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Approvata la “riforma” della Giustizia: le principali novità

Con il via libera del Senato è legge la riforma dell’ordinamento giudiziario e del Consiglio superiore della magistratura. Ecco le principali norme contenute nel testo.

SISTEMA ELETTORALE CSM – Il sistema proposto è misto: binominale con quota proporzionale e prevede il sorteggio dei distretti di Corte d’Appello per formare i collegi. I collegi binominali eleggono due componenti del Csm l’uno, ma si prevede per i giudicanti una distribuzione proporzionale di 5 seggi a livello nazionale (incrementata la quota proporzionale rispetto alle proposte iniziali sul recupero dei cd ‘migliori terzi’) e per i requirenti il recupero di 1 miglior terzo.COMPOSIZIONE CSM – Il ‘nuovo’ Csm sarà composto da 30 membri (cui si aggiungono i tre componenti di diritto: presidente della Repubblica; primo Presidente di Cassazione; procuratore generale Cassazione): 20 togati (2 legittimità; 5 pm; 13 giudicanti) e 10 laici.

CANDIDATURE CSM – Non sono previste le liste. Il sistema si basa su candidature individuali. Ciascun candidato presenta liberamente la sua candidatura – anche nel suo distretto – (senza necessità di presentatori) a livello di collegio binominale. Devono esserci un minimo di 6 candidati in ogni collegio binominale, di cui almeno la metà del genere meno rappresentato. Se non arrivano candidature spontanee o non si garantisce la parità di genere si integra con sorteggio per arrivare al minimo dei candidati previsti; sorteggio previsto anche per riequilibrare le candidature del genere meno rappresentato.

STOP NOMINE A PACCHETTO – Per gli incarichi direttivi/semidirettivi, l’assegnazione degli incarichi si decide in base all’ordine cronologico delle scoperture, per evitare le cosiddette nomine a pacchetto. Il testo valorizza molto la formazione, prevedendo corsi di formazione per tutti sia prima di aver accesso alla funzione che dopo. Si valorizza nella scelta del candidato il possesso di caratteristiche rilevanti rispetto allo specifico posto messo a concorso; si rendono trasparenti le procedure di selezione, con pubblicazione sul sito del CSM di tutti i dati del procedimento e i vari curricula; si dà modo di partecipare alle scelte su direttivi e semidirettivi anche ai magistrati dell’ufficio del candidato. Si prevede l’obbligo di audizione di non meno di 3 candidati per quel posto.

‘PORTE GIREVOLI’/ELEGGIBILITÀ – Divieto di esercitare in contemporanea funzioni giurisdizionali e ricoprire incarichi elettivi e governativi, come invece possibile oggi. Lo stop vale sia per cariche elettive nazionali e locali; sia per gli incarichi di governo nazionali/regionali e locali. Previsto l’obbligo di collocarsi in aspettativa (senza assegni in caso di incarichi locali) per l’assunzione dell’incarico (oggi – almeno in alcuni casi – c’è cumulo di indennità con stipendio del magistrato). Si introducono divieti che impediscano il ripetersi di casi di magistrati che svolgano in contemporanea funzioni giurisdizionali e incarichi politici, anche se in altro territorio. In particolare, per le cariche elettive nazionali, regionali, province autonome di Trento e Bolzano, Parlamento Europeo, e per gli incarichi di assessore e sottosegretario regionale, si prevede che i magistrati non siano eleggibili nella regione, in cui è compreso in tutto o in parte l’ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio negli ultimi tre anni. Per le cariche di sindaco/consigliere/assessore comunale, non puoi candidarti se presti servizio o hai prestato servizio nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente in tutto o in parte nel territorio della provincia in cui è compreso il comune o nelle province limitrofe.

‘PORTE GIREVOLI’/RICOLLOCAMENTO – Per il ricollocamento dei magistrati ordinari/amministrativi/contabili e militari si distinguono diverse ipotesi: cariche elettive; incarichi di governo (con un mandato di almeno un anno); candidati non eletti; capi di gabinetto, capi dipartimento e segretari generali ministeri. I magistrati che hanno ricoperto cariche elettive di qualunque tipo al termine del mandato non possono più tornare a svolgere alcuna funzione giurisdizionale. I magistrati ordinari vengono collocati fuori ruolo presso il ministero di appartenenza e altre amministrazioni ministeriali, oltre che presso l’Avvocatura dello Stato (ma questo ad ora è un subemendamento non ancora votato). Per i magistrati amministrativi e contabili è prevista la collocazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. I magistrati che si sono candidati in competizioni elettorali e non sono stati eletti per tre anni non possono tornare a lavorare nella regione che ricomprende la circoscrizione elettorale in cui si sono candidati né in quella in cui si trova il distretto dove lavoravano, in più non possono assumere incarichi direttivi e svolgere le funzioni penali più delicate (pm e gip/gup). Se provenivano da uffici con competenza nazionale (ad esempio la cassazione), non possono svolgere funzioni direttamente giurisdizionali per tre anni. Per i magistrati con incarichi apicali, dopo un mandato di almeno un anno, restano per ancora un anno fuori ruolo – ma non in posizioni apicali – e poi rientrano, ma per tre anni non possono ricoprire incarichi direttivi.

COMMISSIONE DISCIPLINARE CSM – Si introduce l’incompatibilità, per i membri effettivi della sezione disciplinare, a partecipare alle commissioni I, III, IV e V – quelle che decidono su incarichi direttivi e semidirettivi, trasferimenti di ufficio e valutazioni di professionalità.

COLLOCAMENTO FUORI RUOLO – Riduzione del numero massimo dei magistrati fuori ruolo (oggi 200): è un principio di delega, si stabilirà poi, con i decreti attuativi, il nuovo numero ridotto dei magistrati fuori ruolo. Prevista una delega per creare una tipizzazione delle tipologie di incarichi extragiudiziari, per i quali è previsto il collocamento fuori ruolo e di quelli per cui è prevista l’aspettativa; no al collocamento fuori ruolo non prima di 10 anni di effettivo esercizio delle funzioni giurisdizionali né se c’è scopertura nell’ufficio di appartenenza. In più deve intercorrere un periodo di tempo tra un incarico di fuori ruolo e l’altro e il limite massimo è abbassato a 7 anni (con eccezione a 10 anni per organi costituzionali, di rilievo costituzionale, per organi di governo).

ACCESSO IN MAGISTRATURA – Accessibilità al concorso direttamente dopo la laurea (decade l’obbligo di frequenza delle scuole di specializzazione); valorizzazione tirocini formativi e ufficio per il processo; attribuzione alla Scuola Superiore della Magistratura dell’organizzazione di corsi di preparazione al concorso in magistratura per i tirocinanti e per chi abbia svolto funzioni nell’ufficio per il processo PNRR; previsione di tre elaborati scritti e di riduzione delle materie orali.

PASSAGGI DI FUNZIONE – Previsto un solo passaggio di funzione tra requirenti e giudicante penale entro i 10 anni dall’assegnazione della prima sede; limite che non opera per il passaggio al settore civile o dal settore civile alle funzioni requirenti nonché per il passaggio alla procura generale presso la cassazione anche qui si tratta di subemendamenti ad oggi non votati.

FASCICOLO PERSONALE MAGISTRATO – Esiste già il fascicolo di ogni toga, ora si prevede ‘l’istituzione fascicolo per la valutazione del magistrato, contenente per ogni anno di attività i dati statistici e la documentazione necessaria per valutare il complesso dell’attività svolta, inclusa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell’adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all’esito degli atti e dei provvedimenti nelle successive fasi di giudizio’. Per via Arenula, in ogni caso, il fascicolo contiene dati, non valutazioni di merito.

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Il Governo approva la riforma del Csm e dell’ordinamento giudiziario

Il Consiglio dei Ministri, in data 11 febbraio 2022, su proposta della Ministra della Giustizia, Marta Cartabia ha deciso di apportare alcune modifiche al ddl sull’ordinamento giudiziario e la modifica del Csm, già incardinato in Parlamento.

Per i membri togati del Consiglio superiore della magistratura (20), il sistema elettorale proposto si basa su collegi binominali, ma prevede cinque seggi eletti con sistema proporzionale. Non sono previste liste, ma candidature individuali.

Si introduce il divieto di esercitare in contemporanea funzioni giurisdizionali e ricoprire incarichi elettivi e governativi. Sia nazionali che locali.

Si prevede che i magistrati non siano eleggibili nelle regioni in cui è compreso l’ufficio giudiziario dove hanno prestato servizio negli ultimi tre anni. All’accettazione della candidatura, i magistrati devono essere posti in aspettativa senza assegno, con divieto di cumulo del trattamento economico con l’indennità prevista per la carica.

Quanto al ricollocamento dei magistrati ordinari/amministrativi/contabili e militari si stabilisce che:

I magistrati che hanno ricoperto cariche elettive di qualunque tipo o incarichi di governo (nazionale, regionale o locale) al termine del mandato non possono più tornare a svolgere alcuna funzione giurisdizionaleVengono collocati fuori ruolo.

I magistrati che si sono candidati in competizioni elettorali e non sono stati eletti per tre anni non possono svolgere funzioni giurisdizionali. La destinazione sarà poi individuata dai rispettivi organi di autogoverno.

La stessa disciplina – divieto di svolgere funzioni giurisdizionali per tre anni – si applica ai capi di gabinetto, ai segretari generali presso i ministeri o ai capi dipartimento.

Il Consiglio dei Ministri, in data 11 febbraio 2022, su proposta della Ministra della Giustizia, Marta Cartabia ha deciso di apportare alcune modifiche al ddl sull’ordinamento giudiziario e la modifica del Csm, già incardinato in Parlamento.

Per i membri togati del Consiglio superiore della magistratura (20), il sistema elettorale proposto si basa su collegi binominali, ma prevede cinque seggi eletti con sistema proporzionale. Non sono previste liste, ma candidature individuali.

Si introduce il divieto di esercitare in contemporanea funzioni giurisdizionali e ricoprire incarichi elettivi e governativi. Sia nazionali che locali.

Si prevede che i magistrati non siano eleggibili nelle regioni in cui è compreso l’ufficio giudiziario dove hanno prestato servizio negli ultimi tre anni. All’accettazione della candidatura, i magistrati devono essere posti in aspettativa senza assegno, con divieto di cumulo del trattamento economico con l’indennità prevista per la carica.

Quanto al ricollocamento dei magistrati ordinari/amministrativi/contabili e militari si stabilisce che:

I magistrati che hanno ricoperto cariche elettive di qualunque tipo o incarichi di governo (nazionale, regionale o locale) al termine del mandato non possono più tornare a svolgere alcuna funzione giurisdizionaleVengono collocati fuori ruolo.

I magistrati che si sono candidati in competizioni elettorali e non sono stati eletti per tre anni non possono svolgere funzioni giurisdizionali. La destinazione sarà poi individuata dai rispettivi organi di autogoverno.

La stessa disciplina – divieto di svolgere funzioni giurisdizionali per tre anni – si applica ai capi di gabinetto, ai segretari generali presso i ministeri o ai capi dipartimento.

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Decreto proroghe: dalla questione referendum all’uso dei “trojan”

Aumentano gli obblighi di motivazione in caso di utilizzo delle “nuove” intercettazioni giudiziarie, ovvero i captatori informatici (cosiddetti Trojan), proroga della scadenza per la consegna delle firme per i referendum, modifica della nomina a capo di stato maggiore della Difesa e proroga del versamento dell’Irap. Sono questi i contenuti principali del dl Proroghe-Irap approvate in via definitiva dal Senato dopo il via libera della Camera.
Vediamo nel dettaglio tutti i contenuti.

TABULATI TELEFONICI Il primo articolo del testo modifica il Codice della privacy, per circoscrivere l’accesso ai dati di traffico telefonico e telematico a fini delle indagine penali, consentendolo solo per gravi o specifici reati e richiedendo sempre l’autorizzazione o la convalida del giudice. L’intervento normativo dà seguito a una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea. Durante l’esame in commissione Affari costituzionali alla Camera sono state introdotte alcune modifiche al testo, inserendo una disposizione che sanziona con l’inutilizzabilità l’acquisizione dei dati di traffico in violazione di legge ed introducendo una disciplina transitoria relativa ai dati di traffico acquisiti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge, prevedendo che tali dati potranno essere utilizzati a carico dell’imputato solo unitamente ad altri elementi di prova e per l’accertamento dei gravi o specifici reati. Un’ulteriore modifica riguarda il contenuto del decreto del giudice che autorizza le intercettazioni mediante captatore informatico (cosiddetti trojan), prevedendo che le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini, debbano essere “specifiche”.

 DIFESA Il provvedimento rivede anche il Codice dell’ordinamento militare riguardo ai presupposti per la nomina a capo di stato maggiore della Difesa, per consentire il conferimento dell’incarico anche ai capi di stato maggiore di Forza armata che nel corso del triennio di comando abbiano raggiunto i limiti di età e pertanto stiano completando il mandato in posizione di richiamo in servizio “automatico”. Con una modifica introdotta nel corso dei lavori della I commissione, vengono ridotti, relativamente agli anni 2021, 2022 e 2023, i periodi minimi di comando necessari per l’inserimento del personale militare nelle aliquote di valutazione per l’avanzamento degli ufficiali.

REFERENDUM Uno degli argomenti che più hanno fatto discutere sicuramente è quello relativo al tema dei referendum Il provvedimento governativo, fin da subito, ha prorogato dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 il termine per il deposito delle sottoscrizioni e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la Corte di Cassazione da parte dei promotori delle richieste di referendum abrogativi annunciate nella Gazzetta ufficiale dal 15 giugno 2021 al 30 settembre 2021. Una norma che riguarda in particolare il referendum sulla legalizzazione della cannabis. Durante i lavori della commissione a Montecitorio sia la Lega sia Fratelli d’Italia ha chiesto di stralciare la disposizione presentando un emendamento soppressivo, respinto dopo un lungo dibattito. Inoltre, il decreto differisce di un mese anche i termini per le connesse verifiche di regolarità delle sottoscrizioni e di ammissibilità del quesito referendario.

 ASSEGNO TEMPORANEO L’articolo 4 del dl Proroghe-Irap dispone la proroga dal 30 settembre 2021 al 31 ottobre 2021 di un termine temporale specifico nell’ambito della disciplina delle domande relative all’assegno temporaneo per i figli minori, ovvero la disposizione transitoria in essere dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre di quest’anno. Il termine oggetto di proroga è stato deciso al fine del riconoscimento anche delle mensilità arretrate dell’assegno, mentre, nei casi di presentazione della domanda oltre tale termine, l’assegno sarà riconosciuto esclusivamente dal mese di presentazione della domanda. 

IRAP Infine, l’ultimo articolo del provvedimento proroga dal 30 settembre al 30 novembre 2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’Irap non versata e sospesa ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (il cosiddetto dl Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della commissione europea sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.

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Riforma della Giustizia, va in archivio la stagione giustizialista

1. Il Consiglio dei Ministri ha approvato giovedì scorso all’unanimità gli emendamenti del Governo al disegno di legge recante “delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d’appello” (A.C. 2435), proposti dalla Ministra della Giustizia, Marta Cartabia. In attesa della pubblicazione del testo degli emendamenti, che sarà inviato al Parlamento per il successivo iter, se ne anticipano di seguito in forma sintetica i principali contenuti.

2. Preliminarmenteva ricordato che il d.d.l. A.C. 2435 è stato presentato il 13 marzo 2020 dall’allora Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Il d.d.l. faceva seguito all’impegno di accompagnare al blocco della prescrizione del reato dopo il primo grado, realizzato con la l. 9 gennaio 2019, n. 3, una riforma del processo penale capace di assicurare la celere definizione dei procedimenti nei giudizi di impugnazione, privati del metronomo rappresentato dalla prescrizione del reato (la nostra Rivista ha pubblicato un commento al d.d.l., a firma di M. Gialuz e J. Della Torre). L’impegno, come si ricorderà, era stato accompagnato dalla scelta del Parlamento di differire al 1° gennaio 2020 l’entrata in vigore della riforma della prescrizione del reato. Note vicissitudini politiche e istituzionali hanno fatto sì che il d.d.l. 2435 – comprensivo di una proposta di correttivo della disciplina della prescrizione del reato (c.d. lodo Conte) – sia ancora, in prima lettura, all’esame della Camera dei Deputati, dove è ora atteso l’esame degli emendamenti, parlamentari e governativi, da parte della Commissione Giustizia. Si tratta di un disegno di legge-delega, da attuarsi nel termine di un anno, eccezion fatta per la riforma della prescrizione del reato, destinata invece a entrare in vigore subito dopo l’approvazione del disegno di legge.

Il contesto nel quale si inserisce il d.d.l. è peraltro nel frattempo ulteriormente mutato: non solo per il cambio del Governo e della maggioranza che lo sostiene, ma per l’approvazione del PNRR, che impone l’obiettivo della riduzione del 25% dei tempi del giudizio penale, anche e proprio nei giudizi di impugnazione, privati del metronomo-prescrizione (v., in questa Rivista, il testo dell’intervento della Ministra Cartabia in occasione della presentazione dei lavori della Commissione Lattanzi ai capigruppo nella Commissione Giustizia della Camera).

3. Veniamo ora agli emendamenti governativi, che presentiamo qui in forma sintetica, corredati dal numero dell’articolo del d.d.l. 2435 che si propone di modificare/sostituire o aggiungere. Per comodità di lettura, l’ordine di esposizione raggruppa le proposte per temi, senza seguire l’articolato del d.d.l. Tra parentesi vengono indicati i numeri degli articoli del d.d.l. Le proposte emendative sono state elaborate anche tenendo conto dei lavori della Commissione di studio (Pres. Lattanzi), incaricata dalla Ministra Cartabia, nonché delle interlocuzioni con le forze politiche.

4. Prescrizione del reato (art. 14). Viene confermata la regola – e la scelta di fondo – introdotta con la l. n. 3/2019, secondo la quale il corso della prescrizione del reato si blocca con la sentenza di primo grado, sia essa di assoluzione o di condanna. La disciplina, oggi contenuta nell’art. 159, co. 2 c.p. (del quale propone l’abrogazione) viene però riformulata e trasferita in un nuovo art. 161 bis c.p. (Cessazione del corso della prescrizione): “Il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado”. La nuova collocazione topografica si spiega in ragione del fatto che non si tratta di un’ipotesi di sospensione del corso della prescrizione, bensì di una vera e propria cessazione definitiva (il dies ad quem).

Rispetto alla disciplina introdotta con la l. n. 3/2019, si esclude tuttavia che il decreto penale di condanna, emesso fuori dal contraddittorio delle parti, produca lo stesso effetto; conseguentemente si propone di reinserire il decreto penale di condanna tra gli atti interruttivi della prescrizione del reato, nell’art. 160, co. 1 c.p.

Si prevede poi espressamente che se la sentenza viene annullata, con regressione del procedimento al primo grado o ad una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla pronuncia definitiva di annullamento.

La riforma della disciplina della prescrizione del reato viene proposta – come già nel d.d.l. 2435 –  in forma di disposizione immediatamente prescrittiva (non di criterio di delega).

5. Improcedibilità per superamento dei termini di durata dei giudizi di impugnazione (art. 14 bis). Per assicurare tempi certi e ragionevoli ai giudizi di impugnazione, si propone di introdurre nel codice di procedura penale, nella parte che disciplina le condizioni di procedibilità, un nuovo art. 344 bis c.p.p. (Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del procedimento penale). La proposta anche in questo caso mira a introdurre disposizioni immediatamente prescrittive.

Si prevede che la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni, e del giudizio di cassazione entro il termine di un anno, costituiscano cause di improcedibilità dell’azione penale. Ciò significa che il giudice d’appello, o la Cassazione, accertato il superamento di detti termini, dovranno in riforma o previo annullamento della sentenza impugnata dichiarare di non doversi procedere. La sentenza di improcedibilità, una volta definitiva, travolge quindi la sentenza impugnata, sia essa di condanna o di assoluzione.

I termini di durata – corrispondenti a quelli di ragionevole durata previsti dalla legge Pinto per i rispettivi gradi di giudizio – decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della sentenza previsto dall’art. 544 c.p.p., eventualmente prorogato ai sensi dell’art. 154 disp. att. c.p.p. La decorrenza dei termini di durata dei giudizi di impugnazione viene così fissata tra un minimo di tre mesi dopo la pronuncia della sentenza (in caso di motivazione contestuale) a un massimo di nove mesi (in caso di termine massimo per il deposito, pari a novanta giorni, che sia stato prorogato nella misura massima prevista dalla legge, pari sempre a novanta giorni).

I termini di durata dei giudizi di impugnazione possono essere prorogati per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di legittimità. La proroga è disposta con ordinanza del giudice procedente, in presenza di due condizioni concorrenti:

a) che si tratti di procedimenti per i delitti di cui all’art. 407, co. 2, lett. a) c.p.p. o dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis c.p.;

b) che si tratti di giudizi particolarmente complessi in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare.

I termini di durata massima del processo sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati, negli stessi casi in cui è prevista la sospensione della prescrizione del reato (art. 159, co. 1 c.p.). Inoltre, nel giudizio d’appello è prevista la sospensione per il tempo occorrente per la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale; in questo caso il periodo di sospensione tra un’udienza e l’altra non può comunque eccedere i sessanta giorni.

La declaratoria di improcedibilità non ha luogo quando l’imputato chiede la prosecuzione del processo.

In caso di annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l’appello decorre un nuovo termine di due anniprorogabile alle condizioni di cui si è detto e pur sempre soggetto a sospensione. ll termine di durata massima del giudizio di rinvio decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della sentenza da parte della Corte di cassazione (art. 617 c.p.p.).

La disciplina dell’improcedibilità per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione non si applica ai delitti puniti con l’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti.

Viene infine proposta una modifica dell’art. 578 c.p.p.: in caso di condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno in favore della parte civile, seguita da una declaratoria di improcedibilità, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l’azione penale per il superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, rinviano per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado d’appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale.

Disciplina transitoria: le disposizioni in materia di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima, secondo la proposta del Governo, si applicano solo nei procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020 (data di entrata in vigore della l. n. 3/2019, nella parte in cui ha comportato il blocco della prescrizione del reato nei giudizi di impugnazione). Se i relativi procedimenti sono già pervenuti al giudice d’appello o alla Corte di cassazione, i termini massimi di durata del processo decorrono dalla data di entrata in vigore della legge che introduce la nuova ipotesi di improcedibilità. 

6. Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria (art. 15 bis). Se ne propone l’istituzione con un’altra disposizione immediatamente prescrittiva.

7. Vittime di reato (artt. 9 bis e 14 bis). Si delega al Governo a definire la vittima del reato come la persona fisica che ha subito un danno, fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato. La delega prevede che venga considerata vittima del reato anche il familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona. Si propone inoltre di estendere la portata delle norme introdotte con la legge sul Codice rosso, in tema di violenza domestica e di genere (l. n. 69/2019) al tentato omicidio e, in genere, ai delitti commessi in forma tentata (es. violenza sessuale). Si tratta di modifiche imposte dall’esigenza di conformarsi al diritto UE.

8. Giustizia riparativa (art. 9 bis). Si prevede una delega al Governo per introdurre, nel rispetto della Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e dei principi sanciti a livello internazionale, una disciplina organica della giustizia riparativa quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti, nell’interesse della vittima e dell’autore del reato, nelle diverse fasi del procedimento penale. Tra gli aspetti oggetto della disciplina vi sono la formazione e l’accreditamento dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa.

9. Digitalizzazione e processo penale telematico (art. 2 bis, 16 bis, 16 ter)Immediatamente prescrittive sono anche le disposizioni oggetto delle proposte emendative che prevedono l’introduzione di un Piano triennale per la transizione digitale dell’amministrazione della giustizia e un Comitato tecnico-scientifico per la digitalizzazione del processo. Oggetto di criteri di delega sono invece alcune disposizioni in materia di deposito degli atti e notificazioni.Le proposte mirano a rendere più efficiente e spedita la giustizia penale attraverso la digitalizzazione e le tecnologie informatiche. Si prevede tra l’altro che il deposito degli atti e le notificazioni possano essere effettuate per via telematica.

10. Videoregistrazioni e collegamento a distanza (art. 2 quater).Si delega il Governo a prevedere la possibilità della registrazione audiovisiva o dell’audioregistrazione per documentare l’interrogatorio o l’assunzione di informazioni, ovvero la testimonianza. Si delega inoltre il Governo a individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all’atto del procedimento o all’udienza possa avvenire a distanza o da remoto.

11. Indagini preliminari e udienza preliminare (art. 3).

a) Regola di giudizio per l’archiviazione. il p.m. deve chiedere l’archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna

b) Termini di durata delle indagini. Vengono rimodulati: 6 mesi per le contravvenzioni, un anno per i delitti, un anno e mezzo per alcuni gravi delitti (art. 407, co. 2 c.p.p.). E’ prevista la possibilità di una proroga di sei mesi, giustificata dalla complessità delle indagini. In caso di  superamento del termine massimo di durata delle indagini si prevede che il pm debba effettuare una discovery degli atti d’indagine, che vengono a conoscenza dell’indagato e della persona offesa, le quali possano chiedere al gip di intervenire per indurre il pm a prendere le sue determinazioni (archiviazione o esercizio dell’azione penale). Si introduce così un inedito controllo giurisdizionale sulla stasi del procedimento in fase d’indagine.

c) Criteri di priorità. Siprevede che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l’efficace e uniforme esercizio dell’azione penale, nell’ambito dei criteri generali indicati con legge del Parlamento, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell’utilizzo efficiente delle risorse disponibili. La procedura di approvazione dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica viene allineata a quella delle tabelle degli uffici giudicanti, prevedendo un intervento del CSM.

d) Effetti della iscrizione della notizia di reato. Si prevede che la mera iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato non possa determinare effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo.

e) Retrodatazione dell’iscrizione della notizia di reato. Si prevede cheil giudice, su richiesta motivata dell’interessato, accerti la tempestività dell’iscrizione nell’apposito registro della notizia di reato e del nome della persona alla quale lo stesso è attribuito e la retrodati nel caso di ingiustificato ed inequivocabile ritardo.

f) Udienza preliminare. Si propone di limitarne la previsione estendendo il catalogo dei reati con citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica, individuandoli tra quelli puniti con pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta alla pena della multa, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento. Si modifica inoltre la regola di giudizio prevedendo che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono unaragionevole previsione di condanna.

12. Perquisizioni (art. 11).Si delega il Governo a introdurre un inedito rimedio, affidato al giudice per le indagini preliminari, che consenta all’indagato o agli interessati di proporre opposizione avverso il decreto di perquisizione cui non consegua un provvedimento di sequestro.

13. Compiuta identificazione dell’indagato e dell’imputato (art. 14 bis).Alcune disposizioniimmediatamente prescrittive, imposte da esigenze di adeguamento al diritto UE, riguardanola compiuta identificazione dell’indagato e dell’imputato ai fini del casellario giudiziale (utilizzo di un codice identificativo sulla base delle impronte digitali).

14. Processo in assenza (art. 2 ter). Gli interventi, oggetto di criteri di delega, mirano ad adeguare la disciplina in materia al diritto UE. Si può procedere in assenza dell’imputato solo quando si ha la certezza che la mancata partecipazione al processo è volontaria. Si prevede che quando non si ha quella certezza il giudice pronunci sentenza inappellabile di non doversi procedere e che si dia corso alle ricerche dell’imputato. Se questi viene rintracciato, la sentenza di non luogo a procedere viene revocata e il giudice fissa una nuova udienza per la prosecuzione del processo. Il tempo trascorso per le ricerche dell’imputato assente non rileva ai fini della prescrizione del reato. Un’altra proposta riguarda le impugnazioni: il difensore dell’imputato assente potrà impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato rilasciato dopo la pronuncia della sentenza. Si assicura così la certezza della conoscenza della sentenza da parte dell’imputato e si evitano inutili processi, destinati alla rescissione del giudicato quando si accerti che in realtà l’imputato non era a conoscenza della sentenza.  

15. Procedimenti speciali (art. 4).

a) Patteggiamento. Si delega il Governo a prevedere che, quando la pena detentiva da applicare supera due anni (c.d. patteggiamento allargato), l’accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata, nonché alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare. Si propone poi di ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di patteggiamento, che non potrà avere efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi.

b) Giudizio abbreviato: si delega il Governo a modificare le condizioni per l’accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un’integrazione probatoria (c.d. abbreviato condizionato), prevedendone l’ammissibilità solo se l’integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un’economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale. Si prevede inoltre che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell’imputato, stabilendo che la riduzione sia applicata dal giudice dell’esecuzione.

16. Giudizio (mutamento del giudice o del collegio) (art. 4). Si prevede, attraverso un criterio di delega, che, nell’ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, a richiesta di parte, la riassunzione della prova dichiarativa già assunta; tuttavia,quando la prova dichiarativa è stata verbalizzata tramite videoregistrazione, nel dibattimento svolto innanzi al giudice diverso o al collegio diversamente composto, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, il giudice dispone la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze.

17. Udienza-filtro nei procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica (art. 6)Nei procedimenti a citazione diretta viene introdotta un’udienza predibattimentale in camera di consiglio, innanzi a un giudice diverso da quello davanti al quale, eventualmente, dovrà celebrarsi il dibattimento; la regola di giudizio, per proseguire, è sempre quella della ragionevole previsione di condanna, sulla base degli elementi acquisiti. L’intervento è oggetto di un criterio di delega.

18. Appello (art. 7).Si confermano, come previsto dal d.d.l. 2435 (con limitate modifiche): l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa; l’inappellabilità delle sentenze di condanna al lavoro di pubblica utilità (che presuppone il consenso del condannato). Si introduce la previsione dell’appello con rito camerale non partecipato salva richiesta dell’imputato o del suo difensore. Si recepisce un principio giurisprudenziale (SU Galtelli, 2017): inammissibilità dell’appello per aspecificità dei motivi. Si introduce, nel caso di appello contro una sentenza di proscioglimento, un limite alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale (la condizione è che si tratti di prove dichiarative già assunte in primo grado). Non si prevedono: l’inappellabilità delle sentenze di condanna e di proscioglimento da parte del pm (proposta dalla Commissione Lattanzi); la composizione monocratica della corte d’appello nei procedimenti con citazione diretta (proposta dal d.d.l. 2435); l’appello a critica vincolata (proposto dalla Commissione Lattanzi). Tutti gli interventi sono oggetto di altrettanti criteri di delega.

19. Cassazione (art. 7). Udienza cartolare: si prevede che la trattazione dei ricorsi davanti alla Corte di cassazione avvenga con contraddittorio scritto senza l’intervento dei difensori, salva la richiesta delle parti di discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata; si introduce una procedura senza formalità per dichiarare l’inammissibilità del ricorso o la sua manifesta fondatezza, consentendo l’opposizione, che non sospende tuttavia l’esecuzione della ordinanza di inammissibilità. Si prevede inoltre che il giudice chiamato a decidere una questione concernente la competenza per territorio, possa, anche su istanza di parte, rimettere la decisione alla Corte di cassazione, che provvede in camera di consiglio non partecipata. Se la Corte di cassazione dichiara l’incompetenza del giudice, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente. Si introduce infine un mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Corte di cassazione al fine di dare esecuzione alla sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo, proponibile dal soggetto che abbia presentato il ricorso. Tutti gli interventi sono oggetto di altrettanti criteri di delega.

20. Amministrazione dei beni in sequestro ed esecuzione della confisca (art. 7 bis)Si delega il Governo a prevedere che l’esecuzione della confisca per equivalente, quando non ha ad oggetto beni mobili o immobili già sottoposti a sequestro, avvenga con la modalità dell’esecuzione delle pene pecuniarie e che la vendita dei beni confiscati a qualsiasi titolo nel processo penale avvenga con le forme di cui agli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile. Si delega il Governo a disciplinare l’amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e dei beni confiscati in conformità alle previsioni di cui all’articolo 104-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale.

21. Condizioni di procedibilità (art. 8).Si delega il Governo a prevedere il regime di procedibilità a querela per tutte le ipotesi di lesioni personali stradali di cui all’art. 590 bis, comma 1 c.p., nonché ad estendere la querela a specifici reati contro la persona e contro il patrimonio con pena non superiore nel minimo a due anni, salva la procedibilità d’ufficio se la vittima è incapace per età o infermità.

22. Pena pecuniaria (art. 9).Si delega il Governo a razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie; a rivedere, secondo criteri di equità, efficienza ed effettività, i meccanismi e la procedura di conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato; a prevedere procedure amministrative efficaci, che assicurino l’effettiva riscossione e conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento.

23. Pene sostitutive delle pene detentive brevi (art. 9 bis).Si delega il Governo a riformare la disciplina delle sanzioni sostitutive di cui alla l. n. 689/1981 applicabili dal giudice di cognizione, con sentenza di condanna o di patteggiamento, in luogo della pena detentiva. Si propone di modificare il catalogo e l’ambito di applicazione delle sanzioni, che vengono denominate “pene sostitutive”. Si aboliscono la semidetenzione e la libertà controllata. Si porta da sei mesi a un anno di pena inflitta il limite di pena detentiva sostituibile con la pena pecuniaria; si prevede che la pena fino a tre anni possa essere sostituita con il lavoro di pubblica utilità; si prevede che la pena fino a quattro anni possa essere sostituita con la semilibertà o con la detenzione domiciliare applicate a titolo di pene sostitutive dal giudice di cognizione. Le pene sostitutive non saranno sospendibili condizionalmente e potranno applicarsi solo quando favoriscano la rieducazione del condannato e non vi sia pericolo di recidiva.

24. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 9 bis).Si delega il Governo a intervenire sulla disciplina della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p in tre direzioni: a) prevedere comelimite all’applicabilità dell’istituto,in luogo della pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria; b)ampliare conseguentemente, se ritenuto opportuno sulla base di evidenze empirico-criminologiche o per ragioni di coerenza sistematica, il novero delle esclusioni, cioè delle ipotesi in cui, ai sensi del secondo comma dell’articolo 131-bis del codice penale, l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità; c) dare rilievo alla condotta susseguente al reato (es., alla riparazione del danno) ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell’offesa.

25. Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato (art. 9 bis). Si delega il Governo a estendere l’ambito di applicabilità dell’art. 168 bis c.p. a specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell’autore, compatibili con l’istituto. Si prevede inoltre che la richiesta di messa alla prova dell’imputato possa essere proposta anche dal pubblico ministero.

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Romagna

Dieci anni fa il fallimento di Sapro: dieci anni dopo tutti assolti

Esattamente dieci anni fa, la società pubblica Sapro veniva dichiarata fallita dal tribunale di Forlì, innescando un processo non solo giudiziario ma anche politico-mediatico. Ventidue persone vengono iscritte nel registro degli indagati e la loro vita viene stravolta: beni e conti correnti posti sotto sequestro per molto tempo, gogna mediatica, attacchi scomposti, carriere personali distrutte o fortemente penalizzate, spese per decine (a volte migliaia) di euro per difendersi da accuse che oggi si rivelano del tutto inconsistenti.

E ripercussioni economiche: terreni destinati allo sviluppo del territorio bloccati da aste giudiziarie, banche locali sotto pressione con ripercussioni negative non solo per i loro bilanci ma anche per imprese e famiglie, aziende intenzionate a insediarsi sul territorio che se ne sono andate.

Chi ripagherà gli indagati dei danni ingiustamente subiti? Chi risarcirà il territorio per le imprese danneggiate, per i lavoratori rimasti disoccupati, per gli investimenti persi? Nessuno.

Chi pagherà per gli errori giudiziari commessi? Nessuno. Chi risarcirà gli indagati (alcuni dei quali nel frattempo sono deceduti) e le loro famiglie per le profonde conseguenze di questa “maxi inchiesta” conclusa in un nulla di fatto? Nessuno.

La giustizia ha fatto il proprio corso, ha fatto emergere la verità e dimostrato che tutto il teorema inquisitorio era infondato, le ingenti risorse spese per le indagini inutili. È giusto che a nessuno venga chiesto conto di questo? Penso di no e credo che questa inchiesta, seppur a dimensione locale, ci dica molto su quanto ci sia da fare per riformare la Giustizia e ci indichi anche alcuni dei nodi che devono essere affrontati.

Rivolgo, infine, un pensiero a tutti gli indagati: ne conosco alcuni (tra questi anche chi è morto nel frattempo, col dispiacere di non aver vista riconosciuta la propria onestà), so cosa hanno passato e cosa hanno subito i loro cari. E immagino quale possa essere oggi il loro stato d’animo. Continuiamo a credere nella Giustizia e a batterci per riformarla.

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Giustizia PrimoPiano

Approvano la legge Bonafede, cancellano la prescrizione: tutti colpevoli fino a prova contraria

Hanno approvato la legge Bonafede, un abominio giuridico. Ho votato convintamente contro un provvedimento che contiene alcuni (pochi) aspetti positivi e un principio di fondo totalmente inaccettabile: la presunzione che tutti siano colpevoli fino a prova contraria.

> Il testo della legge | Scheda della Camera
> Cosa non funzione nella legge: approfondimento

Viene introdotta la figura degli agenti provocatori (che indurranno alla corruzione anche chi non ha commesso e non intende commettere alcun reato) e soprattutto abolisce la prescrizione dopo il primo grado di giudizio anche per gli innocenti. Norme contro cui si sono pronunciate TUTTE le rappresentanze degli operatori del diritto.

Si dice che viene introdotta maggiore trasparenza sui finanziamenti ai partiti; ma chissà perché sono state respinte tutte le proposte di modifica che avrebbero incluso nei vincoli anche l’associazione Rousseau e vietato ogni forma di sostegno – anche sotto forma di appoggi nella gestione di piattaforme informatiche e social – da parte di stati e organizzazioni estere.

Diranno di aver abolito anche la corruzione; ma sarà esattamente come l’abolizione della povertà, una balla colossale. Dannosa per tutto il sistema della giustizia, i cittadini e le imprese.

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dichiarazioni Diritti Giustizia Infrastrutture Legalità PrimoPiano Romagna

Carcere di Forlì: richiesta di aumento del personale della Polizia Penitenziaria

Ho presentato un’interrogazione al Ministero della Giustizia per verificare la possibilità di un aumento del personale penitenziario in forze alla Casa Circondariale di Forlì. A fronte di un organico che conta 100 agenti di polizia penitenziaria e 130 detenuti, sembra opportuno valutare l’arrivo di altri 15 agenti. È una richiesta legittima, che non nasce certo da un bisogno, ma fa i conti con una realtà molto complessa che ancora una volta la direttrice del carcere, Palma Mercurio, ha riportato alla ribalta.

Alle donne e agli uomini della polizia penitenziaria in servizio a Forlì, oltre che alla direttrice, va reso un profondo ringraziamento per l’impegno profuso quotidianamente per assicurare l’efficacia e il funzionamento della struttura di via della Rocca. In attesa che al più presto si possano completare (finalmente) i lavori per la realizzazione del nuovo carcere.

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Economia e Finanza Giustizia

Legge di bilancio 2018: gli interventi per il settore della Giustizia

Recupero crediti giudiziari (co. 238-bis)
Si rende più efficiente il processo di recupero dei crediti giudiziari, compresi quelli di difficile esigibilità.  Entro la fine di ogni mese l’agente della riscossione dovrà trasmettere le informazioni relative all’andamento della riscossione. In caso di mancato successo del pignoramento, l’ufficio può investire il pubblico ministero affinché attivi la conversione delle pene pecuniarie non pagate presso il magistrato di sorveglianza. Il magistrato può disporre indagini per accertare l’effettiva insolvibilità del debitore. In caso venga accertata la solvibilità, l’agente della riscossione può riavviare le attività di sua competenza.

Fondo funzionalità uffici giudiziari (co. 272-273)
Si istituisce un Fondo – con risorse pari a 20 milioni di euro per l’anno 2018 – per la realizzazione di interventi urgenti volti alla funzionalità degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari (con particolare riferimento a quelli colpiti da eventi sismici) ed al sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari.

Assunzione di personale di servizio sociale per l’esecuzione penale esterna (co. 288-bis)
Si autorizza l’assunzione di 296 unità di personale, con la qualifica di funzionario area pedagogica e mediatore culturale, da inserire presso il Ministero della giustizia, Dipartimento della giustizia minorile e di comunità.

Personale dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (co. 171-bis)
Fino all’adeguamento dell’organico previsto dal Codice antimafia (200 unità), l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata può avvalersi di un massimo di 100 unità di personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni e di enti pubblici economici. Negli stessi limiti, possono essere oggetto di comando presso l’Agenzia un massimo di 20 unità di personale, con analoga qualifica, proveniente dalle Forze di polizia a ordinamento civile e militare.

Fondo attuazione riforma processo penale e ordinamento penitenziario (co. 279)
Si istituisce il Fondo per l’attuazione della riforma del processo penale e dell’ordinamento penitenziario, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2018, 20 milioni per l’anno 2019 e 30 milioni annui a decorrere dal 2020.

Copertura assicurativa dei soggetti che svolgono volontariato e lavori di pubblica utilità (co. 279-bis e 279-ter)
Si proroga per un biennio, fino al 2019, l’operatività del Fondo finalizzato a reintegrare l’INAIL dell’onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore di soggetti che svolgono volontariato e lavori di pubblica utilità.

Concorso notarile (co.289-bis – 289-ter)
Si aumenta da 3 a 5 il numero delle dichiarazioni di non idoneità in precedenti concorsi che precludono l’accesso al concorso da notaio. Si modifica, inoltre, il criterio riguardante lo svolgimento per 18 mesi della pratica notarile, di cui almeno per un anno continuativamente dopo la laurea, che varrà anche se svolta dopo la cancellazione dal registro dei praticanti.

Equo compenso avvocati (co. 285-bis)
Si modifica, migliorandola, la norma sull’equo compenso degli avvocati, introdotta dal decreto fiscale (148/2017). Per quanto riguarda l’individuazione delle specifiche clausole che porterebbero alla nullità del contratto, se ne prevede l’estensione: necessità della forma scritta degli accordi; imposizione che il professionista debba anticipare le spese della controversia; mancato pagamento della prestazione, in materia contrattuale, ove lo stesso non sia stato, alla fine, oggetto di sottoscrizione. In ogni caso le nuove disposizioni non si applicano agli agenti della riscossione.

Congedo lavoratrici domestiche vittime di violenza di genere (co. 120)
Si estende alle lavoratrici domestiche il diritto al congedo per motivi connessi al percorso di protezione (debitamente certificato) relativo alla violenza di genere.

Vittime attentato di Dacca (co. 120-bis)
Si estendono ai familiari delle vittime dell’attentato terroristico di Dacca del 1° luglio 2016, le disposizioni in favore delle vittime di atti di terrorismo e di stragi di cui all’art. 5 della L. 206/2004 e all’art. 2 della L. 407/1998.

Assunzioni al Ministero della Giustizia (co. 282-283; co. 284; co. 286-288)
Si autorizza il Ministero della giustizia ad assumere un ulteriore contingente massimo di 1.400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’amministrazione giudiziaria e ad assumere, nel 2018, magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge; vengono, altresì, incrementate le dotazioni organiche degli avvocati e dei procuratori dello Stato, nella misura di 20 unità per ciascuna qualifica.

Aumento pianta organica magistrati amministrativi (co. 282-bis-282-sexies)
Al fine di ridurre i processi amministrativi pendenti e di ridurre l’arretrato, a partire dal 1° gennaio 2018, sarà incrementato il numero del personale del Consiglio di Stato: una unità di presidenti di sezione del Consiglio di Stato, 7 unità dei consiglieri di Stato,15 unità dei referenti amministrativi regionali. Contestualmente si autorizzano i concorsi e le corrispondenti assunzioni dei magistrati.

Notifiche atti giudiziari e multe (co. 275)
Viene modificata la disciplina delle notificazioni a mezzo posta per dare completa attuazione al processo di liberalizzazione della comunicazione a mezzo posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada, previsto dall’ultima legge annuale per il mercato e la concorrenza. Infine, in relazione al passaggio dai Comuni allo Stato degli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari (previsto dalla legge di stabilità 2015), si proroga di un anno – ovvero fino al 31 dicembre 2018 – la possibilità di continuare ad avvalersi del personale comunale.

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#fatticoncreti | Giustizia civile, tempi più brevi. I passi avanti grazie al processo telematico

Grazie a un investimento di 300 milioni di euro, siamo il primo paese in Europa ad aver informatizzato integralmente la giustizia civile.

La tendenza degli uffici giudiziari, intasati da pratiche che si trascinano per anni, si è finalmente invertita e ora nella classifica internazionale della Banca mondiale su efficienza e competitività l’Italia ha recuperato in un solo anno ben 11 posizioni grazie al processo telematico nella classifica internazionale della Banca mondiale su efficienza e competitività l’Italia ha recuperato in un solo anno ben 11 posizioni grazie al processo telematico.

In termini pratici, significa processi molto più veloci, maggiore trasparenza, maggiore rispetto dei diritti violati e un risparmio di decine di milioni di euro ogni anno.

> Scarica il Dossier

DAL CARTACEO AL DIGITALE
Il processo civile telematico vuol dire che gli atti del processo di parte e dell’ufficio vengono redatti, sottoscritti, conservati e archiviati in formato digitale. Essi sono inoltre trasmessi dalle parti del processo all’ufficio giudiziario, e dall’ufficio giudiziario alle altre amministrazioni, in via telematica. La digitalizzazione del processo è una vera e propria rivoluzione del sistema giustizia.

IL BILANCIO A TRE ANNI DALL’OBBLIGATORIETÀ
Lo stato dell’arte del processo civile telematico, a tre anni dalla sua attuazione, conferma il successo della riforma. Alcuni dati per capire l’impatto che sta avendo sulla giustizia civile: riduzione dei tempi di emissione per un decreto ingiuntivo del 50% (la media di emissione di un decreto ingiuntivo telematico nel distretto di Roma si aggira sui 28 giorni rispetto ai 12 mesi precedenti all’obbligatorietà); 21.500.000 atti giudiziari archiviati e gestiti; 6.000.000 accessi giornalieri dall’esterno; 1.090 uffici giudiziari supportati; 960.000 utenti esterni; 40Tbytes dati giornalieri scambiati.

In 3 anni si stima un risparmio di oltre 130 milioni di euro.

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Giustizia PrimoPiano

Protezione per i lavoratori che segnalano illeciti: ecco il “whistle blowing”

È diventata legge, dopo l’approvazione in seconda lettura da parte della Camera il 15 novembre 2017, la proposta che introduce una nuova disciplina sulla protezione da discriminazioni o ritorsioni dei lavoratori che segnalano illeciti.

In provvedimento in pillole:

–   il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della PA, segnala condotte illecite o di abuso, di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non possa subire misure ritorsive determinate dalla segnalazioni quali  sanzioni, demansionamenti, licenziamento, trasferimenti, o essere sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi – diretti o indiretti – sulle condizioni di lavoro.

–   la segnalazione da parte del dipendete può essere fatta al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero può sporgere denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile;

–       l’adozione di misure ritorsive è comunicata dall’interessato o dai sindacati più rappresentativi all’ANAC, che a sua volta ne dà comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica o agli altri organismi di garanzia o di disciplina per le determinazioni di competenza.

–   le tutele sono estese espressamente anche ai dipendenti degli enti pubblici economici e ai dipendenti di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, e si applica altresì ai lavoratori e ai collaboratori delle impresefornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica;

–   divieto di rivelare l’identità del segnalante: particolare attenzione viene dedicata alla tutela della riservatezza dell’identità del segnalante. È vietato rivelare l’identità del whistleblower, ma non sono ammesse segnalazioni anonime. Il segreto sul nome, in caso di processo penale, è protetto nei modi e nei tempi di cui all’articolo 329 c.p.p. (Obbligo del segreto).

–   ANAC – È previsto che l’ANAC predisponga, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, linee guida per la presentazione e la gestione delle segnalazioni, prevedendo l’utilizzo di modalità informatiche e promuovendo il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

–   resta confermata l’esclusione del diritto di accesso alla segnalazione.

–    all’ANAC sono attribuiti poteri sanzionatori: qualora si accertino misure ritorsive, al responsabile si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro, fermi restando gli altri profili di responsabilità. È invece prevista una sanzione di importo compreso tra 10.000 e 50.000 euro qualora venga accertata l’assenza, ovvero l’adozione di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni non conformi a quelle previste dalle linee-guida. Una sanzione del medesimo importo è prevista a carico del responsabile per mancata verifica e analisi delle segnalazioni;

–   spetta all’amministrazione o all’ente l’onere di dimostrare che le discriminazioni o ritorsioni a carico del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione. Le discriminazioni o ritorsioni adottate dell’amministrazione o dall’ente sono nulle

–    diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro: Il lavoratore licenziato a causa della sua segnalazione ha diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro dal giudice, al risarcimento del danno e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalla data di licenziamento a quella di reintegrazione.

–    clausola anti-calunnie: Ogni tutela salta nel caso di condanna del segnalante in sede penale (anche in primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia.

 

La tutela del lavoratore che segnala illeciti  viene estesa anche al settore privato, con una modifica al decreto legislativo n.?231 del 2001 relativo alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

 

I modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati. Essi dovranno ora prevedere:

–   uno o più canali che consentano, a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o dirigano l’ente di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

–   almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;

–   il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

–   nel sistema disciplinare adottato, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;

 

È inoltre previsto che l’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni possa essere denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro dal segnalante e dalla organizzazione sindacale indicata dal medesimo, nonché la nullità delle  misure ritorsive, quali licenziamenti ritorsivi o discriminatori nei confronti del soggetto segnalante, nonché del mutamento di mansioni e di ogni altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Inversione dell’onere della prova – Si prevede inoltre che sia onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro –  e successivi alla presentazione della segnalazione –  dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Scriminante della rivelazione del segreto – Il perseguimento, da parte del dipendente pubblico o privato che segnali illeciti, dell’interesse all’integrità delle amministrazioni (sia pubbliche che private) e alla prevenzione e repressione  delle malversazioni costituisce giusta causa di rivelazione del segreto d’ufficio (articolo 326 c.p.), del segreto professionale (articolo 622 c.p.), del segreto scientifico e industriale (articolo 623 c.p.) nonché di violazione dell’obbligo di fedeltà all’imprenditore da parte del prestatore di lavoro (articolo 2105 c.c).

La giusta causa non opera ove l’obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l’ente, l’impresa o la persona fisica interessata.

Si prevede, infine, che, quando notizie e documenti che sono comunicati all’organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d’ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell’eliminazione dell’illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.