Una riforma importante per il mondo dell’impresa e dell’economia: è quella del diritto fallimentare, basata su un impianto fermo agli anni ’40. E’ quella approvata in via definitiva dal parlamento con il voto del Senato grazie alla quale si anticipano le procedure di allerta, si cerca di prevenire il rischio default quando è ancora possibile e si colma la lacuna che riguardava i gruppi di imprese: misure che allineano l’Italia ai criteri che, in materia, ispirano gli altri Stati europei e che aiuta a sostenere la ripresa economica e le aziende in difficoltà.
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DAL FALLIMENTO ALLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE Il ddl modifica innanzitutto il lessico, prevedendo la sostituzione del termine “fallimento”, con tutti i suoi derivati, con l’espressione “liquidazione giudiziale”.
CRISI DISTINTA DA INSOLVENZA I futuri decreti legislativi dovranno distinguere i concetti di stato di crisi e di insolvenza, configurando la crisi come probabilità di futura insolvenza. Questo dovrà confermare l’attuale nozione contenuta nella legge fallimentare, in base alla quale “lo stato d’insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori,i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
UN SOLO MODELLO PROCESSUALE Unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o dello stato di insolvenza. A seguito dunque del procedimento unitario sarà il giudice a classificare la sofferenza dell’impresa o del singolo debitore come crisi o come insolvenza, sulla base delle possibilità di recupero economico del debitore.
ALBO Il Governo è inoltre delegato a istituire presso il ministero della Giustizia un albo dei “soggetti abilitati a svolgere – anche in forma associata o societaria – funzioni di gestione e controllo nell’ambito delle procedure concorsuali”, disciplinando i requisiti richiesti per l’iscrizione.
PROCEDURA RISOLUZIONE CRISI Nei futuri decreti legislativi, il Governo dovrà prevedere l’istituzione presso le Camere di commercio di un apposito organismo che assista il debitore nella procedura di composizione assistita. Lo stesso organismo dovrà nominare un collegio composto da almeno tre esperti, di cui uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competete, uno dalla Camera di commercio e uno dalle associazioni di categoria. Lo stesso organismo si occuperà di trovare una soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori, entro un “congruo termine”, prorogabile solo a fronte di positivi riscontri delle trattative e, in ogni caso, non superiore complessivamente a sei mesi. Sempre l’organismo di composizione darà “immediata” comunicazione ai creditori pubblici qualificati (come l’Inps o l’Agenzia delle entrate) dell’avvenuta presentazione dell’istanza.
OBBLIGO ALLERTA CRISI Gli organi di controllo societari dovranno “immediatamente” avvissare gli amministratori dell’esistenza di indizi di uno stato di crisi. Se all’avviso gli amministratori non daranno risposta o daranno risposta inadeguata, gli stessi organi di controllo dovranno rivolgersi direttamente altribunale competente. Stessa cosa per alcuni creditori pubblici qualificati (come l’Agenzia delle entrate, gli agenti della riscossione e gli enti previdenziali).
PREMI IMPRENDITORI SE ALLERTA Il Governo dovrà poi prevedere “misure premiali” per l’imprenditore che si rivolge tempestivamente allaprocedura di allerta o che tempestivamente si avvale di altri istituti per la risoluzione concordata della crisi.
PIÙ ACCORDI EXTRAGIUDIZIALI La riforma, almeno sulla carta, incentiva gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi. Sono tre. Il primo consiste negl iaccordi di ristrutturazione dei debiti, ovvero uno strumento per la risoluzione negoziale della crisi dell’impresa che attribuisce all’imprenditore in stato di crisi la facoltà di domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un esperto sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo stesso. Il secondo riguarda i piani attestati di risanamento e, il terzo, le convenzioni di moratoria.
SÌ ANCHE CONCORDATI LIQUIDATORI Il Governo dovrà consentire concordati di natura liquidatoria quando siano ritenuti, per l’apporto di risorse esterne, necessari a soddisfare in modo apprezzabile i creditori, e comunque tali da assicurare il pagamento del 20% dei crediti chirografari.
MAGGIORI POTERI CURATORE Potenziamento dei poteri del curatore, vero dominus della liquidazione giudiziale. Saranno dunque introdotte regole più stringenti per le incompatibilità che lo riguardano, saranno definiti i poteri di accesso alle banche dati delle P.a. Ci sarà poi il chiarimento dei poteri giudiziali – in relazione all’azzeramento dei privilegi e degli altri vincoli sui beni venduti e di cui è riscosso il prezzo – nell’ipotesi in cui il curatore subentri nel preliminare di vendita.
GARANZIE NON POSSESSORIE Infine, revisione del sistema della garanzie reali mobiliari, con l’introduzione nell’ordinamento di una garanzia reale mobiliare di natura non possessoria. Il ddl prevede infatti una nuova forma di pegno mobiliare a garanzia del credito in cui il debitore – diversamente che nel pegno (possessorio) – non si spossessa del bene mobile che ne è oggetto; la mancata disponibilità del bene da parte del creditore garantito è compensata da adeguate forme di pubblicità che, nello specifico, consistono nell’iscrizione della garanzia in un apposito registro informatizzato. Il pegno non possessorio potrà avere ad oggetto beni mobili: materiali o immateriali, anche futuri; determinati o indeterminabili, salva la necessaria indicazione dell’ammontare massimo garantito; crediti diversi ed ulteriori rispetto a quelli inizialmente determinati.