L’OBIETTIVO DELLA LEGGE Il ddl punta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità. Il testo interviene sulle misure di assistenza, cura e protezione dei disabili gravi, prive di sostegno familiare. Queste misure sono integrate nel progetto individuale per le persone disabili e sono assicurate attraverso la progressiva presa in carico della persona già durante l’esistenza in vita dei genitori. Le misure sono definite con il coinvolgimento dei soggetti interessati e nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, quando possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.
E SULLE ASSICURAZIONI Stabilita la detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative per la tutela delle persone con disabilità grave, con l’incremento da 530 a 750 euro della detraibilità dei premi per assicurazioni versati per rischi di morte.
IL FONDO PER L’ASSISTENZA È istituito al ministero del Lavoro il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave e disabili prive del sostegno familiare, con una dotazione di 90 milioni di euro per l’anno 2016, 38,3 milioni di euro per l’anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. L’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione del Fondo è subordinata alla presenza di requisiti che saranno individuati con un decreto del ministero del Lavoro (6 mesi di tempo per l’emanazione). Inoltre, le Regioni definiscono i criteri per l’erogazione dei finanziamenti, la verifica dell’attuazione dell’attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti medesimi.
A QUALI INTERVENTI SERVE IL FONDO? Quattro le tipologie di intervento a cui è destinato il Fondo: attivazione e potenziamento di programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l’isolamento delle persone con disabilità; provvedere, ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte a eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volontà” del disabile, dei loro genitori o chi ne tutela gli interessa.E ancora: realizzazione diinterventi innovativi di residenzialità, per la creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, locazione, ristrutturazione e messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità; sviluppo di programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile.
NOVITÀ PER LE REGIONI Una delle poche modifiche approvate nell’ultimo passaggio al Senato riguarda gli enti locali. Si stabilisce infatti che le Regioni e le Province autonome (nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente) assicurano l’assistenza sanitaria e sociale ai disabili gravi privi del sostegno familiare anche mediante l’integrazione tra le relative prestazioni e la collaborazione con i Comuni e garantiscano i macrolivelli di assistenza ospedaliera, diassistenza territoriale e di prevenzione.