In materia di lavoro e occupazione la legge di bilancio contiene, in particolare, disposizioni che introducono incentivi e sgravi contributivi per le nuove assunzioni, misure per promuovere la formazione professionale e interventi volti ad ampliare l’ambito di applicazione e le dotazioni finanziarie degli ammortizzatori sociali.
Sgravi contributivi per assunzioni giovani a tempo indeterminato (co. 50-58 e 62-64)
Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile si riconosce ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1o gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, un esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali, per un periodo massimo di trentasei mesi, ad esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. La misura interessa i giovani lavoratori che, alla data di assunzione, non abbiano compiuto 35 anni di età, ovvero abbiano meno di 30 anni di età per le assunzioni effettuate dal 2019 e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato. E’ prevista la possibilità di continuare a fruire dell’esonero, per la parte residua, in caso di riassunzione a tempo indeterminato da altri datori di lavoro, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni. Le norme limitano il riconoscimento dell’esonero ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.
Ai fini di evitare un utilizzo fraudolento dell’esonero, è prevista la revoca e il recupero di quanto già fruito nel caso in cui il lavoratore assunto sia licenziato per giustificato motivo oggettivo nei sei mesi successivi l’assunzione o nel caso in cui, nello stesso periodo di tempo, sia licenziato un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con esonero. E’ possibile beneficiare dell’esonero, per un periodo massimo di dodici mesi e fermo restando il limite di 3.000 euro annui, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data di prosecuzione. Si prevede analoga possibilità anche nel caso di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della legge, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione. Così come è possibile usufruire dell’esonero del complessivo versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, fermi restando il limite massimo di 3.000 euro annui e il requisito anagrafico in caso di assunzione, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, di studenti che, presso il medesimo datore di lavoro, hanno svolto attività di alternanza scuola-lavoro o che hanno svolto periodi di apprendistato. L’esonero non è applicabile ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
Stop pagamenti stipendi in contanti (co. 509-bis – 509-sexies)
La norma riprende il contenuto di una proposta di legge – approvata in prima lettura alla Camera – che prevede l’obbligo, per i datori, di pagare lo stipendio ai dipendenti tramite bonifico bancario, in contanti presso sportello bancario o postale o con assegno. Stop quindi al pagamento in contanti. Inoltre si stabilisce che la firma della busta paga apposta dal lavoratore non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Incentivo assunzioni da parte di cooperative sociali di rifugiati (co. 50-bis)
Si prevede un contributo di massimo 500mila euro annui alle cooperative sociali che assumono con contratto a tempo indeterminato, nel 2018, persone a cui è stata riconosciuta la protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016. Il contributo è finalizzato a ridurre le aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute per i lavoratori assunti.
Incentivo assunzioni da parte di cooperative sociali di donne vittime violenza di genere (co. 120-bis)
Si prevede un incentivo alle cooperative sociali per le assunzioni a tempo indeterminato, nel 2018, di donne vittime di violenza di genere inserite in appositi percorsi di protezione debitamente certificati. Il contributo ammonta ad 1 milione di euro annui, a sgravio delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute relativamente alle lavoratrici e lavoratori assunti.
Ulteriori sgravi per assunzioni giovani al Sud (co. 496-497)
Nel quadro degli interventi per il Mezzogiorno, all’interno dei Programmi operativi nazionali ed i Programmi operativi complementari per l’anno 2018, è possibile adottare misure per favorire l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di giovani, nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, che non abbiano compiuto i 35 anni di età, ovvero di età superiore a 35 anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Con riferimento a tali assunzioni, l’esonero dei contributi previdenziali previsto dalla legge di bilancio è elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di 8.060 euro annui. In questi casi l’esonero contributivo, è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione.
Ampliata la platea dei beneficiari del “bonus 80 euro” (co. 75)
Si alzano le soglie di reddito dei lavoratori dipendenti per ottenere il bonus Irpef da 80 euro (il tetto di 24.000 euro sale a 24.600 e quello di 26.000 sale a 26.600, livello al quale il bonus si azzera) in modo da “salvaguardare” gli 80 euro dei dipendenti pubblici, che con il rinnovo del contratto supererebbero la soglia ad oggi vigente per ricevere il bonus.
Interamente deducibile la quota IRAP del costo degli stagionali (co. 65)
Si prevede l’innalzamento della quota deducibile da IRAP del costo dei lavoratori stagionali, che nel 2018 viene resa integralmente deducibile (in luogo della ordinaria deducibilità del 70 per cento).
Esoneri contributivi per giovani imprenditori agricoli (co. 66-67)
Si introducono norme volte a promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, riconoscendo anche per il 2018 un esonero contributivo triennale, nonché una riduzione contributiva per un ulteriore biennio (entro il limite massimo delle norme europee sugli aiuti de minimis), per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel 2018.
Direttori artistici e collaboratori tecnici (co. 228)
Viene elevato da 7.500 a 10.000 euro l’importo che non concorre a formare il reddito imponibile delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale, nonché di quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.
Sgravio contributivo imprese armatrici (co. 381)
Dal 2018 si introduce la riduzione dello sgravio contributivo attualmente previsto a favore delle imprese armatrici con riferimento al personale componente gli equipaggi (si passa dal 48,7 per il 2017 al 45,07 per il 2018).
Credito d’imposta per formazione professionale settore tecnologie (co. 25-35)
Per quanto concerne la formazione professionale si introduce, per il 2018, un credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, con uno stanziamento di 250 milioni di euro (per il 2019). Il credito è ammesso fino ad un importo massimo annuo di 300.000 euro per ciascun beneficiario.
Finanziamento percorsi formativi, contratti apprendistato e alternanza scuola-lavoro (co. 59-61)
In particolare si prevedono stanziamenti per i percorsi di istruzione e formazione professionale (Ie FP) (189 milioni), per il finanziamento dei percorsi formativi relativi ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e all’alternanza tra scuola e lavoro (125 milioni), per le attività di formazione relative all’apprendistato professionalizzante (15 milioni).
Erasmus+ (co. 121)
Ulteriori stanziamenti (2 milioni) riguardano la promozione e il coordinamento delle politiche per la formazione, nonché il cofinanziamento del Programma Erasmus+, per l’ambito di istruzione e formazione professionale.
Ammortizzatori sociali in deroga per imprese di rilevanza strategica a livello regionale (co. 76)
In tema di ammortizzatori sociali in primo luogo si consente, per gli anni 2018 e 2019, con riferimento alle imprese di rilevanza economica strategica a livello regionale, con organico superiore a 100 unità, una deroga ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale, previo accordo stipulato in sede governativa. Sono ventinove le aziende, per un totale di 8.359 lavoratori sospesi, interessate dalla proroga.
Finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale (co. 76-bis)
A partire dal 2019, aumenta a 78 punti percentuali (dal 72% previsto dalla normativa vigente) l’aliquota per la determinazione provvisoria del finanziamento annuo degli istituti di patronato e di assistenza sociale.
Estesa la platea dei beneficiari dell’assegno individuale di ricollocazione (co. 78-80)
Si prevede l’estensione dell’assegno individuale di ricollocazione ai lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale e l’incremento (dal 41 per cento all’82 per cento) dell’aliquota contributiva dovuta dal datore di lavoro per il caso di ricorso a licenziamenti. L’elevamento concerne i casi di licenziamenti collettivi effettuati, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dai datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale.
Viene inoltre disposto uno stanziamento di risorse per l’assegno di ricollocazione, pari complessivamente a 35 milioni di euro nel triennio 2018-2020.
Ammortizzatori sociali in deroga (co. 81; co. 81-bis-81-sexies)
Si permette, per il 2018, di utilizzare risorse finanziarie residue, già stanziate per i medesimi fini per il 2016 e il 2017, per la concessione nelle aree interessate da una crisi industriale complessa, di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga. Per il 2018, prevista, inoltre, la concessione della CIGS e della mobilità in deroga ai lavoratori licenziati da imprese operanti nei territori di Campania e Veneto, per i quali il Ministero dello sviluppo economico abbia decretato nuove aree di crisi complessa. Le Regioni potranno (in seguito a specifici accordi sottoscritti presso l’unità di crisi del MISE e/o delle regioni stesse) autorizzare, per un periodo massimo di 12 mesi, le proroghe in continuità della cassa integrazione guadagni in deroga concesse entro il 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nel 2017.
ILVA: proroga trattamento integrazione salariale (co. 684-bis)
Si proroga per il 2018 del trattamento di integrazione salariale dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA, prevedendo uno stanziamento di 24 milioni di euro.
Acciaierie di Genova Cornigliano (co. 684-ter)
Si aumenta di 400mila euro, per il 2018, il contributo per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell’area delle acciaierie di Genova Cornigliano
Sostegno al reddito lavoratori della pesca (co. 70-71 e 77)
Sono stanziati fondi per il sostegno al reddito dei lavoratori della pesca (12 milioni per il 2019 nonché 5 milioni a decorrere dal 2018), anche in relazione al fermo obbligatorio dell’attività di pesca.
Bolkenstein rinviata al 2020
Si proroga al 31 dicembre 2020, il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche con scadenza anteriore alla predetta data e in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire che le procedure per l’assegnazione delle medesime concessioni siano realizzate in un contesto temporale omogeneo. Si ricorda che l’articolo 6, comma 8, del D.L. 244/2016 ha disposto la proroga delle concessioni in oggetto fino al 31 dicembre 2018. Si dispone inoltre che le amministrazioni interessate prevedono specifiche modalità di assegnazione per coloro che, nel biennio precedente l’entrata in vigore della norma, abbiano direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, anche in deroga a quanto previsto dalla disciplina delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche e delle connesse concessioni di posteggio di cui all’articolo 16 del D.lgs. 59/2010.