Il 16 dicembre l’Aula della Camera ha cominciato l’esame della riforma costituzionale che supera il bicameralismo paritario, abolisce le Province, riforma il processo legislativa, rivede le competenze tra Stato e Regioni. La più robusta modifica dai giorni della scrittura della Carta ad oggi. Il testo che il plenum di Montecitorio si appresta a esaminare è stato lungamente discusso e modificato in Commissione Affari Costituzionali e approvato nella notte tra sabato 13 e domenica 14 dicembre.
Di seguito le modifiche principali al testo rispetto alla versione che la Camera ha ricevuto, in seconda lettura, dopo il primo passaggio al Senato (di cui qui trovi la sintesi).
IL SENATO POTRÀ RICHIEDERE LA MODIFICA DELLA LEGGE DI STABILITA’ CON 2/3 DEI VOTI Il Senato potrà chiedere alla Camera di modificare la legge di Stabilità non più con voto a maggioranza assoluta ma con maggioranza dei due terzi. Per quanto riguarda, invece, le leggi che riguardano Roma capitale, il governo del territorio, la Protezione civile, l’attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e dell’Unione europea e le leggi che riguardano i poteri delle regioni e degli enti locali il Senato potrà proporre modifiche alla Camera solo con voto a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Saranno i presidenti di Camera e Senato, d’intesa tra loro, a decidere quale procedimento verrà seguito.
NO COMPETENZE AL SENATO SU TEMI ETICI Per quanto riguarda l’articolo 1, invece, con una modifica è stato deciso che il futuro Senato non avrà voce sui temi etici. E non avrà più potere pieno di ‘controllo e valutazione delle politiche pubbliche’. Quindi con più emendamenti, riformulati dai relatori Francesco Paolo Sisto (FI) ed Emanuele Fiano (Pd), sono state cancellate le competenze legislative che erano state introdotte al Senato – con i voti della minoranza Pd – durante l’esame del testo, lo scorso luglio.
VIA VOTO BLOCCATO DDL GOVERNO, MA RIMANE DATA CERTA La commissione ha inoltre modificato l’articolo 12 del ddl Riforme che prevedeva la possibilità che il governo chieda alla Camera di votare un proprio disegno di legge entro una data certa e senza modifiche, il cosiddetto ‘voto bloccato’. Con la modifica i ddl dovranno essere posti in votazione entro 70 giorni (e non più 60) dalla deliberazione di urgenza. Il termine di 70 giorni, però, potrà ‘essere differito – si legge nella riformulazione – di 15 giorni, in relazione ai tempi di esame della commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Un’altra novità è che il regolamento della Camera stabilirà le modalità e i limiti del procedimento, ‘anche con riferimento all’omogeneità del disegno di legge’. È stata infine prevista una norma transitoria: fino all’adeguamento del regolamento della Camera, il differimento del termine dei 70 giorni ‘non può essere inferiore a dieci giorni’.
CAMBIA QUORUM ELEZIONE CAPO DELLO STATO Tra gli emendamenti votati in tarda serata di sabato, anche quello che che innalza il quorum dalla maggioranza assoluta ai tre quinti dei votanti per l’elezione del presidente della Repubblica a partire dal nono scrutinio. Il testo varato dal Senato prevedeva i due terzi dei grandi elettori nei primi tre scrutini. Dalla quarta votazione si scendeva ai tre quinti, e alla maggioranza assoluta dal nono scrutinio. L’emendamento approvato conserva la maggioranza dei due terzi nei primi quattro scrutini; dalla quinta votazione si scende ai tre quinti dei grandi elettori e dal nono scrutinio il quorum è fissato ai tre quinti dei votanti.
NO A PROMULGAZIONE PARZIALE LEGGI CAPO STATO Dietrofront sulla promulgazione delle leggi: il presidente della Repubblica potrà chiedere con messaggio motivato una nuova deliberazione di una legge, ma non limitata a specifiche parti come previsto dal testo del ddl Riforme approvato dal Senato.
TITOLO V: LAVORO-ALIMENTAZIONE-CONCORRENZA A STATO La competenza esclusiva in materia di tutela, sicurezza e politiche attive del lavoro, tutela alimentare e promozione della concorrenza tornerà allo Stato.
SÌ A STATUTO OPPOSIZIONI CAMERA. SARÀ NEL REGOLAMENTO Con la riforma del Senato e del Titolo V della Costituzione viene anche prevista la creazione dello statuto delle opposizioni. Questo sarà ‘disciplinato’ dal regolemento della Camera.
I TEMI CHE SARANNO AFFRONTATI IN AULA Tra i temi rimandati all’esame dell’aula quello della deliberazione dello stato di guerra che – secondo il testo attuale – potrà essere deciso solo dalla Camera, che successivamente conferisce al governo i poteri necessari. Sul tema c’è stato un lungo dibattito sull’opportunità di togliere al Senato la competenza sulla dichiarazione, attribuendo un potere ‘così grande e delicato’ – hanno osservato diversi deputati – a un solo ramo del Parlamento. E ancora: in aula saranno approfonditi il tema delle città metropolitane (Forza Italia, in particolare, chiede che siano ridotte) e il nodo che riguarda il Titolo V della Costituzione (articolo 117): affidare allo Stato, come competenze esclusiva, le politiche sociali.
I TEMPI PER L’APPROVAZIONE – Con l’approvazione ad agosto da parte del Senato del ddl Rifome si è avviata la ‘navetta’: così è chiamato il passaggio dei ddl tra Senato e Camera, nella sua versione ‘costituzionale’. La Costituzione prevede (all’articolo 138) che per le modifiche costituzionali ci sia un procedimento rafforzato di modifica. Quindi il ddl, dopo che riceverà il via libera dalla Camera, tornerà a Palazzo Madama che però potrà proporre emendamenti e approvare modifiche solo agli articoli cambiati nel passaggio alla Camera. A quel punto si procederebbe a tappe successive, dal Senato alla Camera e indietro, fino all’approvazione dello stesso testo. Ma probabilmente la navetta – se la maggioranza regge – si fermerà al secondo passaggio al Senato o al massimo a un’ulteriore tappa a Montecitorio. Quindi, tutto il testo rimarrà fermo per tre mesi, il tempo richiesto dalla Carta per i disegni di legge di modifica costituzionale. Poi la Camera e il Senato voteranno nuovamente sul ddl, ma sarà solo un voto sul complesso del provvedimento. Niente emendamenti, niente discussioni, solo un sì o un no alla legge così come è stata approvata tre mesi prima. Se l’approvazione nelle seconde votazioni avverrà a maggioranza assoluta, sarà possibile un referendum popolare sulla legge, se ‘entro tre mesi dalla pubblicazione ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali’. Infine sempre l’articolo 138 stabilisce che non è possibile il referendum ‘se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti’.