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La riapertura dei ristoranti dimostra che si può riaprire in sicurezza. Ma servono prudenza e controlli

Le immagini dei ristoranti aperti, con i tavoli distanziati ma occupati, sono un segno di ripartenza e fiducia. Dopo mesi di serrate, di scorte alimentari buttate via, di polvere e vetrine spente, il weekend appena trascorso ha portato un po’ di “normalità” (e di fatturato) nelle strade delle nostre città. Mi auguro che sia solo l’inizio di una ripresa di cui tutti sentiamo il bisogno.??

E’ necessario, però, continuare a tenere il comportamento di massima prudenza, attenzione e rigore nei comportamenti che è stato indispensabile fino a questa fase. Il virus non è scomparso, siamo tuttora in una fase di emergenza e ne avremo ancora per qualche tempo. Dunque la convivenza forzata col virus sarà una costante dei prossimi mesi.

Per questo è fondamentale che, insieme alle progressive riaperture, proseguano e aumentino i controlli affinché tutti, esercenti e cittadini, rispettino le fondamentali norme di sicurezza: distanza interpersonale, mascherine, igenizzazioni (o come ripete il prof. Claudio Vicini. nelle nostre dirette del sabato, le tre “M”: un Metro di distanza, Mani lavate e Mascherine).

Si può riaprire rispettando le regole, vale per tutte le categorie. Del resto per adeguarsi ai protocolli le attività hanno investito molto: mettiamo nelle condizioni di lavorare chi può farlo in sicurezza, intensifichiamo controlli e applichiamo le sanzioni – se necessario anche inasprendole – verso chi trasgredisce le regole.

A giudicare dalle foto e dalle testimonianze dei giorni scorsi, e anche dai rapporti dei vari organi preposti ai controlli, sembra che la stragrande maggioranza delle attività persone abbia rispettato le norme. Bene così. Con ordine, rispetto e fiducia costruttiva possiamo impostare una convivenza responsabile con il virus.

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PrimoPiano Speciale Coronavirus

“Decreto Natale”, le risposte ai dubbi più frequenti

Il Governo ha diffuso una serie di chiarimenti alla luce dell’approvazione dell’ultimo decreto legge sugli spostamenti nel periodo di natale. Ci sono molti chiarimenti ai dubbi che con maggior frequenza vengono espressi. Di seguito, quindi, le risposte ufficiali diramate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Dopo l’approvazione del cosiddetto “decreto Natale” (decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172), sarà ancora possibile, dal 24 dicembre al 6 gennaio, tornare alla propria residenza, domicilio o abitazione, se per qualche motivo ci si trova in un’altra Regione?
Sì, il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre un motivo legittimo di spostamento.

E sarà possibile spostarsi per tornare al proprio luogo di lavoro o per motivi di necessità o di salute?
Sì, gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità sono sempre possibili, senza distinzione tra giorni e orari.

Durante le feste sarà consentito andare a trovare amici o parenti?
La risposta a questa domanda varia in relazione ai giorni, al luogo di partenza e alla destinazione del proprio spostamento.
Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, sono vietati tutti gli spostamenti, anche per far visita ad amici o parenti, che comportino l’uscita dalla Regione in cui si vive o in cui si ha la residenza.
Inoltre, tra il 24 dicembre e il 6 gennaio, le disposizioni in vigore prevedono che:

  • nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1°, 2, 3, 5 e 6 gennaio) sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono;
  • nei giorni 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio sarà possibile spostarsi liberamente, fra le 5.00 e le 22.00, all’interno del proprio Comune: conseguentemente sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali. Negli stessi giorni sarà possibile anche, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, in un Comune diverso dal proprio, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono;
  • sempre nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, sarà possibile, per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia: conseguentemente, sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali.

Cosa si intende con i termini “residenza”, “domicilio” e “abitazione”?

  • Residenza
    La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.
  • Domicilio
    Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.
  • Abitazione
    Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione del dpcm, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze), tuttavia sempre con esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze.
    Per fare un ulteriore esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si riuniscono ad esso con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, potranno spostarsi per ricongiungersi per il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 nella stessa abitazione in cui sono soliti ritrovarsi.

In quali casi è possibile spostarsi nella seconda casa nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021? C’è un regime speciale nelle giornate del 25, 26 dicembre e 1° gennaio?
Le regole speciali in precedenza previste per le giornate del 25, 26 dicembre e 1° gennaio sono state assorbite, e quindi venute meno, dalla disciplina unica per i giorni prefestivi e festivi del periodo natalizio introdotta dal cosiddetto “decreto Natale” (decreto-legge 18 dicembre 2020, n 172). Conseguentemente, nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, gli spostamenti di un nucleo familiare convivente verso le seconde case sono sempre consentiti, dalle 5 alle 22, all’interno della propria Regione e sempre vietati verso le altre Regioni. È consentito lo spostamento verso la seconda casa, anche se intestata a più comproprietari, di un solo nucleo familiare convivente.

Io e il mio coniuge/partner viviamo in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a, tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, per trascorrere insieme le feste?
Sarà possibile solo se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione, definite nei sensi di cui alla FAQ precedente.

Le regole su spostamenti, aperture dei negozi, ristoranti etc. saranno valide per tutti, a prescindere dal “colore” dell’area in cui si vive o si trovano il negozio o il ristorante?
Fino al 23 dicembre 2020, rimangono valide le distinzioni tra area rossa, arancione e gialla.
Dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 si applicano, invece, le nuove disposizioni previste dal cosiddetto “decreto Natale” (decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172), che ha introdotto disposizioni valide su tutto il territorio nazionale, con la sola distinzione tra i giorni festivi e prefestivi e gli altri giorni.
In particolare:

  • nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021), si applicano su tutto il territorio nazionale le disposizioni previste per le “zone rosse” (si veda l’apposita sezione FAQ);
  • negli altri giorni (28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021), si applicano su tutto il territorio nazionale le disposizioni previste per le “zone arancioni” (si veda l’apposita sezione FAQ).

Io e la mia famiglia ci siamo trasferiti nella nostra seconda casa, in un’altra regione, entro il 20 dicembre. Io dovrò tornare al lavoro, nella regione di provenienza, per alcuni giorni. Potrò tornare da loro entro il 6 gennaio?
No. Gli spostamenti verso le seconde case in una regione diversa dalla propria sono vietati dal 21 dicembre al 6 gennaio.
Pertanto, nel caso specifico, lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro nel periodo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio non può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in un’altra regione, nello stesso periodo. Quindi si potrà tornare al lavoro ma poi non si potrà rientrare nella seconda casa.

I miei genitori, anziani ma in buona salute, vivono in una regione diversa dalla mia. Posso andare a trovarli per le feste?
No, nel periodo compreso tra il 21 dicembre e il 6 gennaio questi spostamenti sono vietati.

Posso andare a trovare un parente che, pur essendo autosufficiente, vive da solo, per alleviare la sua solitudine durante le feste?
Fino al 23 dicembre, tale spostamento è consentito esclusivamente restando all’interno della propria Regione, dalle ore 5 alle ore 22.
Dal 24 dicembre al 6 gennaio sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, solo all’interno della stessa Regione, dalle 5 alle 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.

I genitori separati/affidatari possono spostarsi tra il 21 dicembre e il 6 gennaio per andare in comuni/regioni diverse o all’estero per trascorrere le feste con i figli minorenni, nel rispetto dei provvedimenti del giudice o degli accordi con l’altro genitore?
Sì, come già precisato, questi spostamenti rientrano tra quelli motivati da “necessità”, pertanto non sono soggetti a limitazioni. Nel caso di spostamenti da/per l’estero, è comunque necessario consultare l’apposita sezione sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o ci si deve recare.

Ho dei parenti non autosufficienti che vivono in casa da soli, in un altro comune/regione, e ai quali periodicamente do assistenza. Potrò continuare a farlo anche dal 21 dicembre al 6 gennaio? Potranno venire con me anche il mio coniuge/partner e i nostri figli?
Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti sarà consentito anche dal 21 al 6 gennaio, anche tra comuni/regioni in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune/regione.
Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste.

In base alle disposizioni in vigore, è consentito recarsi in un altro comune o in un’altra regione per turismo?
Gli spostamenti per turismo verso un’altra Regione non sono consentiti fino al 6 gennaio 2021 compreso.
Dal 24 dicembre non sono consentiti neanche all’interno della stessa Regione, ma ci sono due eccezioni, valide solo nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, nei quali sono consentiti gli spostamenti per turismo:

  • all’interno dello stesso Comune;
  • dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai confini del Comune, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia.

Come posso sapere se uno dei miei spostamenti rientra tra quelli ammissibili per “motivi di necessità”?
La valutazione circa l’eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

In caso di violazione dei più stringenti divieti di spostamento previsti durante le prossime festività, si applica comunque la consueta sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro?
Sì, come previsto dall’art.1, comma 3, del cosiddetto “decreto Natale” (decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172), la sanzione applicabile è quella amministrativa, da 400 a 1.000 euro, eventualmente aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.

In caso di accertamento di una violazione alle disposizioni che non ritengo motivato, come posso far valere le mie ragioni?
La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

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Decreto Natale, il mio intervento alla Camera

Il decreto Natale, varato dal Presidente del consiglio per limitare gli spostamenti durante le festività, dà alcune risposte illogiche a un obiettivo giusto: continuare a tenere alta la guardia contro il Covid senza cadere in un lockdown generalizzato. Obiettivo sacrosanto. Tuttavia è evidente che ci sono storture che vanno modificate e che ho voluto segnalare nel mio intervento alla Camera cogliendo l’occasione del dibattito sulla costituzionalità delle norme.

Il punto non è mettere a rischio la lotta al Covid, ma introdurre norme di buon senso. Se c’è un rischio di contagio, questo esiste anche il 24 dicembre e il 31 dicembre (per citare due date significative, nelle quali non c’è alcun divieto salvo che si rimanga dentro la regione), non solo il 25, il 26 e il 1° dell’anno. 

O si impone un blocco di tutti gli spostamenti, oppure è illogico dire a chi vive nelle grandi città che ci si può spostare liberamente ovunque dentro i confini del proprio comune per qualsiasi motivo, e a tanti milioni di italiani che vivono i comuni medio-piccoli che non potranno varcare il confine del proprio municipio per salutare un genitore o un figlio per il solo motivo che si trova in un altro Comune. Magari adiacente o a pochissimi chilometri. 

I veri rischi di contagio sono gli assembramenti che abbiamo visto in alcune città durante lo scorso fine settimane, con accalcata per vedere accendere le luminarie natalizie, senza controlli e senza possibilità di contingentare gli ingressi (come potrebbe avvenire, ad esempio, nei centri commerciali). O chiudi tutto o usi la logica: bisogna mettersi nei panni di chi non si trova nella condizione di vivere in una grande città, con i propri cari vicini, magari con uno stipendio garantito dal fatto di essere un dipendente pubblico. 

Chi vive fuori dai grandi centri, chi vive del proprio lavoro legato magari ad attività commerciali costrette a chiudere (e che incassano la gran parte del proprio fatturato nel periodo natalizio) – solo per fare alcuni esempi – vive una realtà diversa e a cui va data una risposta che non può essere la stessa. O si chiude tutto (e si danno ristori adeguati) oppure si devono usare testa e responsabilità, magari anche con controlli più diffusi ed efficaci. 

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Nuovo Dpcm: cosa si può fare, cosa no: testo, allegati e sintesi

Nella notte è stato firmato dal Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, il nuovo decreto che si va ad aggiungere al decreto legge approvato la notte precedente dal Consiglio dei ministri.
Le questioni più rilevanti sono: lo stop agli spostamenti in tutta Italia dal 21 dicembre al 6 gennaio, coprifuoco fino alle 7 del mattino a Capodanno, negozi aperti fino alle 21 ma centri commerciali chiusi nel weekend e nelle festività

IL TESTO UFFICIALE DEL DECRETO < | > Tutti gli ALLEGATI <

IMPORTANTE: il colore delle regioni verrà modificato da una apposita ordinanza del Ministro della Salute, come previsto dalla legge. Quindi al momento tutte le regioni sono nella fascia di rischio attualmente attribuita.

Ecco le principali misure

Spostamenti, Comuni e eccezioni
Ci sarà, in tutto il territorio nazionale, un divieto di spostamento specifico per il periodo delle festività natalizie (qui resoconto e testo del decreto legge sugli spostamenti).
Dal 21 dicembre al 6 gennaio, in tutta Italia, sarà vietato spostarsi dalla propria Regione o dalla propria Provincia autonoma.

Il 25 dicembre, il 26 dicembre e l’1 gennaio sarà vietato anche spostarsi dal proprio Comune.
Le eccezioni sono: motivi di salute, urgenza o «stato di necessità», oltre alla possibilità di rientrare nel proprio domicilio o nella propria residenza (non però nelle seconde case).

Nei «casi di necessità» rientra l’assistenza a persone non autosufficienti, ha detto il presidente del Consiglio. Conte ha spiegato anche che «sarà sempre consentito il rientro nel Comune di residenza o dove si abita con continuità. Questo consentirà il ricongiungimento delle coppie». Il governo potrebbe fornire l’interpretazione «autentica» del concetto di «casi di necessità» con delle FAQ (risposte a domande frequenti).

Il coprifuoco
Il coprifuoco sarà dalle 22 alle 5, fino al 6 gennaio. Il giorno di Capodanno sarà dalle 22 alle 7 dell’1 gennaio. Dopo quest’ora sarà possibile uscire dalla propria abitazione soltanto per «comprovate esigenze», che sono motivi di lavoro, di salute e di urgenza.

L’obbligo di mascherina anche all’aperto
Rimane anche il divieto di assembramento e l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto e al chiuso. I sindaci potranno emettere ordinanze per chiudere strade e piazze per evitare gli affollamenti anche nel corso della giornata, oppure prevedere ingressi contingentati in quelle aree di città e paesi dove c’è il rischio che si verifichino assembramenti.

Alberghi e ristoranti
Il giorno di Natale, il 26 e il 31 dicembre i ristoranti saranno aperti per il pranzo. Il 31 dicembre gli alberghi rimangono aperti non sarà possibile festeggiare con veglioni o cene: i ristoranti chiuderanno alle 18 e poi solo servizio in camera. Nelle aree arancioni e rosse, bar e ristoranti restano aperti dalle 5 alle 22 solo per l’asporto.

Gli impianti per lo sci
Vietato – dal 4 dicembre fino al 6 gennaio incluso – aprire gli impianti da sci.

I negozi
I negozi sono aperti fino alle 21 fino al 6 gennaio. Per evitare l’affollamento delle vie dello shopping governatori e sindaci potranno emanare ordinanze per chiudere strade e piazze, ma anche posizionare distanziatori nelle vie di maggior affluenza che consentano soltanto il passaggio di un numero limitato di persone.

Le quarantene per chi torna dall’estero
Dal 10 dicembre, per chi torna da uno dei 27 Paesi della Ue, c’è l’obbligo, prima di partire per l’Italia, di fare il tampone e presentarlo all’arrivo: se è negativo, si può entrare senza dover fare la quarantena. Chi arriva da un paese extra-Schengen dovrà comunque fare la quarantena. Dal 21 dicembre e fino all’Epifania scatta una regola più rigida: tutti coloro che torneranno dall’estero dovranno osservare il periodo di quarantena. Ad esempio, sarà possibile andare a sciare in Austria o in Svizzera, ma al ritorno bisognerà chiudersi in casa e restarci per dieci giorni seguendo le regole del confinamento precauzionale. Per evitare la quarantena bisognerà rientrare in Italia prima del 20 dicembre.

Le crociere
Le crociere che partono o fanno scalo in Italia saranno poi sospese dal 21 dicembre al 6 gennaio.

Le scuole e le università
Dal 7 gennaio tutti gli studenti tornano a scuola, e la didattica in presenza dovrà essere assicurata anche nelle scuole superiori per il 75 per cento degli studenti. In università, tornano le lauree in presenza e potranno svolgersi in presenza gli esami, oltre alle lezioni solo per un ridotto numero di studenti.

Quante persone a tavola?
Non ci sono obblighi, ma la forte raccomandazione è quella di non ricevere persone non conviventi durante le feste. «La cautela è essenziale per proteggere i nostri cari, in particolare i più anziani».

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Decreto legge del Governo blocca gli spostamenti natalizi: il TESTO

Il Consiglio dei ministri ha approvato stanotte il decreto legge che vieta gli spostamenti nel periodo delle festività natalizie. Nel testo è specificato che “dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”.

Lo stesso provvedimento stabilisce anche che “è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti”.

Ora attendiamo un ulteriore provvedimento, un nuovo Dpcm (Decreto del Presidente del consiglio dei ministri) che fornirà ulteriori dettagli. 

Dunque chi vive nelle Regioni collocate in fascia gialla potrà muoversi liberamente dal 4 al 20 dicembre, superando i confini regionali e andando in altre Regioni in fascia gialla. Fino alla vigilia di Natale e dal 27 al il 31 dicembre potremmo fare quasi tutto purchè si stia dentro la propria Regione: mentre a Natale, Santo Stefano, 1° dell’anno ed Epifania non potremo vederci nemmeno con i nostri genitori o figli se vivono nel comune di fianco al nostro. Figuriamoci se si trovano in un’altra Regione o in un altro Paese.

Chi mi conosce sa quanto sia moderato nei toni e nei giudizi, quanto sia rispettoso delle istituzioni e delle decisioni prese; soprattutto durante questa pandemia. Questa volta, però, sento di esprimere il mio dissenso e lo riporterò – se mi sarà dato modo di farlo, visto che non è detto che il decreto possa essere concretamente modificato dal parlamento – anche nelle sedi opportune. Nel frattempo lo farò in tutte le altre forme possibili.

Intanto ringrazio le ministre Teresa Bellanova e Elena Bonetti per aver dato voce a questa posizione dentro al Consiglio dei ministri fino all’ultimo secondo utile, facendosi interpreti dell’opinione di milioni di italiani. 

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Al via la zona arancione: ecco cosa prevede

Da domenica 15 novembre l’Emilia-Romagna, come come le regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria, entrano in “zona arancione”. Si tratta dello scenario di rischio contagio subito inferiore a quello della zona rossa, quindi con una criticità elevata.
> Qui l’ordinanza del ministro della Salute sulle nuove regioni arancioni e rosse

> Qui le FAQ del Governo su cosa si può e non si può fare nelle diverse zone

Di seguito un riepilogo delle misure restrittive che entreranno in vigore un minuto dopo la mezzanotte tra sabato e domenica:
Le restrizioni sugli spostamenti

SPOSTAMENTI
> Vietato circolare dalle 22 alle 5 salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.
> Vietati gli spostamenti in entrata ed in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute e necessità.
> E’ raccomandato di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all’interno del proprio Comune.

BAR, RISTORANTI, LOCALI PUBBLICI
> Sono chiusi bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Rimangono aperte mense e catering.
> Consentito l’asporto fino alle 22 (con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze). Consentita la ristorazione con consegna a domicilio.

SCUOLA
Prevista la didattica a distanza per le scuole superiori di secondo grado, fatta eccezione per gli studenti con disabilità. Le lezioni in presenza sono comunque previste per le scuole dell’infanzia. Per quanto riguarda le università, le attività didattiche si svolgono a distanza, salvo per le matricole e per l’utilizzo di laboratori.

ALTRE MISURE
> Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali; a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

> Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo.

> Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

> A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.

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Restrizioni vecchie e nuove: le nuove misure fino al 7 settembre

Sono state prorogate fino al prossimo 7 settembre le misure di contenimento del Covid e contenute nel nuovo DPCM firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Nel decreto si fa obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico. Non sono soggetti i bambini al di sotto dei sei anni.

Tra gli obblighi anche quello di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Restano alcune misure importanti, come restare a casa se si accusa una infezione respiratoria caratterizzata da una febbre maggiore di 37,5°, il divieto di assembramento nei parchi e ville giardini, rispettare le regole igieniche come lavarsi costantemente le mani.

Consentita l’attivita’ sportiva o attivita’ motoria all’aperto comunque nel rispetto della distanza di sicurezza. Tra le novita’ il fatto che a decorrere dal primo settembre sara’ consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entita’, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso.

In casi eccezionali, per eventi sportivi che superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, il presidente della regione o provincia autonoma puo’ sottoporre specifico protocollo di sicurezza alla validazione preventiva del Comitato tecnico-scientifico ai fini dello svolgimento dell’evento.

Gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale e regionale, sono consentiti senza la presenza di pubblico. Per quanto riguarda le competizioni internazionali e che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici e accompagnatori provenienti da paesi per i quali l’ingresso in Italia e’ vietato o per i quali e’ prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell’ingresso in Italia, devono avere effettuato il tampone naso-faringeo per verificare lo stato di salute. Test che non deve essere antecedente a 48 ore dall’arrivo in Italia.

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche e’ consentito soltanto in forma statica a condizione pero’ che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento. Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi. Restano comunque sospese le attivita’ che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

Tra le aperture, dal primo settembre saranno consentite le manifestazione fieristiche ed i congressi. Gia’ da domani saranno consentite le attivita’ di preparazione delle manifestazioni fieristiche. Per quanto riguarda l’accesso ai luoghi di culto questo continua ad avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti.

Intanto, in attesa dell’anno scolastico, sono consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale nonche’ le attivita’ didattico-formative degli istituti di formazione di alcuni ministeri. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attivita’ dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalita’ non in presenza.

Sono altresi’ consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole. Le attivita’ di centri benessere, di centri termali, di centri culturali e di centri sociali sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilita’ dello svolgimento delle attivita’ con l’andamento della situazione epidemiologica.

Sul versante della sanita’ e’ fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso; limitato l’accesso di parenti e visitatori nella strutture per anziani.

Le attivita’ dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sempre tenendo presente la curva epidemiologica del territorio.

Continuano a essere consentite le attivita’ delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio, e restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti.

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche’ l’attivita’ del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Sulle attivita’ professionali si raccomanda che esse siano attuate anche mediante modalita’ di lavoro agile, siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti, siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

 Nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale. Le attivita’ delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento.

Sugli spostamenti da e per l’estero, il DPCM vieta gli spostamenti i Paesi a rischio contenuti in uno specifico elenco (qui tutte le informazioni aggiornate per chi viaggia o viene dall’estero). Intanto dal 15 agosto ripartono le crociere, sempre nel rispetto delle disposizioni per il contenimento del Covid. Gli scali sono comunque consentiti in determinati Paesi.