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Riforma costituzionale, cosa cambia: ecco il nuovo Senato

Perchè la riforma costituzionale approvata in seconda lettura alla Camera (ora occorrono altri due passaggi parlamentari, uno al Senato e un altro alla Camera, poi ci sarà il referendum confermativo) è così importante per il Paese? Il motivo principale è il superamento del bicameralismo ‘perfetto’ che in questi anni ha costretto tutte le leggi a un rimpallo continuo tra Camera e Senato che spesso ha reso un’impresa riuscire a portare a compimento leggi anche semplici. Eliminare il bicameralismo è un cambiamento storico, peraltro oggetto di dibattito (l’utilità o meno di un parlamento fatto di due camere che fanno le stesse cose) che è in corso sin dall’Assemblea costituente. Vediamo allora i contenuti della riforma costituzionale.

> Qui il dettaglio delle modifiche che riguardano il Titolo V (Stato e Regioni)

IL SENATO DEI 100, MA SENZA ELEZIONE DIRETTA Come detto saranno 100 i membri del futuro Senato (95 rappresentanti delle istituzioni territoriali e 5 nominati dal Capo dello Stato) e saranno scelti, con un’elezione di secondo grado, dai consigli regionali. La ripartizione dei seggi tra le Regioni sarà proporzionale alla popolazione. Infine sarà una legge ordinaria a determinare la modalità di elezione dei membri del nuovo Senato e i seggi saranno ‘attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun consiglio’. Con la riforma spariscono i senatori a vita. Il presidente della Repubblica potrà nominare senatori cittadini – che rimarranno in carica per 7 anni – che abbiano illustrato, ‘per i loro altissimi meriti’, il Paese. Questi senatori durano in carica 7 anni e non potranno essere nuovamente nominati. Gli unici senatori a vita saranno gli ex presidenti della Repubblica, che non saranno computati nel numero dei senatori di nomina presidenziale.

DURATA DEL MANDATO La durata del mandato dei futuri coinciderà con quello delle istituzioni territoriali che rappresenteranno. Non riceveranno alcuna indennità, ma godranno delle stesse tutele dei deputati: anche per loro infatti è prevista l’immunità parlamentare e, dunque, non potranno essere arrestati senza autorizzazione del Senato stesso e non potranno essere sottoposti a intercettazione. Durante il passaggio al Senato della riforma era stato uno dei temi più discussi.

FINE DEL BICAMERALISMO PERFETTO La riforma costituzionale modifica l’articolo 55 della Costituzione eliminando il bicameralismo perfetto. Sarà la sola Camera (i deputati rimarranno 630) a essere titolare del rapporto di fiducia con il governo e ad esercitare ‘la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del governo’. Al Senato della Repubblica, invece, spetterà il compito di rappresentare le istituzioni territoriali, concorrere alla funzione legislativa e partecipare alle decisioni sulle politiche dell’Unione europea.

COMPETENZE DEL NUOVO SENATO  Il Senato valuterà l’attività delle Pa, l’attuazione delle leggi, controllerà e valuterà le politiche pubbliche, concorrerà ‘a esprimere pareri sulle nomine di competenza del governo nei casi previsti dalla legge’ e ‘paritariamente nelle materie che concernono i diritti della famiglia e la tutela della salute’. Inoltre il nuovo Senato non deciderà sulle leggi che consentono l’amnistia o l’indulto, ma solo la Camera avrà potestà legislativa in materia. Stessa cosa per le deliberazioni dello Stato di guerra. Infine, solo la Camera potrà autorizzare la ratifica dei trattati internazionali che solo di natura politica. Il nuovo Senato, invece, parteciperà alle decisioni sulle leggi che autorizzano la ratifica dei trattati che riguardano l’appartenenza dell’Italia alla Ue.

LEGGI ELETTORALI SARANNO ESAMINATE PRIMA DA CONSULTA Le leggi che regolano l’elezione della Camera e del Senato potranno essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità da parte della Corte costituzionale (che dovrà pronunciarsi entro un mese) su richiesta di un terzo dei componenti di una Camera. La nuova norma varrà anche per leggi approvate nella legislazione in corso, quindi anche per l’Italicum.

PIÙ VELOCE ITER CAMERA-SENATO: SCENDE QUORUM Inoltre il ddl Boschi snellisce il processo legislativo, ovvero l’iter di formazione delle leggi, fissando nuovi termini e modalità per il passaggio dei provvedimenti dalla Camera al Senato. Con una modifica approvata in aula, il Senato potrà proporre modifiche alla Camera sulle leggi di Stabilità e che riguardano Roma Capitale, il governo del territorio, la Protezione civile, l’attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e dell’Unione europea e leggi che riguardano i poteri delle Regioni e degli enti locali non più a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ma con maggioranza semplice. Stessa cosa varrà per la Camera, che potrà poi respingere le proposte con la stessa maggioranza semplice. Con l’emendamento dunque aumentano anche le materie su cui Camera e Senato concorreranno paritariamente. Inoltre, ‘ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo – si legge – nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva’. E ancora: ‘Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata’.

NO COMPETENZE AL SENATO SU TEMI ETICI Tra le modifiche apportate durante il passaggio in commissione Affari costituzionali è stata soppressa una delle competenze affidate al Senato: quindi il futuro organo non avrà voce sui temi etici e non avrà più potere pieno di ‘controllo e valutazione delle politiche pubbliche’.

PER QUIRINALE DAL SETTIMO VOTO QUORUM 3/5 VOTANTI Durante l’esame in aula è stato approvato un emendamento che modifica il quorum per l’elezione del presidente della Repubblica. L’emendamento – che modifica l’articolo 21 del ddl, cambiato anche durante il passaggio in I commissione – prevede che, dopo i primi tre voti a maggioranza dei due terzi dell’assemblea, il quorum a maggioranza dei tre quinti dell’assemblea parta dal quarto scrutinio e non più dal quinto (come prevede il testo modificato dalla commissione). E ancora: dal settimo scrutinio (e non più dal nono) ci sarà bisogno della maggioranza dei 3 quinti dei votanti.

ELEZIONI GIUDICI CONSULTA RESTA COME ORA Durante il passaggio al Senato erano state modificate anche le norme sull’elezione dei 15 giudici della Corte Costituzionale: un terzo restava nominato dal presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa, tre dalla Camera e due dal Senato. Questa parte è stata eliminata e le modalità di elezioni resteranno come sono attualmente e saranno le due Camere in seduta comune a decidere i nomi dei giudici di nomina parlamentare.

NO A PROMULGAZIONE PARZIALE LEGGI CAPO STATO Dietrofront sulla promulgazione delle leggi: il presidente della Repubblica potrà chiedere con messaggio motivato una nuova deliberazione di una legge, ma non limitata a specifiche parti come previsto dal testo del ddl approvato dal Senato

PRESIDENTE CAMERA SOSTITUIRÀ CAPO STATO ‘AD INTERIM’ Sarà il presidente della Camera (e non più del Senato) a sostituire il presidente della Repubblica ‘ad interim’.

CAMERA DECIDERÀ AUTORIZZAZIONE INDAGINI SU PREMIER Spetterà solamente alla Camera il potere di autorizzazione a procedere della giurisdizione ordinaria nei confronti del presidente del Consiglio e dei ministri, anche se cessati dalla carica, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni.

VIA VOTO BLOCCATO DDL GOVERNO, MA RIMANE DATA CERTA La commissione ha inoltre modificato l’articolo 12 del ddl Riforme che prevedeva la possibilità che il governo chieda alla Camera di votare un proprio disegno di legge entro una data certa e senza modifiche, il cosiddetto ‘voto bloccato’. Con la modifica i ddl dovranno essere posti in votazione entro 70 giorni (e non più 60) dalla deliberazione di urgenza. Il termine di 70 giorni, però, potrà ‘essere differito – si legge nella riformulazione – di 15 giorni, in relazione ai tempi di esame della commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Un’altra novità è che il regolamento della Camera stabilirà le modalità e i limiti del procedimento, ‘anche con riferimento all’omogeneità del disegno di legge’. È stata infine prevista una norma transitoria: fin all’adeguamento del regolamento della Camera, il differimento del termine dei 70 giorni ‘non può essere inferiore a dieci giorni’.

REFERENDUM Serviranno 800mila firme. Dopo le prime 400mila la Corte costituzionale darà un parere preventivo di ammissibilità. Potranno riguardare o intere leggi o una parte purché questa abbia un valore normativo autonomo.

DELIBERAZIONI STATO DI GUERRA Tra le modifiche apportate dall’aula della Camera, quella sulla deliberazione dello Stato di guerra. La decisione, con la riforme, spetterà solo alla Camera e servirà – ed è questa la novità – la maggioranza assoluta dei suoi componenti e non più la maggioranza semplice.

SALGONO A 150MILA FIRME PER PDL POPOLARI Salgono da 50 mila a 150 mila il numero di firme necessario per la presentazione di un progetto di legge popolare. È una parte del contenuto dell’articolo 11 del ddl Riforme, approvato dall’aula della Camera. Con l’articolo viene introdotto il principio che ne deve essere garantito l’esame e la deliberazione finale, pur nei tempi, forme e limiti da definire nei regolamenti parlamentari. L’articolo inoltre prevede che il Senato potrà, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, richiedere alla Camera di procedere all’esame di un disegno di legge. In quel caso, la Camera procede all’esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato.

SÌ A STATUTO OPPOSIZIONI CAMERA. SARÀ NEL REGOLAMENTO Con la riforma del Senato e del Titolo V della Costituzione viene anche prevista la creazione dello statuto delle opposizioni. Questo sarà ‘disciplinato’ dal regolamento della Camera.

PARITÀ GENERE PER ELEZIONI IN COSTITUZIONE Approvati dall’assemblea della Camera due emendamenti identici al ddl Riforme sulla parità di genere. ‘La legge della Repubblica – si legge – stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l’equilibrio di genere tra uomini e donne nella rappresentanza’.

OK A TRASPARENZA PA IN COSTITUZIONE Le leggi che regolano gli uffici pubblici dovranno assicurare non solo il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazioni ma anche la loro trasparenza.