Abbiamo approvato, in via definitiva, un nuovo decreto a sostegno della scuola pubblica. Vengono stanziati ulteriori 64 milioni di euro per il ripristino del decoro e della funzionalità degli istituti scolastici. Si prevede, per l’anno scolastico 2016/2017, la possibilità di richiedere l’assegnazione provvisoria interprovinciale per i docenti assunti entro l’a.s. 2015/2016. In sostanza si amplia di molto l’opportunita? di restare o di tornare vicino alle proprie famiglie per i docenti gia? assunti. Viene predisposto un piano straordinario per l’assunzione dei docenti delle scuole per l’infanzia, con la conseguente eliminazione delle graduatorie ad esaurimento. Vengono raddoppiati i compensi ai membri delle commissioni esaminatrici per il concorso bandito nel 2015. Si aggiungono nuovi fondi per il sostegno alle disabilità mediante una modifica del sistema di calcolo dell’ISEE e garantendo l’obbligo di assistenza dei diversamente abili anche all’interno delle scuole paritarie.

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Di seguito la sintesi dei contenuti del provvedimento

DELEGA PER RIFORMA SPERIMENTAZIONE CLINICA Prevista una delega, da emenare entro un anno dall’approvazione della legge, per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica. Tra i criteri con cui dovranno essere scritti i dlgs: individuazione dei requisiti dei centri autorizzati alla conduzione delle sperimentazioni cliniche interventistiche dalla fase I alla fase IV; individuazione delle modalità per il sostegno all’attivazione e all’ottimizzazione di centri clinici dedicati agli studi clinici di fase I, sia su pazienti che su volontari sani, da condurre con un approccio metodologico di medicina di genere; individuazione delle modalità idonee a tutelare l’indipendenza della sperimentazione clinica e a garantire l’assenza di conflitti d’interesse.

E ancora: semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di modalità di presentazione della domanda per il parere del comitato etico e di conduzione e di valutazione degli studi clinici; semplificazione delle procedure per l’utilizzo a scopi di ricerca clinica di materiale biologico o clinico residuo da precedenti attività diagnostiche o terapeutiche o a qualunque altro titolo detenuto. I dlgs dovranno poi riguardare la “definizione delle procedure di valutazione e di autorizzazione di una sperimentazione clinica” e la “definizione delle procedure per la verifica dell’indipendenza dello sperimentatore”. Prevista anche la creazione di “percorsi formativi in materia di metodologia della ricerca clinica, conduzione e gestione degli studi clinici e sperimentazione dei farmaci”; e la “riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti”. Nel corso dell’esame in commissione so è stabilito, ad ogni modo, di confermare le sanzioni amministrative pecuniarie già previste dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 sulle sperimentazioni cliniche di medicinali.

IN LEA PROCEDURE CONTROLLO DOLORE PARTO Il ddl prevede l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (Lea), con l’inserimento delle procedure di controllo del dolore nella fase travaglio-parto, effettuate anche tramite ricorso a tecniche di anestesia locoregionale, ferma restando la disciplina del consenso informato e della libertà di scelta delle partorienti”. Previsto anche un riferimento alla medicina di genere, di  cui i Lea dovranno tenere conto, “prevedendo appropriati percorsi terapeutici e di accesso alle cure in modo uniforme all’interno del Servizio sanitario nazionale”.

PROFESSIONI SANITARIE Il ddl prevede un riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie. Tra le altre cose vengono istituiti questi nuovi ordini professionali: delle professioni infermieristiche; della professione di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Riguardo a quest’ultimo ordine, si prevedono i distinti albi dei tecnici sanitari di radiologia medica, dell’assistente sanitario, delle singole professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, e l’albo della professione di osteopata. Il ddl inoltre inserisce le professioni di biologo e di psicologo nell’àmbito delle professioni sanitarie e prevede l’istituzione, nell’ordine degli ingegneri, dell’elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici, demandando ad un regolamento ministeriale la definizione dei requisiti per l’iscrizione, su base volontaria. Il provvedimenti inoltre prevede la riforma del Consiglio nazionale di chimici attraverso la creazione della “Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici”. Istituita inoltre la professione sanitaria di chiropratico con relativo registro presso il ministero della Salute.

STRETTA SUI FARMACISTI CHE DISPENSANO DOPING Vengono estese al farmacista le pene previste per il reato di commercio di medicinali e sostanze dopanti (da 2 a 6 anni di carcere e multa da 5.164 a 77.468 euro). Nel dettaglio l’estensione riguarda i casi in cui il farmacista, in assenza di prescrizione medica, dispensi queste sostanze per finalità diverse da quelle proprie o da quelle indicate nell’autorizzazione all’immissione in commercio.

AGGRAVANTE PENALE SE DANNO A PERSONE RICOVERATE Inserita tra le circostanze aggravanti comuni l’avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali.

POSSIBILE SVOLGERE ATTIVITÀ SANITARIE IN FARMACIA Viene permesso ai soggetti legittimati ad esercitare professioni o arti sanitarie (ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali) di svolgere la loro attività anche in farmacia (della quale siano titolari o meno) e di stipulare convenzioni con i farmacisti sulla partecipazione all’utile della farmacia. Sempre previste, in ogni caso, l’incompatibilità tra l’attività professionale di prescrizione di medicinali e l’esercizio della farmacia.

NASCE RUOLO DIRIGENZA IN MINISTERO SALUTE Previsa l’istituzione del ruolo della dirigenza sanitaria del ministero della Salute. Nel ruolo è collocato, in fase di prima applicazione, l’attuale personale di qualifica dirigenziale del ministero della Salute con professionalità sanitaria.