piuttosto rari (il 90% si è vaccinato, ma chi non l’ha ancora fatto spesso è perché ha motivazioni valide come l’essere incinta o essere da poco guarito dal covid); tuttavia è fondamentale essere irremovibili con chi, ostinatamente, rifiuta di vaccinarsi.

È inutile girarci attorno: il vaccino è l’unica arma che abbiamo per battere il virus e non possiamo permetterci che, proprio chi lo deve affrontare in prima linea, esponga se stesso e soprattutto gli altri al rischio di contagio e diffusione.

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Economia e Finanza PrimoPiano

Decreto sostegni-bis: aiuti, scadenze fiscali e investimenti per il rilancio del Paese

Abbiamo approvato dopo una lunga maratona parlamentare il Decreto Sostegni bis. Il decreto, che era in prima lettura a Montecitorio, passa ora all’esame del Senato che deve convertirlo in legge entro il 24 luglio. Tante le novità in arrivo, dalle nuove scadenze fiscali alle modifiche sulla durata dei contratti a termine, dalle assunzioni della scuola agli incentivi per le auto, dall’ampliamento del fondo perduto per le imprese ai sostegni ad hoc per alcuni settori più colpiti a causa delle restrizioni dovute all’infinita emergenza Covid.

Le principali novità in sintesi

TETTO FATTURATO PER FONDO PERDUTO SALE A 15 MLN. Sale da 10 a 15 milioni la soglia di fatturato necessaria per le imprese che possono godere del contributo a fondo perduto.

+60 MLN PER WEDDING, INTRATTENIMENTO E HORECA (hotel, ristoranti e catering). La norma autorizza l’erogazione di contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per il 2021. Risorse aggiuntive anche per la zootecnia, l’agricoltura biologica e il settore agrumicolo.

+50 MLN FIERE E SERVIZI LOGISTICA, +100 MLN PER MENSE. Più risorse per il fondo che ristora l’annullamento, il rinvio o il ridimensionamento delle fiere nonché a favore dei servizi di logistica e trasporto e di allestimento che “abbiano una quota superiore al 51% dei ricavi” alle attività di fiere e congressi. Stanziati 100 milioni di europer contributi a fondo perduto alla ristorazione collettiva.

+30 MLN PER SICUREZZA IMPIANTI SCI E A COMUNI MOTTARONE. Sono destinati a comprensori ed aree sciistiche a carattere locale per interventi di innovazione tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti di risalita, alle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato. 500mila euro andranno ai comuni del Mottarone “per far fronte alle esigenze connesse all’incidente della funivia del Mottarone” legate al “ristoro delle attività alberghiere e di ristorazione e bar”.

+40 MLN PER FONDO ATTIVITA’ CHIUSE, PER ALMENO 100 GIORNI. Crescono le risorse per le attività costrette a chiudere nel 2021 e il beneficio verrà assicurato a chi ha subito una chiusura di 100 giorni (contro i 4 mesi previsti in precedenza).

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER BIRRIFICI. Arriva un contributo a fondo perduto ai birrifici, ‘in misura pari a 0,23 euro al litro di birra complessivamente presa in carico rispettivamente nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino’.

+10 MLN IN DUE ANNI PER SISTEMA TERMALE NAZIONALE. Per assicurare cicli di riabilitazione motoria e neuromotoria a percorsi di riabilitazione riconosciuti dall’Inail e agli assistiti con postumi del Covid.

PROROGA VERIFICA DURC PER PARTITE IVA. Viene prorogata a novembre la verifica della regolarità contributiva, ossia il durc, ai fini dell’anno bianco per il 2021.

COMPENSAZIONI CARO-MATERIE PRIME IMPRESE EDILI. Entro il 31 ottobre il ministero delle infrastrutture rileverà le ‘variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8% dei ‘singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi’ per compensare le stazioni appaltanti. La copertura è assicurata da uno stanziamento pari a 100 milioni di euro per il 2021.

ASSUNZIONI LSU NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Sarà possibile ‘procedere all’assunzione a tempo indeterminato’ dei lavoratori socialmente utili nelle ‘amministrazioni pubbliche presso cui risultano temporaneamente utilizzati’. Nelle regioni e negli enti locali sottoposti a commissariamento la manifestazione di interesse all’avvio della procedura di stabilizzazione verrà decisa dall’organo commissariale.

RISORSE PER COMUNI A RISCHIO DEFAULT E RIPIANI IN 10 ANNI. Arriva per i comuni a rischio default dopo la sentenza della corte costituzionale legata alle anticipazioni di liquidità, la possibilità a partire dal 2021 di ripianare il maggiore disavanzo, registrato al 31 dicembre 2019, in quote costanti su 10 anni.

OK NORMA SALVA-MUNICIPALIZZATE IN ROSSO. Si disinnesca la norma di legge che determina la messa in liquidazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche quando hanno, nel quinquennio, 4 bilanci in rosso. La messa in liquidazione può essere evitata “qualora il recupero dell`equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale”.

INCREMENTO FONDO PER TERZO SETTORE. Si tratta di 60 milioni di euro, per il 2021, in più. Entrano anche i sostegni per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza per fronteggiare i maggiori costi dovuti all’adeguamento in sicurezza anti-Covid.

+10 MILIONI DI EURO PER IL 2021 IL FONDO ANTI-USURA. L’ammontare del fondo varia di anno in anno e si alimenta prevalentemente con le sanzioni amministrative antiriciclaggio e valutarie. E’ finalizzato a far accedere al credito più agevolmente imprese e famiglie in difficoltà.

ARRIVA CREDITO IMPOSTA PER AFFITTI CENTRI COMMERCIALI. Si estende il credito d`imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro. Via libera anche ad un percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali.

NUOVO CALENDARIO ROTTAMAZIONE TER E SALDO STRALCIO. I versamenti delle rate dovute saranno considerate comunque tempestive se effettuate intergalmente: entro il 31 luglio 2021 (per le rate che sono scadute il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020); entro il 31 agosto 2021 (per le rate scadute il 31 maggio 2020); entro il 30 settembre 2021 (per le rate scadute il 31 luglio 2020); entro il 31 ottobre 2021 (per le rate in scadenza il 30 novembre 2020); entro il 30 novembre (per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021″.

PROROGA VERSAMENTI PARTITE IVA AL 15 SETTEMBRE SENZA MAGGIORAZIONI. I termini di versamento Irpef, Irap e Iva, che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021 “sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione”.

PROROGA TERMINI CARTELLE FISCO AL 31 AGOSTO E AGEVOLAZIONI FISCALI PER COMUNI COLPITI DA SISMI. Viene posticiato dal 30 aprile al 31 agosto lo stop dell’invio delle cartelle di pagamento e degli avvisi bonari. Prorogato anche il termine per l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa sui rifiuti dal 30 giugno al 31 luglio.

STOP IMU 2021 A PROPRIETARI CON BLOCCO SFRATTI ANTI-COVID. Il testo concede l’esenzione alle persone fisiche “possessori di un immobile ad uso abitativo, concesso in locazione, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021”.

CANONI MINIMI DEMANIALI MARITTIMI A 500 EURO. La norma precedente prevedeva un aumento dei canoni minimi fino a 2.500 euro, spesso a danno delle attività ricreative, senza scopo di lucro.

+6 MLN IN BIENNIO PER RICICLO ALLUMINIO PICCOLO E LEGGERO. Le risorse andranno all’istallazione di tecnologie per il potenziamento della selezione e avvio del riciclo dell’alluminio piccolo e leggero.

PIU’ RISORSE PER TOUR OPERATOR, BONUS VACANZE E CITTA’ D’ARTE. Viene allargato ai pacchetti turistici il bonus vacanze. Sono estese alle ‘agenzie di animazione per feste e villaggi turistici’ le misure già previste per le imprese turistico-ricettive. Arrivano 5 milioni per le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo o mediante autocertificazione da ‘b&b’. Risorse anche per le città d’arte, le agenzie di viaggio, i bus scoperti e i tour operator. Sale da 50 a 60 milioni lo stnziamento per le città d’arte (di cui 10 milioni destinati a Roma Capitale).

FONDO INDUSTRIA CONCIARIA E CERAMICA DI QUALITA’. In arrivo 10 milioni per l’industria conciaria e 2 milioni per la ceramica.

NO OBBLIGO GREEN PASS O TEST COVID UNDER 6 IN VIAGGIO O FESTE. Basterà in Europa quello dei genitori. I bimbi non saranno posti in isolamento o in quarantena se tale obbligo non sarà imposto dal genitore o ai genitori perché in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione. I bambini al di sotto dei 6 anni sono esentati dal requisito del possesso della certificazione verde covid-19 per la partecipazione a banchetti nell’ambito delle cerimonie ed eventi analoghi con meno di 60 partecipanti’.

CONTRATTI A TERMINE, SU DURATA OLTRE 12 MESI DECIDE ANCHE CONTRATTAZIONE COLLETTIVA (FINO AL 30 SETTEMBRE 2022).
‘Specifiche esigenze previste dai contratti collettivi’ nazionali, territoriali o aziendali. Arriva una terza ipotesi rispetto a quelle previste dal decreto Dignità attraverso cui sarà possibile consentire la stipula di contratti a termine oltre 12 mesi e fino a 24 mesi. La novità vale fino al 30 settembre 2022.

MISURE PER LO SPORT ED ENTRATA IN VIGORE RIFORMA. La riforma dello sport entrerà in vigore il primo gennaio 2023. Sono inoltre in arrivo 30 milioni di euro per le associazioni e le società sportive iscritte al registro Coni e affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discpline sportive associate e agli enti che gestiscono piscine. Approvato anche un contributo di 1 milione per gli organizzatori di eventi del Campionato del mondo MotoGp e 6 milioni al bando Sport nei parchi. Sono infine prorogate al 31 dicembre 2023 le concessioni di impianti sportivi per le associazione sportive dilettantistiche.

SOSPESO IL PROGRAMMA CASHBACK, ARRIVA CREDITO IMPOSTA POS. Viene sospeso il rimborso cashback per il secondo semestre 2021 e le risorse andranno alla riforma degli ammortizzatori sociali. Arriva il credito d’imposta sulle commissioni addebitate per transazioni effettuate con strumenti di pagamento tracciabili e per acquisto e noleggio e uso di strumenti che consentano pagamenti tracciabili.

50 ASSUNTI A MEF (PRESSO LA RGS) E 2 DIRIGENTI PER PNRR. Via libera ad un concorso per assumere 50 unità con contratto a tempo indeterminato nell’ambito della pianta organica del ministero dell’Economia e per ‘arruolare’ due ulteriori dirigenti alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto del ministro. Vengono stanziati 388.412 per l’anno 2021 e oltre 2,3 milioni di euro a partire dal 2022. Mentre per i due ulteriori posti di dirigente alle dipendenze del Capo di gabinetto, è autorizzata la spesa di 547.279 euro per l’anno 2021 e di 1,09 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.

MISURE PER ALITALIA. Oltre a differire i termini per la restituzione del prestito statale di 400 milioni, si precisa che l`amministrazione straordinaria continua ad operare con finalità liquidatorie e i “proventi” saranno “prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato”.

SLITTA AL 31 DICEMBRE 2021 NORMA INVITALIA SU IMPRESE MEDIE DIMENSIONI. Invitalia potrà effettuare entro il 31 dicembre prossimo la sottoscrizione degli strumenti finanziari per il rafforzamento patrimoniale di imprese di medie dimensioni.

ASSUNZIONI SCUOLA, DA PRECARI A INSEGNANTI SOSTEGNO. Arriva una procedura straordinaria regionale a classe di concorso per stabilizzare i precari che hanno prestato servizio nella scuola statale per “almeno tre annualità anche non consecutive negli ultimi cinque anni scolastici”. Chi vincerà il concorso dovrà fare un percorso di formazione e sostenere una prova conclusiva. Via libera anche alle risorse per il prossimo anno scolastico, per consentire di assumere circa 11.000 docenti di sostegno a tempo determinato. Arrivano inoltre 400 milioni di euro per l’assunzione a tempo determinato di personale scolastico per il recupero dell’apprendimento (sia docenti che Ata) e 10 milioni di euro per l’avvio dell’anno scolastico per le scuole d’infanzia paritarie, 6 milioni per i banchi e 20 milioni per i tablet per le famiglie a basso reddito.

350 MLN A BONUS AUTO, ANCHE PER USATE (PURCHÉ EURO 6 E CON ROTTAMAZIONE DEL VECCHIO ‘INQUINANTE’). Nuova ondata di incentivi per l’automotive. Questa volta le risorse sono destinate anche alle auto usate purché Euro 6 e con contestuale rottamazione di un veicolo di medesima categoria e di almeno 10 anni. Per l’ecobonus auto vengono stanziati 350 milioni e viene prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2021.

FONDO PROPRIETARI CASE DANNI EX ILVA SE VINTO CAUSA. In arrivo un fondo da 5 milioni di euro per il 2021 e 2,5 milioni di euro per il 2020 per indennizzi dei danni agli immobili sottoposti all’esposizione prolungata all’inquinamento dell’ex Ilva di Taranto. La platea però è ristretta ai proprietari di immobili siti nei quartieri colpiti nei confronti dei quali è “stata emessa sentenza definitiva di risarcimento dei danni”. L’indennizzo è riconosciuto nella misura massima del 20% del valore di mercato dell’immobile danneggiato al momento della domanda e comunque per un ammontare non superiore a 30mila euro per ciascuna unità abitativa”.

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Romagna

Alta velocità in Romagna, progetto di Confindustria merita considerazione e approfondimento

Lo sviluppo dell’alta velocità ferroviaria è uno dei pilastri su cui poggia la crescita del Paese nei prossimi anni. Vale anche per la Romagna, che non può restare indietro o rischia di rimanere isolata. Per questo il progetto presentato ieri da Confindustria Romagna, chiamato “Città Romagna” a cui ho avuto la possibilità di partecipare a distanza essendo impegnato nei lavori delle commissioni alla Camera, merita di essere oggetto di approfondimento.

Prevedere la realizzazione delle infrastrutture ad alta velocità (quindi una nuova linea ferroviaria ed una nuova stazione dedicata tra le città di Forlì, Cesena e Ravenna) merita senza dubbio un supplemento di riflessione e di attenzione.Non si tratta di opere che si realizzano dal giorno alla notte, ma cominciare ad immaginare e a progettare una possibilità di futuro indirizzata verso lo sviluppo dei trasporti, soprattutto su ferro, e delle infrastrutture di mobilità urbana è ciò che serve all’Italia e ai suoi territori.

Non a caso molte delle risorse del PNRR infatti saranno destinate a questa tipologia di progetti.Garantire collegamenti rapidi, diffusi, frequenti e poco impattanti è fondamentale per permettere a chi ci abita e a chi viene da fuori (soprattutto, ma non solo, nel periodo estivo) di godere al meglio delle risorse della Romagna, con un vantaggio diffuso per tutti gli attori coinvolti.

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Romagna

Forlì-Cesena, organico di Polizia: interrogazione urgente alla Camera, ma risposta insoddisfacente

Comunicato stampa

Non soddisfa il deputato Marco Di Maio, la risposta del sottosegretario al Ministero dell’Interno, Carlo Sibilia, fornita alla sua interrogazione urgente a proposito delle carenze di organico nella polizia in provincia di Forlì-Cesena. “Ho voluto cogliere l’opportunità di porre un quesito urgente al Viminale offerta dal calendario della Commissione Affari costituzionali, in cui sono capogruppo – dichiara il deputato – per porre all’attenzione dell’Esecutivo le ragioni che i sindacati di polizia hanno manifestato nei giorni scorsi in piazza a Forlì e nell’incontro col prefetto”.

“In proposito, la risposta del sottosegretario è stata solo una fotografia dell’esistente, che ben conosciamo – afferma Marco Di Maio -. Per cui ho ribadito al rappresentante del ministero dell’Interno la necessità di estendere l’organico presente sul territorio, segnalando che i “rinforzi” inviati sono temporanei e che il personale inviato al Caps di Cesena, pur rilevante, non interviene direttamente nel pattugliamento del territorio. Serve pertanto l’invio di nuove donne e uomini, al fine di assicurare una piena operatività su tutto il territorio provinciale”.

Rilevante anche la riapertura dell’aeroporto di Forlì. “E’ un fatto molto importante che l’aeroporto sia stato riaperto, con soddisfazione trasversale di tutto il territorio – riconosce il parlamentare – ma dobbiamo considerare che gli agenti necessari a garantire la copertura della polizia di frontiera non possono essere attinti dagli organici della questura. O quanto meno se ciò avviene, deve essere inviato altro personale”.

“L’unico fatto positivo nella risposta del sottosegretario – osserva il parlamentare – è la consapevolezza del problema. Ora occorre attivarsi concretamente e rapidamente per dare una risposta, un segnale concreto di incremento del personale assegnato sul territorio di Forlì-Cesena. Su questo continueremo a batterci e a tenere alta l’attenzione”.

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Giustizia PrimoPiano

Riforma della Giustizia, va in archivio la stagione giustizialista

1. Il Consiglio dei Ministri ha approvato giovedì scorso all’unanimità gli emendamenti del Governo al disegno di legge recante “delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d’appello” (A.C. 2435), proposti dalla Ministra della Giustizia, Marta Cartabia. In attesa della pubblicazione del testo degli emendamenti, che sarà inviato al Parlamento per il successivo iter, se ne anticipano di seguito in forma sintetica i principali contenuti.

2. Preliminarmenteva ricordato che il d.d.l. A.C. 2435 è stato presentato il 13 marzo 2020 dall’allora Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Il d.d.l. faceva seguito all’impegno di accompagnare al blocco della prescrizione del reato dopo il primo grado, realizzato con la l. 9 gennaio 2019, n. 3, una riforma del processo penale capace di assicurare la celere definizione dei procedimenti nei giudizi di impugnazione, privati del metronomo rappresentato dalla prescrizione del reato (la nostra Rivista ha pubblicato un commento al d.d.l., a firma di M. Gialuz e J. Della Torre). L’impegno, come si ricorderà, era stato accompagnato dalla scelta del Parlamento di differire al 1° gennaio 2020 l’entrata in vigore della riforma della prescrizione del reato. Note vicissitudini politiche e istituzionali hanno fatto sì che il d.d.l. 2435 – comprensivo di una proposta di correttivo della disciplina della prescrizione del reato (c.d. lodo Conte) – sia ancora, in prima lettura, all’esame della Camera dei Deputati, dove è ora atteso l’esame degli emendamenti, parlamentari e governativi, da parte della Commissione Giustizia. Si tratta di un disegno di legge-delega, da attuarsi nel termine di un anno, eccezion fatta per la riforma della prescrizione del reato, destinata invece a entrare in vigore subito dopo l’approvazione del disegno di legge.

Il contesto nel quale si inserisce il d.d.l. è peraltro nel frattempo ulteriormente mutato: non solo per il cambio del Governo e della maggioranza che lo sostiene, ma per l’approvazione del PNRR, che impone l’obiettivo della riduzione del 25% dei tempi del giudizio penale, anche e proprio nei giudizi di impugnazione, privati del metronomo-prescrizione (v., in questa Rivista, il testo dell’intervento della Ministra Cartabia in occasione della presentazione dei lavori della Commissione Lattanzi ai capigruppo nella Commissione Giustizia della Camera).

3. Veniamo ora agli emendamenti governativi, che presentiamo qui in forma sintetica, corredati dal numero dell’articolo del d.d.l. 2435 che si propone di modificare/sostituire o aggiungere. Per comodità di lettura, l’ordine di esposizione raggruppa le proposte per temi, senza seguire l’articolato del d.d.l. Tra parentesi vengono indicati i numeri degli articoli del d.d.l. Le proposte emendative sono state elaborate anche tenendo conto dei lavori della Commissione di studio (Pres. Lattanzi), incaricata dalla Ministra Cartabia, nonché delle interlocuzioni con le forze politiche.

4. Prescrizione del reato (art. 14). Viene confermata la regola – e la scelta di fondo – introdotta con la l. n. 3/2019, secondo la quale il corso della prescrizione del reato si blocca con la sentenza di primo grado, sia essa di assoluzione o di condanna. La disciplina, oggi contenuta nell’art. 159, co. 2 c.p. (del quale propone l’abrogazione) viene però riformulata e trasferita in un nuovo art. 161 bis c.p. (Cessazione del corso della prescrizione): “Il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado”. La nuova collocazione topografica si spiega in ragione del fatto che non si tratta di un’ipotesi di sospensione del corso della prescrizione, bensì di una vera e propria cessazione definitiva (il dies ad quem).

Rispetto alla disciplina introdotta con la l. n. 3/2019, si esclude tuttavia che il decreto penale di condanna, emesso fuori dal contraddittorio delle parti, produca lo stesso effetto; conseguentemente si propone di reinserire il decreto penale di condanna tra gli atti interruttivi della prescrizione del reato, nell’art. 160, co. 1 c.p.

Si prevede poi espressamente che se la sentenza viene annullata, con regressione del procedimento al primo grado o ad una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla pronuncia definitiva di annullamento.

La riforma della disciplina della prescrizione del reato viene proposta – come già nel d.d.l. 2435 –  in forma di disposizione immediatamente prescrittiva (non di criterio di delega).

5. Improcedibilità per superamento dei termini di durata dei giudizi di impugnazione (art. 14 bis). Per assicurare tempi certi e ragionevoli ai giudizi di impugnazione, si propone di introdurre nel codice di procedura penale, nella parte che disciplina le condizioni di procedibilità, un nuovo art. 344 bis c.p.p. (Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del procedimento penale). La proposta anche in questo caso mira a introdurre disposizioni immediatamente prescrittive.

Si prevede che la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni, e del giudizio di cassazione entro il termine di un anno, costituiscano cause di improcedibilità dell’azione penale. Ciò significa che il giudice d’appello, o la Cassazione, accertato il superamento di detti termini, dovranno in riforma o previo annullamento della sentenza impugnata dichiarare di non doversi procedere. La sentenza di improcedibilità, una volta definitiva, travolge quindi la sentenza impugnata, sia essa di condanna o di assoluzione.

I termini di durata – corrispondenti a quelli di ragionevole durata previsti dalla legge Pinto per i rispettivi gradi di giudizio – decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della sentenza previsto dall’art. 544 c.p.p., eventualmente prorogato ai sensi dell’art. 154 disp. att. c.p.p. La decorrenza dei termini di durata dei giudizi di impugnazione viene così fissata tra un minimo di tre mesi dopo la pronuncia della sentenza (in caso di motivazione contestuale) a un massimo di nove mesi (in caso di termine massimo per il deposito, pari a novanta giorni, che sia stato prorogato nella misura massima prevista dalla legge, pari sempre a novanta giorni).

I termini di durata dei giudizi di impugnazione possono essere prorogati per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di legittimità. La proroga è disposta con ordinanza del giudice procedente, in presenza di due condizioni concorrenti:

a) che si tratti di procedimenti per i delitti di cui all’art. 407, co. 2, lett. a) c.p.p. o dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis c.p.;

b) che si tratti di giudizi particolarmente complessi in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare.

I termini di durata massima del processo sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati, negli stessi casi in cui è prevista la sospensione della prescrizione del reato (art. 159, co. 1 c.p.). Inoltre, nel giudizio d’appello è prevista la sospensione per il tempo occorrente per la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale; in questo caso il periodo di sospensione tra un’udienza e l’altra non può comunque eccedere i sessanta giorni.

La declaratoria di improcedibilità non ha luogo quando l’imputato chiede la prosecuzione del processo.

In caso di annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l’appello decorre un nuovo termine di due anniprorogabile alle condizioni di cui si è detto e pur sempre soggetto a sospensione. ll termine di durata massima del giudizio di rinvio decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della sentenza da parte della Corte di cassazione (art. 617 c.p.p.).

La disciplina dell’improcedibilità per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione non si applica ai delitti puniti con l’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti.

Viene infine proposta una modifica dell’art. 578 c.p.p.: in caso di condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno in favore della parte civile, seguita da una declaratoria di improcedibilità, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l’azione penale per il superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, rinviano per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado d’appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale.

Disciplina transitoria: le disposizioni in materia di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima, secondo la proposta del Governo, si applicano solo nei procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020 (data di entrata in vigore della l. n. 3/2019, nella parte in cui ha comportato il blocco della prescrizione del reato nei giudizi di impugnazione). Se i relativi procedimenti sono già pervenuti al giudice d’appello o alla Corte di cassazione, i termini massimi di durata del processo decorrono dalla data di entrata in vigore della legge che introduce la nuova ipotesi di improcedibilità. 

6. Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria (art. 15 bis). Se ne propone l’istituzione con un’altra disposizione immediatamente prescrittiva.

7. Vittime di reato (artt. 9 bis e 14 bis). Si delega al Governo a definire la vittima del reato come la persona fisica che ha subito un danno, fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato. La delega prevede che venga considerata vittima del reato anche il familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona. Si propone inoltre di estendere la portata delle norme introdotte con la legge sul Codice rosso, in tema di violenza domestica e di genere (l. n. 69/2019) al tentato omicidio e, in genere, ai delitti commessi in forma tentata (es. violenza sessuale). Si tratta di modifiche imposte dall’esigenza di conformarsi al diritto UE.

8. Giustizia riparativa (art. 9 bis). Si prevede una delega al Governo per introdurre, nel rispetto della Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e dei principi sanciti a livello internazionale, una disciplina organica della giustizia riparativa quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti, nell’interesse della vittima e dell’autore del reato, nelle diverse fasi del procedimento penale. Tra gli aspetti oggetto della disciplina vi sono la formazione e l’accreditamento dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa.

9. Digitalizzazione e processo penale telematico (art. 2 bis, 16 bis, 16 ter)Immediatamente prescrittive sono anche le disposizioni oggetto delle proposte emendative che prevedono l’introduzione di un Piano triennale per la transizione digitale dell’amministrazione della giustizia e un Comitato tecnico-scientifico per la digitalizzazione del processo. Oggetto di criteri di delega sono invece alcune disposizioni in materia di deposito degli atti e notificazioni.Le proposte mirano a rendere più efficiente e spedita la giustizia penale attraverso la digitalizzazione e le tecnologie informatiche. Si prevede tra l’altro che il deposito degli atti e le notificazioni possano essere effettuate per via telematica.

10. Videoregistrazioni e collegamento a distanza (art. 2 quater).Si delega il Governo a prevedere la possibilità della registrazione audiovisiva o dell’audioregistrazione per documentare l’interrogatorio o l’assunzione di informazioni, ovvero la testimonianza. Si delega inoltre il Governo a individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all’atto del procedimento o all’udienza possa avvenire a distanza o da remoto.

11. Indagini preliminari e udienza preliminare (art. 3).

a) Regola di giudizio per l’archiviazione. il p.m. deve chiedere l’archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna

b) Termini di durata delle indagini. Vengono rimodulati: 6 mesi per le contravvenzioni, un anno per i delitti, un anno e mezzo per alcuni gravi delitti (art. 407, co. 2 c.p.p.). E’ prevista la possibilità di una proroga di sei mesi, giustificata dalla complessità delle indagini. In caso di  superamento del termine massimo di durata delle indagini si prevede che il pm debba effettuare una discovery degli atti d’indagine, che vengono a conoscenza dell’indagato e della persona offesa, le quali possano chiedere al gip di intervenire per indurre il pm a prendere le sue determinazioni (archiviazione o esercizio dell’azione penale). Si introduce così un inedito controllo giurisdizionale sulla stasi del procedimento in fase d’indagine.

c) Criteri di priorità. Siprevede che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l’efficace e uniforme esercizio dell’azione penale, nell’ambito dei criteri generali indicati con legge del Parlamento, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell’utilizzo efficiente delle risorse disponibili. La procedura di approvazione dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica viene allineata a quella delle tabelle degli uffici giudicanti, prevedendo un intervento del CSM.

d) Effetti della iscrizione della notizia di reato. Si prevede che la mera iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato non possa determinare effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo.

e) Retrodatazione dell’iscrizione della notizia di reato. Si prevede cheil giudice, su richiesta motivata dell’interessato, accerti la tempestività dell’iscrizione nell’apposito registro della notizia di reato e del nome della persona alla quale lo stesso è attribuito e la retrodati nel caso di ingiustificato ed inequivocabile ritardo.

f) Udienza preliminare. Si propone di limitarne la previsione estendendo il catalogo dei reati con citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica, individuandoli tra quelli puniti con pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta alla pena della multa, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento. Si modifica inoltre la regola di giudizio prevedendo che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono unaragionevole previsione di condanna.

12. Perquisizioni (art. 11).Si delega il Governo a introdurre un inedito rimedio, affidato al giudice per le indagini preliminari, che consenta all’indagato o agli interessati di proporre opposizione avverso il decreto di perquisizione cui non consegua un provvedimento di sequestro.

13. Compiuta identificazione dell’indagato e dell’imputato (art. 14 bis).Alcune disposizioniimmediatamente prescrittive, imposte da esigenze di adeguamento al diritto UE, riguardanola compiuta identificazione dell’indagato e dell’imputato ai fini del casellario giudiziale (utilizzo di un codice identificativo sulla base delle impronte digitali).

14. Processo in assenza (art. 2 ter). Gli interventi, oggetto di criteri di delega, mirano ad adeguare la disciplina in materia al diritto UE. Si può procedere in assenza dell’imputato solo quando si ha la certezza che la mancata partecipazione al processo è volontaria. Si prevede che quando non si ha quella certezza il giudice pronunci sentenza inappellabile di non doversi procedere e che si dia corso alle ricerche dell’imputato. Se questi viene rintracciato, la sentenza di non luogo a procedere viene revocata e il giudice fissa una nuova udienza per la prosecuzione del processo. Il tempo trascorso per le ricerche dell’imputato assente non rileva ai fini della prescrizione del reato. Un’altra proposta riguarda le impugnazioni: il difensore dell’imputato assente potrà impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato rilasciato dopo la pronuncia della sentenza. Si assicura così la certezza della conoscenza della sentenza da parte dell’imputato e si evitano inutili processi, destinati alla rescissione del giudicato quando si accerti che in realtà l’imputato non era a conoscenza della sentenza.  

15. Procedimenti speciali (art. 4).

a) Patteggiamento. Si delega il Governo a prevedere che, quando la pena detentiva da applicare supera due anni (c.d. patteggiamento allargato), l’accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata, nonché alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare. Si propone poi di ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di patteggiamento, che non potrà avere efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi.

b) Giudizio abbreviato: si delega il Governo a modificare le condizioni per l’accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un’integrazione probatoria (c.d. abbreviato condizionato), prevedendone l’ammissibilità solo se l’integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un’economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale. Si prevede inoltre che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell’imputato, stabilendo che la riduzione sia applicata dal giudice dell’esecuzione.

16. Giudizio (mutamento del giudice o del collegio) (art. 4). Si prevede, attraverso un criterio di delega, che, nell’ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, a richiesta di parte, la riassunzione della prova dichiarativa già assunta; tuttavia,quando la prova dichiarativa è stata verbalizzata tramite videoregistrazione, nel dibattimento svolto innanzi al giudice diverso o al collegio diversamente composto, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, il giudice dispone la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze.

17. Udienza-filtro nei procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica (art. 6)Nei procedimenti a citazione diretta viene introdotta un’udienza predibattimentale in camera di consiglio, innanzi a un giudice diverso da quello davanti al quale, eventualmente, dovrà celebrarsi il dibattimento; la regola di giudizio, per proseguire, è sempre quella della ragionevole previsione di condanna, sulla base degli elementi acquisiti. L’intervento è oggetto di un criterio di delega.

18. Appello (art. 7).Si confermano, come previsto dal d.d.l. 2435 (con limitate modifiche): l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa; l’inappellabilità delle sentenze di condanna al lavoro di pubblica utilità (che presuppone il consenso del condannato). Si introduce la previsione dell’appello con rito camerale non partecipato salva richiesta dell’imputato o del suo difensore. Si recepisce un principio giurisprudenziale (SU Galtelli, 2017): inammissibilità dell’appello per aspecificità dei motivi. Si introduce, nel caso di appello contro una sentenza di proscioglimento, un limite alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale (la condizione è che si tratti di prove dichiarative già assunte in primo grado). Non si prevedono: l’inappellabilità delle sentenze di condanna e di proscioglimento da parte del pm (proposta dalla Commissione Lattanzi); la composizione monocratica della corte d’appello nei procedimenti con citazione diretta (proposta dal d.d.l. 2435); l’appello a critica vincolata (proposto dalla Commissione Lattanzi). Tutti gli interventi sono oggetto di altrettanti criteri di delega.

19. Cassazione (art. 7). Udienza cartolare: si prevede che la trattazione dei ricorsi davanti alla Corte di cassazione avvenga con contraddittorio scritto senza l’intervento dei difensori, salva la richiesta delle parti di discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata; si introduce una procedura senza formalità per dichiarare l’inammissibilità del ricorso o la sua manifesta fondatezza, consentendo l’opposizione, che non sospende tuttavia l’esecuzione della ordinanza di inammissibilità. Si prevede inoltre che il giudice chiamato a decidere una questione concernente la competenza per territorio, possa, anche su istanza di parte, rimettere la decisione alla Corte di cassazione, che provvede in camera di consiglio non partecipata. Se la Corte di cassazione dichiara l’incompetenza del giudice, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente. Si introduce infine un mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Corte di cassazione al fine di dare esecuzione alla sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo, proponibile dal soggetto che abbia presentato il ricorso. Tutti gli interventi sono oggetto di altrettanti criteri di delega.

20. Amministrazione dei beni in sequestro ed esecuzione della confisca (art. 7 bis)Si delega il Governo a prevedere che l’esecuzione della confisca per equivalente, quando non ha ad oggetto beni mobili o immobili già sottoposti a sequestro, avvenga con la modalità dell’esecuzione delle pene pecuniarie e che la vendita dei beni confiscati a qualsiasi titolo nel processo penale avvenga con le forme di cui agli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile. Si delega il Governo a disciplinare l’amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e dei beni confiscati in conformità alle previsioni di cui all’articolo 104-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale.

21. Condizioni di procedibilità (art. 8).Si delega il Governo a prevedere il regime di procedibilità a querela per tutte le ipotesi di lesioni personali stradali di cui all’art. 590 bis, comma 1 c.p., nonché ad estendere la querela a specifici reati contro la persona e contro il patrimonio con pena non superiore nel minimo a due anni, salva la procedibilità d’ufficio se la vittima è incapace per età o infermità.

22. Pena pecuniaria (art. 9).Si delega il Governo a razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie; a rivedere, secondo criteri di equità, efficienza ed effettività, i meccanismi e la procedura di conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato; a prevedere procedure amministrative efficaci, che assicurino l’effettiva riscossione e conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento.

23. Pene sostitutive delle pene detentive brevi (art. 9 bis).Si delega il Governo a riformare la disciplina delle sanzioni sostitutive di cui alla l. n. 689/1981 applicabili dal giudice di cognizione, con sentenza di condanna o di patteggiamento, in luogo della pena detentiva. Si propone di modificare il catalogo e l’ambito di applicazione delle sanzioni, che vengono denominate “pene sostitutive”. Si aboliscono la semidetenzione e la libertà controllata. Si porta da sei mesi a un anno di pena inflitta il limite di pena detentiva sostituibile con la pena pecuniaria; si prevede che la pena fino a tre anni possa essere sostituita con il lavoro di pubblica utilità; si prevede che la pena fino a quattro anni possa essere sostituita con la semilibertà o con la detenzione domiciliare applicate a titolo di pene sostitutive dal giudice di cognizione. Le pene sostitutive non saranno sospendibili condizionalmente e potranno applicarsi solo quando favoriscano la rieducazione del condannato e non vi sia pericolo di recidiva.

24. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 9 bis).Si delega il Governo a intervenire sulla disciplina della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p in tre direzioni: a) prevedere comelimite all’applicabilità dell’istituto,in luogo della pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria; b)ampliare conseguentemente, se ritenuto opportuno sulla base di evidenze empirico-criminologiche o per ragioni di coerenza sistematica, il novero delle esclusioni, cioè delle ipotesi in cui, ai sensi del secondo comma dell’articolo 131-bis del codice penale, l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità; c) dare rilievo alla condotta susseguente al reato (es., alla riparazione del danno) ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell’offesa.

25. Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato (art. 9 bis). Si delega il Governo a estendere l’ambito di applicabilità dell’art. 168 bis c.p. a specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell’autore, compatibili con l’istituto. Si prevede inoltre che la richiesta di messa alla prova dell’imputato possa essere proposta anche dal pubblico ministero.