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La responsabilità civile dei magistrati è (finalmente) legge

Un testo atteso da quasi 30 anni.La modifica della legge che disciplina la responsabilità civile dei magistrati, la cd. Legge Vassalli  (che regola l’azione utile a far valere la responsabilità civile dello Stato per i danni causati dalla condotta illecita di un magistrato), si è resa necessaria sostanzialmente per due motivi: la sua scarsa concreta applicazione; l’apertura di una procedura d’infrazione europea.  Il testo varato dalla Camera era stato già approvato dal Senato e non è stato modificato dalla Commissione Giustizia in sede referente; quindi dopo l’ok di Montecitorio entra definitivamente in vigore.

È opportuno chiarire che proprio la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, nell’evidenziare l’intento di assicurare ai cittadini un rimedio risarcitorio completo per i danni subiti anche dall’esercizio della giurisdizione, definisce come essenziale che sia lo Stato e non il singolo giudice a rispondere in modo diretto per eventuali violazioni del diritto dell’Unione europea commesse nell’esercizio della giurisdizione.?Il testo esaminato dal parlamento ha proprio l’obiettivo di sanare l’infrazione sollevata nei confronti dell’Italia. Nel dettaglio la legge va a modificare gli articoli 2, 4, 7, 9 e 23 della legge 117 del 1988 sulla responsabilità civile dei magistrati.

Gli elementi principali sono: il mantenimento dell’attuale principio della responsabilità indiretta del magistrato (l’azione risarcitoria rimane azionabile nei confronti dello Stato); la limitazione della clausola di salvaguardia che esclude la responsabilità del magistrato; la ridefinizione delle fattispecie di colpa grave; l’eliminazione del filtro endoprocessuale di ammissibilità della domanda (viene eliminata cioè la norma che prevedeva che decisione sull’ammissibilità del risarcimento spettasse allo stesso Tribunale del dibattimento); una più stringente disciplina della rivalsa dello Stato verso il magistrato.

I punti più discussi sia nella commissione  che nel dibattito pubblico e sui media hanno riguardato i nuovi casi di colpa grave e, in particolare, il travisamento del fatto o delle prove. E questo perché la responsabilità per il travisamento del fatto o delle prove sarebbe legata alla fisiologica attività valutativa del giudice che è propria dell’esercizio della funzione giurisdizionale.

Su questo punto in particolare è necessario sottolineare il rilievo, costruttivo e da condividere, secondo il quale le preoccupazioni suscitate dalla nuova ipotesi di travisamento del fatto o delle prove possono essere superate ricorrendo ad un’interpretazione costituzionalmente orientata in base alla quale costituisce travisamento la «affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento» o dalla «negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento».

In altri termini, risulta chiaro come l’interpretazione costituzionalmente orientata della norma imponga di considerare che l’unico «travisamento» rilevante ai fini della responsabilità civile del magistrato quello macroscopico, evidente, che non richiede alcun approfondimento di carattere interpretativo o valutativo. Per questa ragione sono stati respinti anche li emendamenti che qualificavano come «manifesto» il travisamento.

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Pacchetto anti-terrorismo: una procura ad hoc e misure più rigide

Il consiglio dei ministri ha approvato una serie di misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale. Una prima importante novità è l’istituzione di una Procura nazionale anti-terrorismo, che avrà gli stessi poteri della procura nazionale anti-mafia. Di seguito la sintesi delle decisioni assunte dal Governo.

Il provvedimento prevede sul piano penale:

  • l’introduzione di una nuova figura di reato destinata a punire chi organizza, finanzia e propaganda viaggi per commettere condotte terroristiche (reclusione da tre a sei anni);
  • la punibilità del soggetto reclutato con finalità di terrorismo anche fuori dai casi di partecipazione ad associazioni criminali operanti con le medesime finalità (attualmente, l’art. 270-quater c.p. sanziona solo il reclutatore);
  • la punibilità, sul modello francese, di colui che si “auto-addestra” alle tecniche terroristiche (oggi è punito solo colui che viene addestrato da un terzo – art. 270-quinquies c.p.);
  • l’introduzione di specifiche sanzioni, di ordine penale ed amministrativo, destinate a punire le violazioni degli obblighi in materia di controllo della circolazione delle sostanze (i cd. “precursori di esplosivi”) che possono essere impiegate per costruire ordigni con materiali di uso comune.

Sul piano degli strumenti di prevenzione, le misure contemplate comprendono:

  • la possibilità di applicare la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai potenziali “foreign fighters”;
  • la facoltà del Questore di ritirare il passaporto ai soggetti indiziati di terrorismo, all’atto della proposta di applicazione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno. Il provvedimento è sottoposto a convalida dell’Autorità Giudiziaria;
  • l’introduzione di una figura di reato destinata a punire i contravventori agli obblighi conseguenti al ritiro del passaporto e alle altre misure cautelari disposti durante il procedimento di prevenzione.

Inoltre, lo schema di decreto si incarica di aggiornare gli strumenti di contrasto all’utilizzazione della rete internet per fini di proselitismo e agevolazione di gruppi terroristici. In particolare, vengono previsti:

  • aggravamenti delle pene stabilite per i delitti di apologia e di istigazione al terrorismo commessi attraverso strumenti telematici;
  • la possibilità per l’Autorità Giudiziaria di ordinare agli internet provider di inibire l’accesso ai siti utilizzati per commettere reati con finalità di terrorismo, compresi nell’elenco costantemente aggiornato dal Servizio Polizia Postale e delle Telecomunicazioni della Polizia di Stato. Nel caso di inosservanza è la stessa Autorità Giudiziaria a disporre l’interdizione dell’accesso ai relativi domini internet.

Ulteriori misure comprendono:

  • la proroga dell’“Operazione strade sicure” fino al 30 giugno 2015, con un rafforzamento del contingente messo a disposizione dalle Forze Armate che passa da 3.000 a 4.800 unità, delle quali un’aliquota sarà dedicata esclusivamente alle attività di vigilanza connesse agli interventi di recupero delle aree agricole contaminate della Campania (per l’operazione  “Terra dei Fuochi”).  Altri 600 militari saranno a disposizione con l’inizio di Expo per presidiare gli obiettivi sensibili.
  • la semplificazione, nel rispetto del Codice della privacy, delle modalità con le quali le Forze di polizia effettuano trattamenti di dati personali previsti da norme di regolamento, oltre a quelli contemplati da disposizioni di rango primario;
  • l’ampliamento delle “garanzie funzionali” riconosciute agli appartenenti ai Servizi di informazione, escludendo la punibilità di una serie di condotte in materia di terrorismo (diverse dai reati di attentato o di sequestro di persona), commesse dal personale delle Agenzie di intelligence per finalità istituzionali e previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  • la possibilità per il personale dei Servizi possa deporre nei procedimenti giudiziari, mantenendo segreta la reale identità personale;
  • la possibilità per le Agenzie di intelligence, consentendo loro, previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, di effettuare, fino al 31 gennaio 2016, colloqui con soggetti detenuti o internati, al fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale;
  • l’attribuzione al Procuratore Nazionale Antimafia di funzioni di coordinamento, su scala nazionale, delle indagini relative a procedimenti penali e procedimenti di prevenzione in materia di terrorismo

 

 

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Giustizia, detenzione preventiva: meno carcere, più misure alternative

Continua l’impegno del parlamento in questa legislatura sui temi della Giustizia. Un nuovo importante provvedimento è stato approvato questa settimana alla Camera (dopo la prima lettura al Senato) che ora tornerà a Palazzo Madama per l’approvazione definitiva. Lo scopo di questa nuova legge è quello di ridurre la carcerazione preventiva, rendendola una misura estrema da adottare in casi più specifici; per contro, però, si ampliano le misure alternative al carcere. La detenzione, ad esempio, non sarà necessaria nel caso in cui sarà sufficiente il divieto di esercitare una professione e il ritiro del passaporto o l’obbligo di dimora.

MOTIVAZIONE ARTICOLATA Gli obblighi di motivazione si intensificano. Il giudice che dispone la cautela non potrà infatti più limitarsi a richiamare ‘per relationem’ gli atti del pm ma dovrà dare conto con autonoma motivazione delle ragioni per cui anche gli argomenti della difesa sono stati disattesi.

MISURE INTERDITTIVE Aumentano (dagli attuali 2 mesi) a 12 mesi i termini di durata delle misure interdittive (sospensione esercizio potestà genitori, sospensione esercizio di pubblico ufficio o servizio, divieto di esercitare attività professionali o imprenditoriali) per consentirne un effettivo utilizzo quale alternativa alla custodia cautelare in carcere.

REATI GRAVI E DI MAFIA Per i delitti di mafia e associazione terroristica resta la presunzione assoluta di idoneità della misura carceraria. Per gli altri delitti gravi (omicidio ad esempio, violenza sessuale, sequestro di persona per estorsione, etc.) vale invece una presunzione relativa: niente carcere se si dimostra che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

CARCERE EXTREMA RATIO Saltano gli attuali automatismi applicativi: la custodia cautelare in carcere potrà essere disposta soltanto quando siano inadeguate le altre misure coercitive o interdittive. Tali misure, a differenza di quanto è oggi, potranno però applicarsi cumulativamente. Inoltre, la misura della custodia cautelare non potrà essere applicata se il giudice ritiene che, all’esito conclusivo del giudizio, possa essere sospesa la pena.

GIRO DI VITE SUI PRESUPPOSTI Per giustificare il carcere il pericolo di fuga o di reiterazione del reato non dovrà essere soltanto concreto (come è oggi) ma anche ‘attuale’.

VALUTAZIONE STRINGENTE Il giudice non potrà più desumere il pericolo solo dalla semplice gravità e modalità del delitto. Per privare della libertà una persona l’accertamento dovrà coinvolgere elementi ulteriori, quali precedenti, i comportamenti, la personalità dell’imputato, etc.

MOTIVAZIONE ARTICOLATA Gli obblighi di motivazione si intensificano. Il giudice che dispone la cautela non potrà infatti più limitarsi a richiamare ‘per relationem’ gli atti del pm ma dovrà dare conto con autonoma motivazione delle ragioni per cui anche gli argomenti della difesa sono stati disattesi.

MISURE INTERDITTIVE Aumentano (dagli attuali 2 mesi) a 12 mesi i termini di durata delle misure interdittive (sospensione esercizio potestà genitori, sospensione esercizio di pubblico ufficio o servizio, divieto di esercitare attività professionali o imprenditoriali) per consentirne un effettivo utilizzo quale alternativa alla custodia cautelare in carcere.

REATI GRAVI E DI MAFIA Per i delitti di mafia e associazione terroristica resta la presunzione assoluta di idoneità della misura carceraria. Per gli altri delitti gravi (omicidio ad esempio, violenza sessuale, sequestro di persona per estorsione, etc.) vale invece una presunzione relativa: niente carcere se si dimostra che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

CONTROLLI RAFFORZATI Cambia in profondità la disciplina del riesame delle misure cautelari personali. Il ‘tribunale della libertà’ avrà tempi perentori per decidere e depositare le motivazioni a pena di perdita di efficacia della misura cautelare. Che, salvo eccezionali esigenze, non potrà più essere rinnovata. Il collegio del riesame dovrà inoltre annullare l’ordinanza liberando l’accusato (e non come oggi integrarla) quando il giudice non abbia motivato il provvedimento cautelare o non abbia valutato autonomamente tutti gli elementi. Tempi più certi anche in sede di appello cautelare e in caso di annullamento con rinvio da parte della cassazione.

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Giustizia civile, approvato il decreto: corsia preferenziale per smaltire gli “arretrati”

Abbiamo approvato alla Camera un’altra importante legge a proposito di giustizia, l’ennesima di questa legislatura. Si tratta del decreto sul Processo civile, che introduce alcune importanti novità come la negoziazione assistita anche per coppie con figli minori o maggiorenni con handicap gravi, taglio a 30 giorni delle ferie dei magistrati, stop alla norma che introduceva la testimonianza scritta nei procedimenti civili, arbitrato anche per i procedimenti pendenti in tribunale e Corte di appello, tranne che sui diritti indisponibili.
Non sono un esperto di diritto, come noto, e dunque mi limito a riportarti di seguito le principali caratteristiche della legge che abbiamo approvato.

La sintesi dei contenuti della legge
ARBITRATO Sarà valido per i procedimenti pendenti in tribunale e Corte d’appello tranne quelli che riguardano il lavoro, la previdenza e l’assistenza sociale. Quindi, secondo le norme, il giudice trasmetterà il fascicolo al presidente del consiglio dell’ordine forense del circondario per la nomina di uno o più arbitri individuati tra gli avvocati iscritti da almeno 5 anni all’albo. Il lodo ha valore di sentenza. La commissione Giustizia ha poi deciso che la funzione di consigliere dell’ordine forense e l’incarico arbitrale sono incompatibili.

ULTERIORE PROROGA PER LODO ARBITRATO. 30 GIORNI IN PIÙ Potrà essere prorogato per ulteriori 30 giorni il deposito della sentenza d’appello di un arbitrato. Spetterà agli arbitri la facoltà di chiedere l’ulteriore slittamento. Il decreto, nella formulazione originaria, prevedeva che la ‘soluzione stragiudiziale’ della controversia, in grado di appello, dovesse avvenire entro 120 giorni, con una possibile proroga di 60 giorni. Con la modifica però i tempi si allungano: quindi i giorni a disposizione per la deposizione del lodo arbitrale potrebbero arrivare a 210.

NUOVO ISTITUTO NEGOZIAZIONE ASSISTITA Le parti potranno scegliere di risolvere la controversia attraverso l’assistenza degli avvocati, su tutti i campi tranne i diritti indisponibili. La negoziazione deve comunque essere tentata, prima di andare dal giudice, per il risarcimento danni da circolazione stradale e le domande di pagamenti di somme entro i 50mila euro. Con un emendamento, approvato in commissione, però, sono stati esclusi i temi del lavoro.

MAX 3 MESI PER CHIUSURA NEGOZIAZIONE ASSISTITA Il termine per l’espletamento della negoziazione assistita non dovrà superare i 3 mesi, salvo rinnovo su accordo delle parti. Quindi la convenzione di negoziazione dovrà precisare – si legge all’articolo 2 così come modificato – ‘il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e (questa la novità; Ndr) non superiore a tre mesi’.

SEPARAZIONI E DIVORZIO ‘VELOCI’ Non sarà più necessario andare dal giudice per sciogliere il matrimonio. Il decreto infatti prevede un doppio binario per divorzi e separazioni consensuali: per quanto riguarda l’articolo 6 viene introdotto l’istituto della negoziazione assistita. Le parti delegheranno un avvocato dovrà trasmette all’ufficiale di Stato civile copia autenticata dell’accordo raggiunto, pena una sanzione.

OK DIVORZIO ANCHE CON FIGLI MINORI. MA SERVE OK PROCURA Per quanto riguarda lo scioglimento del matrimonio tramite la negoziazione assistita, nel maxiemendamento del governo si prevede che, prima dell’invio all’ufficiale di stato civile, l’accordo sia trasmesso al procuratore competente che dovrà ratificare l’accorso. La negoziazione, con un emendamento del relatore, è stata estesa anche alle coppie con figli minori, maggiorenni portatori di handicap o economicamente non autosufficienti. Anche queste dovranno ottenere l’ok del procuratore del tribunale competente. Come detto, la proposta è stata presentata per trovare una quadra all’interno alla maggioranza, divisa sulle norme sul divorzio veloce.

PER DIVORZIO FACILE PARTI DAL SINDACO Il divorzio e la separazione ‘veloci’, previsti dal dl, potranno essere ‘conclusi anche di fronte il sindaco’ o ‘a un suo delegato’. Il dl infatti prevede per il divorzio semplificato un doppio binario: o lo scioglimento di fronte al sindaco oppure tramite la negoziazione assistita da avvocati.

TUTELA DEL CREDITO Chi non paga volontariamente i debiti, pagherà di più, con un incremento del saggio di interesse moratorio all’8,15% nel caso in cui le parti non determinino la misura del tasso. Scatta la ricerca telematica dei beni da pignorare disposta, su istanza del creditore, dal presidente del tribunale, che autorizza l’ufficiale giudiziario ad accedere alle banche dati di Pa, anagrafe tributaria, archivio dei rapporti finanziari, Pra.

TAGLIO A 30 GIORNI FERIE MAGISTRATI Ok alla riduzione a 30 giorni delle ferie dei magistrati prevista dall’articolo 16 del dl. Durante l’esame al Senato è stato cambiato, rispetto al testo originario del dl, il regime di sospensione dei termini in cui tribunali e procure possono ridurre il lavoro, che andrà dal 1° al 31 agosto e non più dal 6 dello stesso mese.

OK ANTICIPO SCADENZA MORA PER MANCATI PAGAMENTI Le parti in causa, per i ritardi dei pagamenti commerciali, dovranno definire ‘il tasso d’interesse moratorio’ dal momento in cui viene presentata ‘la domanda giudiziale’ (con cui si chiede l’avvio di un processo) e non più dall’inizio del ‘processo di cognizione’, in cui il giudice accerta i fatti. La norma introduce misure per il contrasto del ritardo dei pagamenti: nel caso di ritardo della previsione della misura del tasso d’interesse moratorio (sul pagamento oggetto del procedimento) ‘il tasso degli interessi legale deve considerarsi pari a quello previsto dalle disposizioni in materia di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali’.

SALTA NORMA SU TESTIMONIANZA SCRITTA Soppressa la norma del decreto (articolo 15) che introduceva la testimonianza scritta nel processo civile. La norma originaria prevedeva che le testimonianze scritte dovessero essere rese al difensore, che identifica il dichiarante e ne autentica la sottoscrizione.

PA IN SEDE ARBITRALE SOLO SE RICHIESTA DA PARTE PRIVATA Nelle controversie nelle materie di responsabilità civile e recupero crediti (non superiori a 100mila euro) in cui sia chiamata in causa una Pubblica amministrazione, questa non potrà chiedere che il procedimento si svolga in sede arbitrale, facoltà che spetterà solo alla parte privata.

OK STOP ESECUZIONE FORZATA BENI DIPLOMATICI Non saranno soggette ‘esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio’ le somme e i beni (compresi i conti bancari) delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere. Quindi non potranno essere soggette a esecuzione forzata – si legge nella modifica – ‘le somme a disposizione dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, lettera della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni’, depositate su conti correnti bancari o postali, ‘in relazione ai quali, il capo della rappresentanza, del posto consolare e il direttore dell’organizzazione internazionale in Italia, con atto preventivamente comunicato al ministero degli Affari esteri e all’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria presso cui le medesime somme sono depositate, ha dichiarato che il conto contiene esclusivamente somme destinate all’espletamento delle funzioni dei soggetti di cui al presente comma’.

CRITERIO RESIDENZA VALE PER ESECUZIONE FORZATA AUTO Rimane il criterio di competenza territoriale del giudice, connesso al luogo di residenza del creditore, per l’esecuzione forzata di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Inizialmente, il testo originario del provvedimento cancellava il criterio della ‘residenza’ (e in base alla quale veniva affidato il procedimento al giudice territoriale competente) per l’esecuzione forzata dei crediti.

RIDOTTO COMPENSO UFFICI GIUDIZIARI SE TARDANO ESPROPRI Dimezzato il compenso per gli uffici giudiziari che non procedono entro 15 giorni alle operazioni di pignoramento. Il testo originario dell’emendamento introduce un compenso aggiuntivo per le operazioni di pignoramento che spettano agli uffici giudiziari.

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Violenza negli stadi, approvata la legge: le società pagheranno gli straordinari

Abbiamo approvato alla Camera un importante decreto che riguarda il contrasto alla violenza durante le manifestazioni sportive (in poche parole la violenza negli stadi). Molti e interessanti i provvedimenti contenuti, tra cui quello che prevede il pagamento a carico delle società di calcio ospitanti degli straordinari che le forze dell’ordine sono costrette a fare per garantire ordine pubblico e sicurezza. Non è stata una passeggiata arrivare all’approvazione, perchè per due giorni interi il Movimento 5 stelle si è esercitato nel più spiccato ostruzionismo parlamentare, rallentando i lavori anche a causa del diniego a trasmettere in diretta televisiva le dichiarazioni di voto. Quando si dice che il “Movimento” fa battaglie politiche a beneficio dei cittadini e poi ci si trova di fronte a un ostruzionismo senza senso dovuto solo alla mancata passerella televisiva, sorgono molte domande e anche molte risposte.

Di seguito tutti i contenuti della legge

DASPO ALLARGATO Ampliata la categoria dei potenziali destinatari del divieto di accedere alle manifestazioni sportive. Il Daspo potrà essere emesso anche nei confronti di chi risulta denunciato o condannato, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi 5 anni, per il mancato rispetto del divieto di introduzione ed esposizione negli impianti sportivi di striscioni e cartelli incitanti alla violenza, per tutti i delitti contro l’ordine pubblico e di comune pericolo, nonché per i delitti di rapina, estorsione e reati in materia di stupefacenti. Prevista, inoltre, anche la possibilità di emettere Daspo per condotte violente tenute all’estero. Tra le novità, il Daspo di gruppo. In questo caso, la condotta deve essere evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, come ha spiegato il relatore del provvedimento in Aula alla Camera. Modificati anche i termini di durata: il divieto può essere disposto per un periodo che va da 1 a 5 anni; il Daspo di gruppo ha una durata minima di anni tre, mentre se è emesso nei confronti di un soggetto già destinatario in passato di analogo provvedimento amministrativo, la cosiddetta recidiva, ha una durata da 5 a 8 anni e dovrà sempre essere accompagnato dall’obbligo di comparizione negli uffici di polizia. Le commissioni hanno approvato un emendamento secondo il quale la durata del Daspo può essere aumentata fino a otto anni nel caso di violazione dei divieti previsti dal Daspo stesso.

STOP AI RAPPORTI CLUB-TIFOSI VIOLENTI Il dl introduce il divieto per le società sportive di stipulare contratti per la concessione dei diritti del titolare del marchio d’impresa registrato con soggetti destinatari di Daspo. Esteso anche il divieto di corrispondere, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, inclusa l’erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio, a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi titoli.

CONTRIBUTO DELLE SOCIETÀ ALLA SICUREZZA Le commissioni Affari costituzionali e Giustizia di Montecitorio hanno anche introdotto una norma che prevede che i club partecipino per una quota compresa tra l’1 e il 3% degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti alle spese di sicurezza degli stadi, in particolare per le ore di straordinario delle forze dell’ordine. Il governo ha inoltre accolto come raccomandazione un ordine del giorno che lo impegna a valutare gli effetti della misura. L’odg, a prima firma Giuseppe Guerini (Pd), prevede che la quota sia “commisurata proporzionalmente sulla base di un conto consuntivo degli impieghi straordinari delle forze dell’ordine e degli eventuali danni rilevati e stimati annualmente dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive”.

SETTORE OSPITI CHIUSO PER 2 ANNI Il ministro dell’Interno può, con decreto, in caso di gravi episodi di violenza commessi in occasione di partite di calcio, disporre la chiusura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgano partite a rischio-violenza e vietare la vendita dei biglietti di accesso allo stadio ai tifosi che risultino residenti nella provincia della squadra ospite. Le prescrizioni imposte dal decreto possono avere durata massima di 2 anni.

PIÙ COMMISSIONI PER PROTEZIONE INTERNAZIONALE Il dl aumenta da 10 a 20 le commissioni i territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e prevede che ne possano essere istituite fino ad un massimo di trenta, anziché dieci come era previsto, per l’intero territorio.

PIÙ FONDI PER L’ACCOGLIENZA DEI MIGRANTI Aumentate le risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo di circa 50 milioni di euro. Prima di questo aumento il Fondo era di 118,6 milioni per il 2014. Le nuove risorse sono destinate ad ampliare le strutture del sistema di protezione finalizzato all’accoglienza dei richiedenti asilo. Per fronteggiare l’afflusso di stranieri viene anche creato un nuovo Fondo per il 2014 con uno stanziamento pari a 62,7 milioni di euro. La ripartizione sarà stabilita con decreto del ministero dell’Interno.

COMUNI FUORI DA PATTO STABILITÀ PER ACCOGLIENZA Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania, Lampedusa, Mineo, Palermo, Porto Empedocle, Pozzallo, Ragusa, Siculiana, Siracusa e Trapani sono escluse dal rispetto del patto di Stabilità in riferimento alle sole spese sostenute per l’accoglienza dei migranti.

SÌ ALLA SPERIMENTAZIONE DELLA TASER Con l’approvazione di un emendamento durante il lavoro alle commissioni, si è dato il via alla sperimentazione della pistola elettrica Taser per lo svolgimento dei compiti dell’amministrazione di pubblica sicurezza e della Polizia. La pistola, già in uso presso diverse forze di Polizia nel mondo, produce una scarica elettrica in grado di immobilizzare il colpito.

RISORSE PER I MEZZI DEI VIGILI DEL FUOCO Stanziati 2 milioni di euro per il 2014, 4 per il 2015 e 6 per gli anni successivi, fino al 2021, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l’acquisto di automezzi.

AUTO BLU NON SU EBAY MA ALLA POLIZIA Le auto di servizio che la Pubblica amministrazione intende dismettere saranno messe a disposizione delle forze dell’ordine. La norma, introdotta con un emendamento in commissione, impedisce così la vendita online delle stesse autovetture.

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Dare ai figli il cognome della madre: approvata la legge

Abbiamo approvato alla Camera (per il via libera definitivo occorre attendere l’ok anche del Senato) la proposta di legge sul doppio cognome ai figli. Un provvedimento che recepisce, tra l’altro, un’indirizzo europeo che non rispettando ci aveva portato sotto infrazione.

La legge prevede che alla nascita il figlio potrà avere il cognome del padre o della madre o il doppio cognome, secondo quanto decidono insieme i genitori. Se però non vi è accordo, il figlio avrà il cognome di entrambi in ordine alfabetico. Stessa regola per i figli nati fuori del matrimonio e riconosciuti dai due genitori. Ma in caso di riconoscimento tardivo da parte di un genitore, il cognome si aggiunge solo se vi è il consenso dell’altro genitore e dello stesso minore se quattordicenne. Il principio della libertà di scelta, con qualche aggiustamento, vale anche per i figli adottati. Il cognome (soltanto uno) da anteporre a quello originario è deciso concordemente dai coniugi, ma se manca l’accordo si segue l’ordine alfabetico.

Il maggiorenne che ha il solo cognome paterno o materno, con una semplice dichiarazione all’ufficiale di stato civile, può aggiungere il cognome dell’altro genitore. Se però nato fuori del matrimonio, non può prendere il cognome del genitore che non l’ha riconosciuto. Le nuove norme non saranno immediatamente operative. L’applicazione è infatti subordinata all’entrata in vigore del regolamento che deve adeguare l’ordinamento dello stato civile. Per provvedervi il ministero dell’Interno ha un anno di tempo.

Il genitore del figlio minorenne nato o adottato prima dell’entrata in vigore del regolamento potrà domandare all’ufficiale dello stato civile che al cognome del figlio sia aggiunto il cognome materno. Per questo saranno necessari il consenso di entrambi i genitori, salvo che uno di essi non sia più vivente, e del figlio minorenne qualora abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.

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Depistaggio e inquinamento processuale, finalmente saranno reati

Abbiamo approvato alla Camera la legge che introduce il reato di depistaggio e inquinamento processuale. Secondo le nuove norme sarà punito chiunque, allo scopo di ostacolare o impedire indagini o processi, modifica il corpo del reato o la scena del crimine, distrugge, occulta o altera prove oppure crea false piste. Un provvedimento doveroso in un Paese in cui ancora tante stragi sono avvolte nel mistero di torbidi rapporti tra apparati dello Stato e organizzazioni criminali. Dopo il voto della Camera, spetta al Senato provvedere all’approvazione definitiva.

La norma prevede che chi commetterà questo tipo di reato rischierà il carcere fino a 4 anni. Nel codice penale entra il ‘delitto autonomo di depistaggio e inquinamento processuale’, con aggravanti per i pubblici ufficiali e nel caso di processi di strage, mafia e associazioni sovversive.

Quando a depistare è un pubblico ufficiale la pena aumenta da un terzo alla metà. L’inasprimento di pena (da sei a dodici anni) scatta anche qualora tale reato riguardi processi per stragi e terrorismo, mafia e associazioni segrete, traffico di armi e materiale nucleare, chimico o biologico, o altri gravi delitti come la tratta di persone e il sequestro a scopo estorsivo. Se la condanna supera i 3 anni si applica l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Una riduzione di pena (da metà a due terzi) premierà chi si adopera a ripristinare lo stato della scena del reato e delle prove o a evitare conseguenze ulteriori oppure aiuta i magistrati a individuare i colpevoli del depistaggio. Il depistaggio aggravato comporta il raddoppio dei termini di prescrizione.

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Giustizia: ecco i provvedimenti approvati dal consiglio dei ministri

Il Consiglio dei Ministri del 29 agosto ha approvato sette provvedimenti sulla giustizia, di cui uno in co-proponenza con il Ministro dell’Interno, Angelino Alfano. Oltre ai provvedimenti per la giustizia civile, è stato approvato anche il disegno di legge su “Modifiche alla normativa penale, sostanziale e processuale e ordinamentale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi, oltre che all’ordinamento penitenziario per l’effettività rieducativa della pena”.

PROCESSO CIVILE

Interventi in materia di degiurisdizionalizzazione e processo civile – decreto legge
Di seguito i punti principali del provvedimento:

  • Decisioni delle cause pendenti mediante il trasferimento in sede arbitrale forense. Sia nelle cause civili pendenti in primo grado che in grado d’appello le parti potranno congiuntamente richiedere di promuovere un procedimento arbitrale (secondo le ordinarie regole dell’arbitrato contenute nel codice di procedura civile espressamente richiamate).
  • Conciliazione con l’assistenza degli avvocati (negoziazione assistita). Si vuole realizzare una procedura cogestita dagli avvocati delle parti e volta al raggiungimento di un accordo conciliativo che, da un lato, eviti il giudizio e che, dall’altro, consenta la rapida formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale.
  • Negoziazione assistita nelle cause di separazione e divorzio. Sono regolate le convenzioni di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di avvenuta separazione personale), di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
  • Ulteriore semplificazioni dei procedimenti di separazione o divorzio (accordo ricevuto dall’ufficiale dello stato civile) Con ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio è previsto che i coniugi possano comparire innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione, o di scioglimento del matrimonio, o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
  • Modifica al regime della compensazione delle spese: chi perde rimborsa le spese del processo Nonostante le modifiche restrittive introdotte negli ultimi anni, nella pratica applicativa si continua a fare larghissimo uso del potere discrezionale di compensazione delle spese processuali, con conseguente incentivo alla lite, posto che la soccombenza perde un suo naturale e rilevante costo, con pari danno per la parte che risulti aver avuto ragione.
  • Passaggio dal rito ordinario al rito sommario: le cause semplici richiedono un processo semplice. L’intervento è volto a consentire, per le cause meno complesse e per la cui decisione è idonea un’istruttoria semplice, il passaggio d’ufficio, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, dal rito ordinario di cognizione al rito sommario.
  • Dichiarazioni rese al difensore: l’avvocato può sentire i testimoni fuori dal processo. Con la finalità di accelerare e razionalizzare le procedure di assunzione delle prove (prospettiva che si assume complementare all’ampio spazio concesso nel presente intervento normativo alla risoluzione stragiudiziale delle controversie), si introduce una specifica norma mediante la quale si realizza la tipizzazione delle dichiarazioni scritte rese al difensore, quali fonti di prova che la parte può produrre in giudizio sui fatti rilevanti che ha l’onere di provare.
  • Dimezzamento dei termini di sospensione feriale dei procedimenti. È stato stabilito che il periodo feriale nei tribunali sia compreso dal 6 agosto al 31 agosto (anziché dal 1 agosto al 15 settembre).
  • Ritardo nei pagamenti: chi non paga i propri debiti dovrà pagare più interessi Al fine di evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso (in ragione dell’applicazione del tasso legale d’interesse) – e dunque che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato – andrà previsto uno specifico incremento del saggio di interesse moratorio durante la pendenza della lite.
  • Automatizzazione dei registri informatici di cancelleria relativi al processo di esecuzione. Spetta al creditore a trasmettere per via telematica in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo, unitamente all’atto di pignoramento, al titolo esecutivo e al precetto.
  • Modifiche alla competenza territoriale del giudice dell’esecuzione. Èprevisto che, per tutti i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, la competenza per i procedimenti di espropriazione forzata di crediti verrà radicata presso il tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore.
  • Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L’intervento in materia di ricerca dei beni da pignorare è volto a migliorare l’efficienza dei procedimenti di esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi in linea con i sistemi ordinamentali di altri Paesi europei. La strada seguita è quella dell’implementazione dei poteri di ricerca dei beni dell’ufficiale giudiziario, colmando l’asimmetria informativa esistente tra i creditori e il debitore in merito agli asset patrimoniali appartenenti a quest’ultimo.
  • Eliminazione dei casi in cui la dichiarazione del terzo debitore va resa in udienza
  • Obbligo di ordinare la liberazione dell’immobile con la pronuncia dell’ordinanza di vendita
  • Provvedimenti circa i mobili estranei all’esecuzione per rilascio
  • Infruttuosità dell’esecuzione Viene introdotta una fattispecie di chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità (art. 164-bis disp. att. c.p.c.) quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo.

PATRIMONI ILLECITI
Contrasto a criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti – disegno di legge

Lo schema di disegno di legge (co-proponente il Ministro dell’Interno, Angelino Alfano) introduce modifiche al codice penale, di procedura penale ed in materia di misure di contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illecitamente accumulati. L’articolato comprende una serie di disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione di contrasto alla criminalità organizzata ed alla costituzione di patrimoni illeciti, utilizzabili anche per la commissione di reati diversi, ad esempio contro la pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda il reato di cosiddetto “falso in bilancio” l’intervento tende a recuperare effettività repressiva.

RESPONSABILITA’ MAGISTRATI
Riforma della disciplina riguardante la responsabilità civile dei magistrati – disegno di legge

L’intervento normativo persegue le finalità esposte mediante: ampliamento dell’area di responsabilità, superamento del filtro, certezza della rivalsa nei confronti del magistrato, coordinamento con la responsabilità disciplinare.

PROCESSO CIVILE
Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile – disegno di legge

L’intervento normativo, in forma di disegno di legge-delega, persegue i seguenti obiettivi: migliorare efficienza e qualità della giustizia, in chiave di spinta economica, dando maggiore organicità alla competenza del tribunale delle imprese consolidandone la specializzazione; rafforzare le garanzie dei diritti della persona, dei minori e della famiglia mediante l’istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e la persona; realizzare un processo civile più lineare e comprensibile; speditezza del processo mediante la revisione della disciplina delle fasi di trattazione e di rimessione in decisione. La prevedibilità deve riguardare, oltre che l’esito, anche la durata del processo.

MAGISTRATURA ONORARIA
Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace – disegno di legge

La proposta normativa prevede, tra l’altro, la predisposizione di uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, attribuendo ai primi due le medesime competenze collocandoli all’interno del medesimo ufficio, rappresentato dall’attuale articolazione giudiziaria del giudice di pace.

ESTRADIZIONE
Delega al Governo per la riforma del Libro XI del Codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l’estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive – disegno di legge

Il disegno di legge intende valorizzare, nei rapporti tra Stati membri dell’Unione europea, il meccanismo della trasmissione diretta all’autorità giudiziaria competente all’esecuzione della rogatoria, assicurando la trattazione immediata delle rogatorie urgenti. E’ previsto il superamento del preventivo vaglio della Corte di Cassazione sulla competenza, che provoca un ulteriore rallentamento delle relative procedure.