Abbiamo approvato alla Camera un decreto importante in materia di immigrazione: si potenziano gli strumenti in essere e si mette in campo una strategia organica per affrontare il fenomeno della gestione dei flussi. L’obiettivo è garantire l’accoglienza e l’asilo a chi ne ha effettivo diritto e rendere efficaci le espulsioni e i rimpatri di chi non ne ha i requisiti. Evitando le lunghe attese che spesso finiscono col mortificare la dignità umana delle persone e aumentare il rischio di favorire comportamenti criminosi.
NUOVE SEZIONI SPECIALIZZATE NEI TRIBUNALI Sezioni specializzate nei tribunali, competenti a decidere sulle richieste di protezione internazionale e sulle controversie relative all’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’autorità che individua lo Stato competente all’esame delle domande di protezione internazionale. Più in dettaglio, le sezioni vengono istituite nei tribunali ordinari del luogo in cui ha sede la Corte d’appello e saranno 26 in tutto. Quanto alla copertura finanziaria, invece, si specifica che per attuare le disposizioni dell’articolo 1 si provvede nell’ambito delle “risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili” e senza nuovi e maggiori oneri per lo Stato. Spetta al Csm, poi, provvedere con delibera all’organizzazione delle sezioni specializzate, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Il dl chiarisce anche che la competenza a decidere va alla sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato. Mentre sotto il profilo delle conoscenze richieste ai magistrati si prevede una formazione specifica, fornita dalla Scuola superiore della magistratura in collaborazione con l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (Easo). Va detto, peraltro, che i restanti ambiti relativi al diritto dell’immigrazione, fuori dal terreno della protezione internazionale, restano divisi tra giudice di pace, giudice amministrativo e giudice ordinario.
PROCEDIMENTO PIÙ RAPIDO, NESSUN APPELLO, UDIENZA IN CASI CIRCOSCRITTI Resta il procedimento davanti alla Commissione territoriale la prima tappa per l’ottenimento di una protezione internazionale da parte del migrante. Si tratta di una fase di tipo amministrativo che include l’audizione del richiedente asilo e, salvo che il richiedente opponga ragioni di privacy, prevede la videoregistrazione del colloquio svolto, con mezzi audiovisivi e con trascrizione in lingua italiana. Dopo la decisione della Commissione territoriale, come del resto già previsto, il migrante può rivolgersi al giudice. Sull’iter che si avvia a questo punto in sede giurisdizionale, però, il dl Migranti interviene in misura consistente per rendere la procedura più rapida che in passato. In particolare, la videoregistrazione già realizzata e il relativo verbale di trascrizione vengono resi disponibili all’autorità giudiziaria. La Commissione territoriale è, inoltre, tenuta a trasmettere l’intera documentazione acquisita, comprese le informazioni raccolte sulla situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza del migrante che chiede protezione in Italia. Si stabilisce, poi, che il procedimento, un tempo trattato con rito sommario di cognizione, sia trattato in camera di consiglio.
Il testo originario del dl prevedeva casi tassativi, di fatto molto limitati, per l’udienza e dunque per il contraddittorio. La versione approvata stabilisce che il giudice disponga l’udienza anche quando la videoregistrazione fatta nella fase precedente non è disponibile, oppure su motivata richiesta del migrante nel ricorso introduttivo, se il migrante stesso ritiene la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione. Una revisione che di fatto allarga gli spazi per il contraddittorio e, quindi, per l’esercizio del diritto di difesa, ma secondo alcune forze politiche opera in modo insoddisfacente, perché poco chiaro o soltanto parziale. Molto discussa, del resto, è stata anche l’eliminazione del grado d’appello nelle controversie in questione. Un punto, questo, contestato in alcuni interventi nel ciclo di audizioni svolto al Senato, ma che non è stato ritoccato. Il testo approvato esclude, dunque, per il richiedente asilo un reclamo dopo la decisione del giudice. Resta salvo, invece, il ricorso per Cassazione. Novità anche nella composizione dell’organo giudicante. Un emendamento approvato al Senato ha aperto in parte alla competenza collegiale, specificando che per la trattazione della controversia “è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio”. Il collegio stesso decide in camera di consiglio “quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione”, per controversie sulla protezione internazionale e per l’impugnazione dei provvedimenti emessi per la determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale.
NOTIFICHE DI ATTI AL MIGRANTE. IL RUOLO DEL RESPONSABILE DEI CENTRI Tra gli aspetti trattati dal decreto, anche il regime delle notificazioni di atti al migrante che ha chiesto protezione internazionale. Se quest’ultimo si trova in un centro o in una struttura di accoglienza, le notificazioni sono dirette al centro o alla struttura. Spetta, poi, al responsabile del centro consegnare al destinatario il documento informatico, sottoscritto con firma digitale, e dare comunicazione dell’avvenuta notificazione alla Commissione territoriale. Diverso il caso del migrante che si trova fuori dai centri, per cui la notificazione ha luogo nell’ultimo domicilio comunicato, a meno che non sia irreperibile, nel qual caso si provvede in questura. In quest’ultima ipotesi, decorsi venti giorni dalla trasmissione dell’atto alla questura da parte della Commissione territoriale – mediante messaggio di posta elettronica certificata – la notificazione si intende fatta.
RISCHIO ECCESSI DI CONTROVERSIE, NOVITÀ SULLA PROCURA ALLE LITI Tra le norme approvate, rientra anche la previsione secondo cui la procura alle liti per la proposizione del ricorso per Cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, dopo la comunicazione del decreto che si intende impugnare. L’intento è, in questo caso, quello di arginare il rischio di un eccessivo aumento dei ricorsi per Cassazione, a seguito dell’eliminazione dell’appello. Un intervento che si spiega a partire dal fatto che spesso, una volta conferita la procura, questa è mantenuta per tutti i gradi di giudizio. Il che potrebbe, questo il timore alla base dell’approvazione della norma, spingere a ricorsi meramente dilatori.
IMPUGNAZIONI DEI PROVVEDIMENTI DELL’UNITÀ DUBLINO Per quanto riguarda i provvedimenti adottati dall’Unità Dublino, che fa capo al Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno e ha competenza per la determinazione dello Stato che deve esaminare la domanda di protezione internazionale, il dl Migranti stabilisce che contro le decisioni di trasferimento è ammesso il ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione che decide, se non diversamente disposto, secondo il rito camerale. Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione di trasferimento. Viene disciplinata, inoltre, la sospensione degli effetti della decisione di trasferimento.
IMPIEGO DI MIGRANTI PER ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ SU BASE VOLONTARIA Via libera all’impiego del migrante in attività di pubblica utilità per le collettività locali, purché su base volontaria. Una possibilità che si realizza con il coinvolgimento di prefetti, comuni e organizzazioni del terzo settore.
ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE DEL MIGRANTE Il testo approvato include l’obbligatoria iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente del richiedente protezione internazionale che non vi risulti già iscritto individualmente. La disposizione introdotta pone anche l’obbligo del responsabile della convivenza di comunicare entro venti giorni all’ufficio dell’anagrafe la variazione della convivenza.
INTERVENTI SUL PERSONALE, DA MAGISTRATURA A ESPERTI DI PEDAGOGIA E MEDIATORI Diverse le norme che intervengono sul personale a vario titolo coinvolto nell’iter della protezione internazionale. Al Consiglio superiore della magistratura spetta il compito di predisporre un piano straordinario di mobilità extradistrettuale per la destinazione di un maggior numero di magistrati alle sezioni specializzate. Da realizzare anche il potenziamento degli organismi amministrativi con l’assunzione di personale qualificato da impiegare nelle commissioni territoriali e in quella nazionale. E saranno assunti funzionari della professionalità giuridico-pedagogica, di servizio sociale e di mediatore culturale per sostenere interventi educativi e programmi di inserimento lavorativo. Inclusa nel testo anche una disposizione che incrementa il contingente di personale locale delle sedi diplomatiche e consolari nel continente africano.
DAI VECCHIE CIE AI NUOVI CENTRI DI PERMANENZA PER I RIMPATRI Addio ai Centri di identificazione ed espulsione e via libera, invece, ai Centri di permanenza per i rimpatri. Un nuovo modello, per strutture più piccole rispetto alle precedenti, più numerose sul territorio nazionale e localizzata vicino agli aeroporti. In questo modo, il testo intende superare i vecchi e discussi centri e affrontare il problema del sovrannumero dei migranti lì presenti e delle limitate garanzie sul piano dei diritti fondamentali.
TRATTENIMENTO DEL MIGRANTE PER IL RESPINGIMENTO Non solo in caso di espulsione, come già previsto, ma anche in caso di provvedimento di respingimento il migrante che ha presentato domanda di protezione internazionale viene trattenuto nel centro dove è ospitato, quando vi siano fondati motivi di ritenere che la domanda sia stata presentata solo per ritardare o impedire l’esecuzione del respingimento stesso. La norma, come spiegato nella relazione tecnica, va intesa come logica conseguenza della vicinanza tra espulsioni e respingimenti, che mostrano “omogeneità contenutistica e funzionale”. L’obiettivo dichiarato è, in entrambi i casi, quello di evitare il rischio di fuga di persone che possano aver presentato richieste “pretestuose e strumentali”.
Proprio in tema di trattenimenti, il testo approvato stabilisce anche la partecipazione del richiedente ai procedimenti di convalida mediante collegamento audiovisivo. Un aspetto, questo, criticato da una parte delle opposizioni, per le quali la disposizione impedirebbe al giudice di esaminare il richiedente nel luogo in cui si trova e, quindi, di verificarne le condizioni di accoglienza. Non solo, ma costringerebbe il difensore – questo il timore – a scegliere tra due ipotesi solo in parte soddisfacenti: presenziare alla convalida con il migrante assistito oppure, invece, con il giudice che deve decidere.
RITO ABBREVIATO A ESPULSIONI PER ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA NAZIONALE E TERRORISMO Il testo approvato include la previsione del rito abbreviato per la definizione dei ricorsi contro i provvedimenti di espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale e per motivi di prevenzione del terrorismo.
IDENTIFICAZIONE DEGLI STRANIERI IRREGOLARI, PUNTI DI CRISI E RISCHIO DI FUGA In base al dl i migranti irregolari rintracciati sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare vengono condotti in appositi punti di crisi nei centri di prima accoglienza e lì identificati, attraverso il rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico. Gli stessi migranti devono poter ottenere informazioni sulle procedure di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell’Ue e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito.
Il testo include, poi, la previsione secondo cui il reiterato rifiuto di sottoporsi al rilevamento costituisce rischio di fuga e può giustificare l’adozione della misura di trattenimento presso un Cpr. Un’indicazione, questa, criticata da chi ha ritenuto il rischio di fuga soltanto presunto.
BANCHE DATI E SCAMBIO DI INFORMAZIONI Quanto alle informazioni disponibili su ingressi, soggiorni irregolari e procedimenti per la protezione internazionale, il provvedimento include l’interconnessione del sistema informativo automatizzato del Dipartimento della pubblica sicurezza con le banche dati delle forze di polizia e con il sistema per la gestione dell’accoglienza, istituiti presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno.