Abbiamo approvato in commissione Finanze alla Camera l’esame del decreto legislativo sui mutui, che recepisce una serie di direttive europee. Si mettono a tacere una volta per tutte, spero, le inconsistenti polemiche diffuse in questi giorni. Stiamo ai fatti: con il parere varato dalla Commissione si impegna il Governo a modificare il decreto nel senso di formalizzare in norma di rango primario il cosiddetto “patto marciano”; fugare incertezze e assicurare adeguata tutela ai diritti dei consumatori; chiarire che l’inadempienza nel pagamento del mutuo si ha “per una morosità non inferiore a 18 rate” e che solo in questo caso si può vendere la casa; che la vendita determina comunque l’estinzione del debito, anche nel caso in cui il valore del bene sia inferiore al debito e che mai potrà essere chiesto al debitore una cifra compensativa; specificare che le norme si applicano al presente.

La sintesi del parere che abbiamo approvato in Commissione
Nella prima delle quattro condizioni la Commissione chiede al Governo di portare al rango primario di legge quanto previsto dal cosiddetto ‘Patto marciano’. In base a tale intesa tra le parti, gia’ ammessa da una sentenza della Cassazione, “si prevede l’obbligo – si ricorda nel parere – per il creditore di restituire al debitore l’importo eccedente l’entita’ del credito”. In questo modo a seguito della vendita dell’immobile effettuata dalla banca in caso di inadempienza del mutuatario, l’istituto dovra’ restituire la somma eccedente il debito contratto dal consumatore. Nello stesso tempo il debito e’ da considerarsi estinto se il valore dell’immobile risulta inferiore a quello del debito residuo.

Il Governo, prevede il parere, deve inoltre provvedere “a emanare un atto di normativa secondaria” con l’obiettivo di “assicurare adeguata tutela ai diritti dei consumatori e garantire che il debitore sia pienamente avvertito e consapevole del contenuto dell’accordo” relativo alla vendita diretta dell’immobile in caso di inadempienza “evitando in tal modo squilibri o asimmetrie informative tra le parti”.

L’Esecutivo viene quindi chiamato a “specificare” i termini quantitativi e temporali (“comunque per una morosita’ non inferiore a 18 rate”), oltre i quali scatta la clausola di trasferimento del bene alla banca, e che “in caso di inadempimento, il trasferimento dell’immobile oggetto della garanzia avviene mediante separato atto di disposizione del bene stesso da parte del debitore”. Le nuove norme europee, chiede ancora la Commissione, non si devono applicare ne’ ai contratti gia’ sottoscritti (viene richiesta la soppressione delle parole “o successivamente” dallo schema varato da Palazzo Chigi), ne’ a quelli “in surroga”.

Quanto alle tutele informative previste a vantaggio del consumatore, l’Esecutivo deve specificare che “il finanziatore non puo’ condizionare l’erogazione del mutuo all’inserimento” nel contratto di credito della clausola con il trasferimento del bene se inadempiente, e che un consulente dovra’ dare assistenza nella fase di valutazione della proposta di mutuo. Mentre il perito chiamato a valutare l’immobile oggetto della garanzia “deve possedere requisiti che ne assicurino l’indipendenza, prevedendo a tal fine che il potere di nomina del perito stesso sia attribuita al presidente del tribunale territorialmente competente”. Viene infine puntualizzato che l’intervento della Banca d’Italia nell’adozione delle disposizioni di attuazione sui rapporti tra finanziatori e consumatori in difficolta’ “costituisce un obbligo e non una mera facolta’”.