Con l’unico neo del voto contrario del Movimento 5 stelle (ma non erano paladini della legalità?) abbiamo approvato a larghissima maggioranza (contrari solo M5s e Forza Italia) la legge che introduce di fatto il nuovo codice antimafia, partendo da una legge di iniziativa popolare sostenuta da 120mila cittadini e promossa da diverse associazioni con l’obiettivo di dare maggiore efficacia alle norme sulla gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Due i pilastri della normativa: da una parte le misure di contrasto sistematico alle organizzazioni criminali per colpirle dritte al cuore, cioè nelle imprese illecite; dall’altra misure economiche di sostegno alle imprese stesse affinché continuino la propria attività anche dopo la confisca o il sequestro.
La sintesi dei contenuti della legge
Corrotti come mafiosi. Si allarga il perimetro dei possibili destinatari cui possono essere applicate le misure di prevenzione personali: sorveglianza speciale e divieto/obbligo di soggiorno potranno applicarsi da un lato a chi è indiziato di favorire la latitanza prestando assistenza agli associati a delinquere e dall’altro a chi è indiziato di alcuni gravi delitti contro la pubblica amministrazione, tra cui peculato, corruzione propria e impropria, corruzione in atti giudiziari, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità.
Procedimenti di prevenzione più veloci. Il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione è reso più trasparente, garantito e veloce (trattazione prioritaria con rafforzamento delle sezioni competenti, copertura immediata delle vacanze, relazioni periodiche sull’operatività delle sezioni, utilizzo delle videoconferenze, immediata decisione sulle questioni di competenza). Si introduce la distrettualizzazione delle misure di prevenzione prevedendo sezioni o collegi distrettuali specializzati, mentre il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo è inserito tra i soggetti titolari del potere di proposta delle misure di prevenzione. E’ peraltro meglio definito il coordinamento tra le figure dei proponenti. Ai fini delle indagini patrimoniali tutti i titolari del potere di proposta di prevenzione avranno accesso al SID, al sistema di interscambio flussi dell’Agenzia delle entrate.
Sequestro più incisivo. Il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie si estende a tutti i beni aziendali. A provvedere materialmente al sequestro sarà ora la polizia giudiziaria (non più l’ufficiale giudiziario). Se il bene immobile è occupato dalle persone colpite dal sequestro, il giudice delegato ne chiede al tribunale lo sgombero, eseguito dal questore. In alcuni limitati casi è però possibile il differimento (quando, ad esempio, necessario per una migliore conservazione del bene o per temporanei contratti di locazione). Si assicura, in altri termini, che gli immobili non siano mai abbandonati e, per quanto possibile e con gradualità, si anticipa la destinazione prevista dopo la confisca. Gli immobili, tra l’altro, potranno anche essere concessi in locazione alle forze di polizia o alle forze armate e ai vigili del fuoco.
Confisca rafforzata. E’ stabilito espressamente che non si può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli è frutto di evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca, può nel caso applicare l’amministrazione giudiziaria e il controllo giudiziario. E’ ampliato l’ambito di applicazione di sequestro e confisca per equivalente, mentre la confisca allargata diventa obbligatoria anche per alcuni ecoreati e per l’autoriciclaggio e trova applicazione anche in caso di amnistia, prescrizione o morte di chi l’ha subita. In caso di revoca della confisca, la restituzione del bene avviene per equivalente se nel frattempo sia stato destinato a finalità di interesse pubblico.
Controllo imprese infiltrate. E’ introdotto il nuovo istituto del controllo giudiziario delle aziende quando sussiste il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose che ne condizionino l’attività. Il controllo giudiziario, previsto per un periodo che va da un anno a tre anni, può essere chiesto volontariamente anche dalle imprese che abbiano impugnato l’informazione antimafia interdittiva di cui sono oggetto. Una volta disposto, gli effetti dell’interdittiva restano sospesi.
Estensione amministrazione giudiziaria. L’amministrazione giudiziaria di beni e aziende sarà possibile anche in presenza di indizi da cui risulti che il libero esercizio di attività economiche agevola l’attività dei soggetti colpiti da una misura di prevenzione patrimoniale o che abbiano comunque in corso un procedimento penale per specifici delitti di mafia o gravi reati contro la Pa. La durata raddoppia, con possibile proroga per un periodo comunque massimo di due anni. Alla scadenza, può essere revocata e trasformata in controllo giudiziario. L’amministratore giudiziario esercita tutti i poteri che spettano ai titolari.
Stretta su amministratori giudiziari. Dovranno essere scelti tra gli iscritti all’apposito Albo secondo regole di trasparenza che assicurino la rotazione degli incarichi, al ministro della Giustizia spetterà individuare criteri di nomina che tra l’altro tengano conto del numero degli incarichi in corso (comunque non superiori a 3). Gli amministratori di aziende sequestrate vanno scelti tra gli iscritti all’Albo come esperti di gestione aziendale. Se la gestione dei beni sequestrati è particolarmente complessa, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari. E può anche nominare, nei sequestri di aziende di particolare interesse socio-economico, esperti iscritti all’Albo indicati tra i suoi dipendenti da Invitalia Spa (società interamente partecipata dal Mise). In tal caso l’incarico non sarà retribuito.
Stop incarichi parenti. Non potranno più assumere l’ufficio di amministratore giudiziario, coadiutore o diretto collaboratore il coniuge, i parenti e gli affini, i conviventi o i commensali abituali del magistrato che conferisce l’incarico. Il governo poi è delegato a disciplinare un regime sistematico di incompatibilità da estendere ai curatori fallimentari vietando di nominare chi abbia rapporti di parentela, affinità, convivenza e comunque assidua frequentazione con uno qualunque dei magistrati dell’ufficio giudiziario che conferisce l’incarico.
Tempi stretti per rilancio aziende sequestrate. Entro 3 mesi dalla nomina l’amministratore giudiziario dovrà presentare una relazione che evidenzi le concrete possibilità di prosecuzione dell’attività allegando un piano e censendo creditori e lavoratori impiegati. In mancanza di prospettive, l’impresa sarà liquidata o cesserà l’attività secondo modalità semplificate.
Sostegno aziende sequestrate. Le aziende sequestrate per il proseguimento dell’attività potranno contare su un Fondo finanziato da 10 milioni di euro all’anno. Il Fondo si articola in una sezione di garanzia per il credito bancario e in una per il sostegno agli investimenti e all’emersione alla legalità. Il governo è poi delegato a individuare altre misure a sostegno dell’occupazione. Al fine di favorire la continuità produttiva saranno anche istituiti tavoli provinciali permanenti presso la prefettura con i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni datoriali e dei lavoratori ed è previsto il supporto tecnico a titolo gratuito di imprenditori del settore che matureranno, dopo un anno di collaborazione, un diritto di prelazione in caso di vendita o affitto dell’azienda.
Terzi più tutelati. Sono garantiti i diritti dei terzi in buona fede che risultano da atti anteriori al sequestro. L’amministratore giudiziario può essere autorizzato a pagare subito i ‘creditori strategici’ a beneficio della continuità aziendale. La tutela dei terzi creditori è peraltro disciplinata in modo più funzionale per ciò che riguarda domande di ammissione del credito, tempi di accertamento e udienza di verifica ed eventuale vendita dei beni a confisca definitiva per il pagamento dei creditori ammessi. Nell’elenco dei creditori in vista dell’udienza di verifica va inserito anche chi vanta un diritto di godimento o garanzia. Chi ha un diritto di garanzia sul bene in sequestro può intervenire nel procedimento di prevenzione patrimoniale.
Segnalazione banche colluse. Si fa più rigorosa la disciplina dei presupposti che consentono alla banca titolare di ipoteca sul bene confiscato di ottenere parte di quanto prestato. Se in corso di verifica alla banca che vanta un credito non è riconosciuta la buona fede, il decreto che rigetta la domanda di ammissione al credito deve essere comunicato alla Banca d’Italia.
Restyling Agenzia beni confiscati. L’Agenzia nazionale viene ridisegnata spostando il baricentro dal ministero dell’Interno alla presidenza del Consiglio che ne avrà ora la vigilanza. Il direttore, scelto tra specifiche figure professionali, non necessariamente dovrà essere un prefetto, e presiederà il Comitato consultivo di indirizzo, un nuovo organo interno che esprime pareri e presenta proposte. L’Agenzia ha competenza tanto sui sequestri di prevenzione quanto su quelli penali. Al riguardo, nel ridefinirne i compiti, viene potenziata l’attività di acquisizione dati e valorizzato il ruolo in fase di sequestro con l’obiettivo di consentire un’assegnazione provvisoria dei beni e delle aziende e la funzione di assistenza all’autorità giudiziaria nella gestione del bene fino alla confisca definitiva. L’Agenzia può destinare beni e aziende direttamente a enti territoriali e associazioni. Confisca anticaporalato. Contro il caporalato scatta la confisca obbligatoria di ciò che è servito a commettere il reato. La confisca, operativa dopo la condanna definitiva per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, può riguardare anche prezzo o profitto del reato o beni diversi del reo (per equivalente). E’ consentita anche la confisca allargata. Se il reato è commesso da un dipendente nell’interesse dell’impresa, ne risponde anche la società.