Età pensionabile: lavori usuranti esclusi da adeguamento speranza di vita (co. da 82 a 89)
In materia previdenziale le misure di maggiore rilievo riguardano le norme sull’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita.
In primo luogo si modifica il meccanismo di adeguamento, prevedendo:
– che si dovrà fare riferimento alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio di riferimento rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente;
-che gli adeguamenti (a decorrere da quello operante dal 2021) non possono essere superiori a 3 mesi (con recupero dell’eventuale misura eccedente in occasione dell’adeguamento o degli adeguamenti successivi);
– che eventuali variazioni negative devono essere recuperate in occasione degli adeguamenti successivi (mediante compensazione con gli incrementi che deriverebbero da tali adeguamenti).
In secondo luogo si dispone l’esclusione dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita (pari a 5 mesi a decorrere dal 2019) per specifiche categorie di lavoratori (individuate dall’allegato B1) e per i lavoratori impegnati nelle cd. attività usuranti.
Ampliato l’accesso all’APE volontaria e APE sociale (co. 97)
Altri interventi significativi riguardano l’APE volontaria e l’APE sociale, con l’obiettivo di ampliare la possibilità di accesso a tali strumenti di anticipazione del pensionamento. Le norme:
– dispongono la proroga di un anno (dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019) dell’istituto sperimentale dell’APE volontaria;
– intervengono sul requisito dello “stato di disoccupazione” richiesto per l’accesso all’APE sociale2, prevedendo che esso si configuri (oltre che nel caso di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, come attualmente previsto) anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi;
– estendono l’intervallo temporale in cui maturare il periodo di attività richiesto nelle professioni gravose: sarà possibile maturare il periodo di attività non solo con lo schema 6 anni lavorati negli ultimi sette 7, ma anche 7 anni negli ultimi 10;
– estendono la platea dei beneficiari dell’Ape sociale a 4 ulteriori categorie di lavori gravosi (braccianti, siderurgici, pescatori e marittimi);
– riconoscono la possibilità di accedere all’APE sociale anche ai familiari conviventi che assistono persone disabili;
– intervengono sui requisiti contributivi richiesti per l’accesso all’APE sociale, prevedendo una riduzione per le donne di 1 anno per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (c.d. APE sociale donna).
– rendono strutturale l’APE sociale.
A regime la Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) (co. 98-99)
Si prevede la stabilizzazione e la semplificazione della Rendita integrativa temporanea anticipata (c.d. RITA), attualmente prevista in via sperimentale per il periodo 1° maggio 2017 – 31 dicembre 2018. In particolare, si prevede la possibilità che le prestazioni della previdenza complementare (ad esclusione di quelle a prestazione definita) siano erogate (totalmente o parzialmente) sotto forma di RITA ai lavoratori che cessino l’attività lavorativa e maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi, nonché abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza. L’erogazione avviene, su richiesta dell’aderente, dal momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia. La RITA consiste nell’erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto; La RITA viene riconosciuta anche ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi. Tali disposizioni si applicano anche confronti dei dipendenti pubblici che aderiscano alle forme pensionistiche complementari loro destinate.
Benefici per i lavori su turni (co. 99-bis)
Si prevede (tenuto conto della gravosità dei lavori organizzati in turni di 12 ore) che per i lavoratori impiegati in cicli produttivi del settore industriale su turni di 12 ore (sulla base di accordi collettivi già sottoscritti al 31 dicembre 2016) che, ai fini dell’accesso alla pensione mediante il sistema delle “quote”, prestino attività per meno di 78 giorni, i giorni lavorativi effettivamente svolti siano moltiplicati per il coefficiente di 1,5.
Estensione ai lavoratori degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche dei benefici previdenziali riconosciuti ai lavoratori esposti all’amianto (co. 140-bis)
Si prevede l’estensione, dal 2018, di alcuni benefici previdenziali riconosciuti ai lavoratori esposti all’amianto per un periodo superiore a 10 anni anche ai lavoratori che hanno prestato la loro attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie.
Previdenza complementare (co. 100-101)
Si introduce una nuova disciplina per la destinazione di eventuali contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento della previdenza complementare, previsti da specifiche disposizioni normative o da contratti collettivi. Si introduce, quindi, la possibilità, per i lavoratori nelle Province di Trento e di Bolzano, di aderire ad altri fondi integrativi del SSN, individuati dagli accordi collettivi nazionali.
Pagamenti pensioni ogni 1° del mese (co. 104-quater)
Da gennaio 2018, si prevede che tutte le pensioni corrisposte dall’Inps, cosi come le rendite vitalizie Inail, vengano pagate ogni primo del mese.
Bail in escluso per le casse previdenziali dei professionisti (co. 104-bis-104-ter)
Si prevede che i valori e le disponibilità affidati alle Casse costituiscano in ogni caso patrimonio separato e autonomo, e non possano essere distratti dal fine al quale sono destinati né formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori (o rappresentanti di essi). Le Casse sono inserite nell’elenco ISTAT soltanto a fini statistici e non ai fini del applicazione della spending review.