Il risarcimento del danno non patrimoniale avverrà con valutazione equitativa del giudice sulla base delle tabelle elaborate dallOsservatorio sulla giustizia civile di Milano. È questa la principale novità contenuta nella pdl sul risarcimento del danno non patrimoniale, approvata in prima lettura dall’aula della Camera.

Attualmente, come rileva il dossier della Camera, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale è previsto dall’articolo 2059 del codice civile (che la pdl punta a sostituire), che si limita a prevedere che il danno non patrimoniale debba essere risarcito nei soli casi previsti dalla legge. Dunque, molto, in questi anni, è stato fatto dalla giurisprudenza. Allo stesso modo per procedere ai risarcimenti si è fatto ricorso a “una notevole diversità dei criteri di valutazione da parte degli uffici giudiziari sul territorio, con il risultato sia di una estrema incertezza nell’individuazione di parametri oggettivi di riferimento sia di un’applicazione della legge lesiva della parità di trattamento tra i cittadini”. Con l’adozione delle cosiddette Tabelle di Milano l’obiettivo è creare, su tutto il territorio, una omogeneità dei criteri di valutazione del danno. La pdl nasce da una proposta del Movimento 5 stelle ma nel corso dell’esame in commissione Giustizia è stata di fatto riscritta dall’approvazione di una serie di emendamenti Pd.

LIQUIDAZIONE DANNO SU BASE TABELLE MILANO Il danno non patrimoniale per lesioni dellintegrità psico-fisica e per perdita del rapporto di tipo familiare deve essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa in base alle tabelle di Milano (le tabelle elaborate dallOsservatorio sulla giustizia civile di Milano).

RISARCIMENTO AUMENTABILE Il giudice può aumentare fino al 50 per cento lammontare della liquidazione tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato.

AGGIORNAMENTO ANNUALE TABELLE Gli importi indicati nelle tabelle sono aggiornati annualmente in misura corrispondente alle variazioni degli indici Istat dei prezzi al consumo.

AMBITO DI APPLICAZIONE Le nuove regole, una volta in vigore, si applicheranno ai procedimenti in corso, a meno che il risarcimento del danno non sia già stato determinato in via transattiva oppure non sia già stato liquidato con sentenza (anche non definitiva).