Abbiamo approvato alla Camera la riforma del processo penale. Un testo importante, che va ora al Senato per la seconda lettura. Tanti provvedimenti significativi: semplificazione delle impugnazioni e giustizia riparatoria, tempi certi per l’esercizio dell’azione penale e interventi sull’udienza preliminare e sui riti alternativi, più garanzie per gli imputati e le vittime. E poi stretta sui ‘reati di strada’, limiti alla pubblicabilità delle intercettazioni e riordino dell’ordinamento penitenziario. Per una giustizia più efficiente e più equa.

ESTINZIONE REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE Introdotto nel codice penale il nuovo articolo 162-ter. In caso di reati perseguibili a querela (con possibilità di remissione) il giudice può dichiarare estinto il reato quando l’imputato ripara interamente il danno. La riparazione deve realizzarsi nel termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, salva la fissazione di un termine ulteriore, non superiore a 6 mesi, per il pagamento di quanto dovuto anche in forma rateale. La nuova norma si applicherà anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge.

PENE AUMENTATE PER SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO Aumentato le pene del reato di scambio elettorale politico-mafioso, che passano dalle attuali 4-10 anni a 6-12 anni.

PENE PIÙ ALTE PER FURTO IN ABITAZIONE E SCIPPI Alzate le pene per il reato di furto in abitazione e furto con strappo. Nel dettaglio è stata alzata la pena minima per il furto in abitazione e furto con strappo, che viene portata a 3 anni di reclusione (oggi è 1 anno). La pena massima è mantenuta a 6 anni. Nel caso di aggravanti, la pena minima sale da 3 a 4 anni, mantenendosi a 10 nel massimo.

PENE INNALZATE PER RAPINA Innalzamento della pena minima anche per il delitto di rapina, attualmente punito con la reclusione da 3 a 10 anni: il minimo sale a 4 anni. La rapina aggravata è invece punita nel minimo con 5 anni di reclusione, anziché con gli attuali 4 anni e sei mesi. La pena massima è mantenuta a 20 anni.

DELEGA PER RIFORMA PROCEDEDIBILITÀ REATI Il ddl contiene anche una delega al governo per: modificare il regime di procedibilità di alcuni reati, prevedendo in particolare la procedibilità a querela dell’offeso in relazione ai reati contro la persona ed ai reati contro il patrimonio che arrechino offese di modesta entità all’interesse protetto. La procedibilità d’ufficio dovrà essere mantenuta quando la persona offesa da tali condotte sia incapace per età o per infermità. E ancora, la delega dovrà: rivedere ‘il rigido modello definitorio dell’infermità, mediante la previsione di clausole aperte, in grado di attribuire rilevanza, in conformità ai consolidati approdi scientifici, ai disturbi della personalità’. Presente anche, tra le altre cose, la ‘previsione, nei casi di non imputabilità, di misure di cura e/o di controllo, determinate nel massimo e da applicarsi tenendo conto della necessità della cura’.

VIOLANZA PRIVATA DIVENTA PERSEGUIBILE A QUERELA Il reato di violenza privata diventa perseguibile a querela della persona offesa. Le ipotesi di perseguibilità d’ufficio vengono limitate alle fattispecie aggravate.

AGGIUNTA AGGRAVANTE PER REATI DI MINACCIA Introdotta nel reato di minaccia una specifica aggravante quando il fatto è commesso in danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica.

DELEGA PER RIFORMARE CASELLARIO GIUDIZIARIO Presente anche una delega per modificare la disciplina del casellario giudiziale. La norma di delega non individua particolari principi e criteri direttivi per l’attuazione della riforma, limitandosi a prevedere che la revisione della disciplina del casellario debba avvenire ‘alla luce delle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e dei principi e dei criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell’Unione europea in materia di protezione dei dati personali’. Abrogata poi la norma che prevede l’eliminazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale al compimento dell’ottantesimo anno di età o per morte della persona alla quale si riferiscono.

INCAPACITÀ IRREVERSIBILE DELL’IMPUTATO Una modifica al codice di procedura penale prevede che se, a seguito degli accertamenti previsti, risulta che lo stato mentale dell’imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l’eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. Se l’incapacità viene meno, o è stata erroneamente dichiarata, può essere nuovamente esercitata l’azione penale.

INFORMAZIONE PERSONA OFFESA La persona offesa dal reato può chiedere informazioni sullo stato del procedimento penale nel quale ha presentato la denuncia o la querela. La richiesta potrà essere presentata decorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia e le informazioni potranno essere rese purché ciò non pregiudichi il segreto investigativo.

LIMITE 5 GIORNI PER RICHIESTA INCIDENTE PROBABOTORIO La riserva di promuovere incidente probatorio perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta non è effettivamente proposta entro il termine di cinque giorni dalla formulazione della riserva stessa.

LIMITE 3 MESI PER DECIDERE SE PROCEDERE O ARCHIVIARE Allo scadere del termine della durata massima delle indagini preliminari il Pm avrà tempo 3 mesi per decidere se chiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale. Il limite – dopo una modifica introdotta nel corso dell’esame dell’aula – potrà essere prorogato di altri 3 mesi per inchieste di particolare complessità. Il limite previsto per i reati di mafia e terrorismo è invece di 12 mesi. In caso di mancata decisione entro il termine previsto l’indagine sarà avocata dal procuratore generale presso la corte d’appello. Le nuove regole si applicheranno solo alle nuove iscrizioni di reato.

DATI SU INGIUSTA DETENZIONE IN RAPPORTO ANNUALE GOVERNO I dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell’anno precedente, confluiranno nella relazione sulle misure cautelari che annualmente il governo deve presentare al Parlamento.

10 GIORNI IN PIÙ PER OPPORSI AD ARCHIVIAZIONE Allungato da 10 a 20 giorni il termine concesso alla persona offesa per opporsi alla richiesta di archiviazione e chiedere la prosecuzione delle indagini. Viene previsto inoltre che anche per il furto in abitazione o con strappo (oltre che per i delitti commessi con violenza alla persona) il Pm debba notificare all’offeso la richiesta di archiviazione concedendogli 20 giorni per opporsi.

OBBLIGO ARCHIVIAZIONE IN CASO DI MANCATA OPPOSIZIONE Obbligo di archiviazione quando la persona offesa non abbia presentato opposizione e Pm o Pg insistano nel richiedere l’archiviazione stessa. Di contro viene abrogata la disposizione in base alla qual l’ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti per i procedimenti in camera di consiglio.

ARCHIVIAZIONE NULLA SE PERSONA OFFESA NON INFORMATA Un nuovo articolo al codice di procedura penale stabilisce la nullità del decreto di archiviazione in mancanza dell’avviso alla persona offesa, prima della scadenza del termine di 10 giorni entro cui la parte offesa può prendere visione degli atti, o prima della presentazione dell’atto di opposizione. In caso di nullità, l’interessato, entro 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo dinanzi al tribunale in composizione monocratica; il tribunale, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Viceversa, condanna la parte privata che ha proposto il reclamo al pagamento delle spese del procedimento, e, nel caso di inammissibilità, anche a quello di una somma in favore della cassa delle ammende.

6 MESI PER RINVIO A GIUDIZIO DECORRONO DA NOTIZIA REATO Il termine di sei mesi entro il quale il Pm chiede il rinvio a giudizio decorre dal provvedimento di iscrizione nel registro delle notizie di reato.

IMPUGNAZIONI SENTENZE NON LUOGO A PROCEDERE Modificata la disciplina dell’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, che viene riarticolata su un doppio grado di giudizio, prevedendo: che tale sentenza emessa in sede di udienza preliminare sia impugnabile in appello, anziché direttamente in cassazione; la soppressione della disposizione che consente alla persona offesa costituita parte civile nel processo penale di proporre ricorso per cassazione; che la corte d’appello decide sull’impugnazione con rito camerale; che, se ad appellare è il Pm, la corte, ove non confermi la sentenza: o dispone con decreto il giudizio formando il fascicolo dibattimentale o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all’imputato; se, invece, ad appellare è l’imputato, se non conferma la sentenza, la corte d’appello pronuncia il non luogo a procedere con formula più favorevole all’imputato. E ancora viene previsto che il ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in appello può essere presentato dall’imputato e dal Pg presso la corte d’appello per i soli motivi di: esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza. Sull’impugnazione della sentenza di appello decide la Corte di cassazione in camera di consiglio.

NOVITÀ PER IL GIUDIZIO ABBREVIATO Il ddl modifica anche la disciplina in materia di giudizio abbreviato prevedendo che: ove la richiesta dell’imputato venga subito dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede soltanto dopo che sia decorso l’eventuale termine (massimo 60 giorni) chiesto dal Pm per lo svolgimento di indagini suppletive; in tale ipotesi, l’imputato può revocare la richiesta di giudizio abbreviato. Inoltre, dalla richiesta di giudizio abbreviato in udienza preliminare deriva la sanatoria delle eventuali nullità (escluse quelle assolute) e la non rilevabilità delle inutilizzabilità (salvo quelle derivanti da un divieto probatorio) e la preclusione a sollevare ogni questione sulla competenza territoriale del giudice. Infine, nel caso in cui la richiesta dell’imputato sia subordinata ad una integrazione probatoria, che venga poi negata dal giudice, l’imputato può chiedere che il processo sia comunque definito all’udienza preliminare o chiedere il patteggiamento.

PENA DIMEZZATA SE RITO ABBREVIATO CON CONTRAVVENZIONE Se il rito abbreviato riguarda un delitto resta la diminuzione della pena di un terzo ma, se si procede per una contravvenzione, viene previsto il dimezzamento della pena.

MENO RICORSI IN CASSAZIONE SU PATTEGGIAMENTO Il ricorso per cassazione da parte del Pm e dell’imputato contro la sentenza del giudice che accoglie il patteggiamento potrà essere presentato soltanto per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato (vizi della volontà), al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione del fatto e alla illegalità della pena o delle misure di sicurezza applicate.

RIPRISTINATA DISTINZIONE PM/ALTRI IN FASE DIBATTIMENTO Ripristinata la distinzione tra Pm e altre parti in relazione all’esposizione dei fatti e delle prove richieste, anteriore alla cosiddetta riforma Carotti (legge 479/1999): oltre a stabilire la priorità (rispetto alle altre parti) dello stesso Pm nella richiesta di prove al giudice, la riforma prevede che il pubblico ministero debba esporre concisamente i fatti oggetto dell’imputazione per consentire al giudice di valutare la rilevanza e la pertinenza delle prove di cui si chiede l’ammissione. Successivamente, le altre parti e l’imputato indicano i fatti che intendono provare e chiedono l’ammissione delle prove.

SENTENZE PIÙ DETTAGLIATE La sentenza deve contenere anche l’indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati avendo riguardo: all’accertamento dei fatti e alle circostanze relative all’imputazione e alla loro qualificazione giuridica; alla punibilità e alla determinazione della pena e della misura di sicurezza; alla responsabilità civile da reato; all’accertamento dei fatti dai quali dipende l’applicazione di norma processuali.

RAGGUAGLIO CARCERE/SANZIONI: UN GIORNO VALE 75 EURO In tema di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie viene abbassato da 250 a 75 euro il valore di un giorno di pena detentiva.

IMPUGNAZIONI DOVRANNO SPECIFICARE MOTIVI L’atto di impugnazione dovrà contenere, a pena d’inammissibilità, anche l’indicazione delle prove delle quali si deduce l’inesistenza o l’omessa o erronea valutazione. Ancora in tema di impugnazione viene stabilito che questa possa essere proposta personalmente dall’imputato purché non si tratti di ricorso per cassazione.

IMPUGNAZIONI CON FILTRO INIZIALE In tema di inammissibilità dell’impugnazione viene previsto che la maggior parte dei vizi che determinano l’inammissibilità (come il difetto di legittimazione all’impugnazione o improponibilità del mezzo di impugnazione in quanto il provvedimento non è impugnabile) siano rilevabili da parte dello stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento da impugnare. Superato il filtro iniziale da parte del giudice a quo, anche il giudice dell’impugnazione può comunque dichiarare l’inammissibilità del gravame, ma solo per i restanti vizi (difetto di interesse a impugnare; inosservanza dei requisiti di forma diversi dalla mancata enunciazione dei motivi).

POSSIBILE ACCORDO TRA LE PARTI SU MOTIVI APPELLO Le parti possono concludere un accordo sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d’appello, da sottoporre al giudice d’appello, che deciderà in merito in camera di consiglio. Se l’accordo comporta una rideterminazione della pena, anche tale nuova pena dovrà essere concordata tra le parti (pubblico ministero, imputato e persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria) e sottoposta al giudice. Se il giudice decide di non accogliere il concordato tra le parti, ordina la citazione a comparire al dibattimento. La richiesta e la rinuncia perdono effetto ma potranno essere riproposte nel dibattimento.

CON NO A RICORSO AUMENTA IL PAGAMENTO DELLE SPESE In caso di rigetto o inammissibilità della richiesta di rimessione in cassazione, le parti private che l’hanno richiesta possono essere condannate a pagare una somma eventualmente aumentata fino al doppio in ragione della causa di inammissibilità del richiesta di rimessione. Aumento anche per la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso. Anche in questo caso, la sanzione pecuniaria può essere aumentata fino al triplo in ragione della causa di inammissibilità del ricorso.

IMPUGNAZIONI LIMITATE CON DOPPIA CONFORME Se il giudice d’appello conferma la sentenza di proscioglimento, il ricorso per Cassazione è possibile solo per i seguenti motivi: esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza.

DECISIONE SU RESCISSIONE GIUDICATO A CORTE APPELLO Spetterà alla corte d’appello decidere in ordine alla richiesta di rescissione del giudicato e, in caso di accoglimento, revocare la sentenza e disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Le nuove disposizioni si applicano anche in riferimento ai giudicati già formati al momento dell’entrata in vigore della legge, salvo che sia stata già presentata la richiesta di rescissione.

PIÙ INFORMAZIONI SU AZIONI PENALI PER ECOREATI Il Pm quando esercita l’azione penale per i reati previsti nel codice dell’ambiente, dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per l’ambiente, – nell’informare il ministero dell’Ambiente e la Regione interessata – deve dare notizia dell’imputazione. La riforma interviene inoltre sui procedimenti amministrativi connessi ad indagini penali.

DIBATTIMENTO A DISTANZA PER PERSONE PROTETTE La partecipazione a distanza al dibattimento diventa regola quando: la persona si trova in carcere per un delitto di grave allarme sociale (in questo caso la partecipazione a distanza si applica anche alle udienze civili); la persona è ammessa a misure di protezione. La presenza fisica in udienza può essere prevista dal giudice con decreto motivato, tranne che per i detenuti al 41-bis. La partecipazione a distanza può essere disposta dal giudice anche quando, fuori dalle ipotesi obbligatorie, ravvisi ragioni specifiche di sicurezza, ovvero quando il dibattimento sia particolarmente complesso o debba essere assunta la testimonianza di un recluso. Le nuove norme entreranno in vigore dopo un anno dall’entrata in vigore della legge, eccetto per reati di mafia e terrorismo, per cui le nuove regole varranno da subito.

INTERCETTAZIONI E PERSONE COINVOLTE OCCASIONALMENTE Presente una delega per la riforma del processo penale in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. Il criterio di delega prevede ‘disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione […] attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale per la selezione di materiale intercettativo nel rispetto del contraddittorio delle parti, e fatte salve le esigenze di indagine, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, in particolare dei difensori nei colloqui con l’assistito, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale’.

FINO A 4 ANNI PER CHI REGISTRA E DIFFONDE SENZA PERMESSO Prevista una nuova fattispece penale (punita con la reclusione fino a 4 anni) a carico di quanti diffondano il contenuto di conversazioni fraudolentemente captate, con la finalità di recare danno alla reputazione. La punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell’ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.

DELEGA IMPUGNAZIONI: LIMITI PE RICORSO IN CASSAZIONE Per quanto riguarda le impugnazioni la delega prevede: la ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti di competenza del giudice di pace; che il procuratore generale presso la corte di appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado; la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato; la legittimazione dell’imputato ad appellare avverso le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che siano pronunciate con le formule: ‘il fatto non sussiste’; ‘l’imputato non lo ha commesso’; la titolarità dell’appello incidentale in capo all’imputato e limiti di proponibilità.

DELEGA ORDINAMENTO PENITENZIARIO Presente anche una delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario. Tra i criteri di delega: la valorizzazione degli uffici dell’esecuzione penale esterna e potenziamento del sistema dei controlli da condurre sui soggetti in stato di libertà; revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative (limite di pena 4 anni); revisione del sistema delle preclusioni all’accesso ai benefici penitenziari; previsione di attività di giustizia riparativa; valorizzazione del lavoro, in ogni sua forma e del volontariato. Presente anche un criterio per l’eliminazione ‘di automatismi e di preclusioni che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l’individualizzazione del trattamento rieducativo e revisione della disciplina di preclusione dei benefìci penitenziari per i condannati alla pena dell’ergastolo, salvo i casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente individuati e comunque per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale’. La disposizione di delega contiene inoltre specifici principi e criteri direttivi per l’adeguamento delle norme dell’ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età, con riferimento tanto alle autorità giurisdizionali coinvolte, quanto all’organizzazione degli istituti per i minorenni, passando per la revisione delle misure alternative alla detenzione e dei benefici penitenziari, con particolare attenzione all’istruzione ed ai contatti con la società esterna, in funzione di reinserimento sociale.