Categorie
News PrimoPiano Speciale Coronavirus

Covid, dal 1° aprile fine dello stato d’emergenza: ecco il cronoprogramma

Dopo due anni di pandemia dal primo aprile 2022 terminerà lo stato di emergenza. Oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge con le misure per tornare gradualmente alla normalità. Fondamentale per questo risultato il successo della campagna di vaccinazione, il green pass, il cambio di passo impresso dalla sostituzione di Conte con Draghi a Palazzo Chigi e di Arcuri con Figliuolo alla guida della struttura commissariale.

Ecco in sintesi cosa preevede il provvedimento approvato dal Governo.

Green pass base e rafforzato

Dal 1 aprile eliminazione del green pass per:
– alberghi e strutture ricettive (oggi rafforzato);
– ristoranti all’aperto (oggi rafforzato);
– musei, mostre e altri luoghi della cultura (oggi rafforzato);
– esercizi commerciali (oggi base);
– uffici pubblici (oggi base);
– servizi postali e bancari (oggi base);
– servizi alla persona (oggi base);
– attivita’ sportiva all’aperto (oggi rafforzato);
– sagre e fiere (oggi rafforzato);
– centri termali, parchi tematici e di divertimento (oggi rafforzato);
– centri culturali, sociali e ricreativi all’aperto (oggi rafforzato);
– spettacoli e stadi all’aperto;
– feste all’aperto (oggi rafforzato);
– impianti di risalita (oggi rafforzato);
– partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche (oggi rafforzato);
– trasporto pubblico locale (oggi rafforzato).
– gli altri mezzi di trasporto (oggi utilizzabili con il green pass rafforzato) passano al green pass base fino al 30 aprile.

Dal 1 maggio eliminazione del green pass per:

– accesso al luogo di lavoro: dal 1 aprile si passa al green pass base per tutti, compresi gli obbligati al vaccino, e di conseguenza cessa la sospensione dal lavoro tranne per chi non fa nemmeno il tampone; soltanto nel caso degli esercenti le professioni sanitarie e dei lavoratori negli ospedali e nelle RSA resta la sospensione dal lavoro per chi non si vaccina, fino al 31 dicembre;

– bar e ristoranti anche al chiuso;
– mense e catering continuativo (oggi base);
– accesso degli spettatori a spettacoli al chiuso (cinema, teatri) e a eventi sportivi (oggi rafforzato); – studenti universitari;
– centri benessere (oggi rafforzato);
– attivita’ sportive al chiuso e spogliatoi;
– convegni e congressi (oggi rafforzato);
– corsi di formazione (oggi base);
– centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso (oggi rafforzato);
– concorsi pubblici (oggi base);
– sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino’ (oggi rafforzato);
– colloqui visivi in presenza con i detenuti negli istituti penitenziari (oggi base);
– feste al chiuso e discoteche (oggi rafforzato);
– mezzi di trasporto.

Obbligo vaccinale e visite

Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali (oggi 2Gplus). 

Scuola

Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positivita’:

Scuole dell’infanziaServizi educativi per l’infanzia
In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attivita’ proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test e’ attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale
In presenza di almeno quattro casi di positivita’ tra gli alunni, le attivita’ proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di eta’ e’ previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test e’ attestato con autocertificazione.

L’isolamento
Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attivita’ scolastica nella modalita’ di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe e’ subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Personale Covid

Il personale per l’emergenza viene prorogato fino alla fine delle lezioni e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per la proroga sono disponibili ulteriori 204 milioni, oltre le somme gia’ stanziate.

Le risorse per le scuole

Si prevedono 70,5 milioni da destinare alle scuole per proseguire con l’acquisto di mascherine e materiale per l’igiene, materiali di consumo legati all’emergenza.

Strutture dell’emergenza

Il decreto inoltre stabilisce
– Capo della Protezione civile: cessazione dei poteri emergenziali e attribuzione di poteri per gestire il rientro alla normalita’
– Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19: viene meno un’Unita’ per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che si coordina con il ministero della Salute. Dal 1 gennaio 2023 il ministero della Salute subentra nelle funzioni
– Comitato tecnico-scientifico: cessazione.

Categorie
PrimoPiano Speciale Coronavirus

Pandemia, le nuove misure: ridotte le quarantene per tutte le scuole. Nuove norme sul green pass

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. 

In particolare, si modificano le regole per la gestione della crisi pandemica in ambito scolastico e per i visitatori stranieri in Italia. 

Scuola 

Nelle scuole per l’infanzia  

  1. fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza; 
  2. dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni. 

Nella scuola primaria  

  1. fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto;  
  2. dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni. 

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado 

  1. con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti; 
  2. con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni. 

Green Pass 

Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.  

Circolazione stranieri in Italia 

A coloro che provengono da  uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone. 

Meno limitazioni ai vaccinati 

Sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato. 

Categorie
PrimoPiano Speciale Coronavirus

Green pass rafforzato solo a vaccinati e guariti; cambia la quarantena

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.

Green Pass rafforzato
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Quarantene
Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Capienze
Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

Categorie
PrimoPiano Romagna

Luoghi della cultura e dello sport riaprano al 100% con green pass obbligatorio e mascherine

“Grazie al Green Pass i cinema, i teatri, i musei, devono riaprire al 100% della loro capienza. Nel momento in cui il GreenPass è diventato obbligatorio per entrarci – e Italia Viva ha convintamente sostenuto questa scelta -, occorre essere conseguenti: continuare a limitare i luoghi di cultura ritenendoli non prioritari è un errore”. Lo afferma il deputato romagnolo Marco Di Maio, firmatario di un question time nei giorni scorsi al ministro Franceschini su questo tema. 

“Perché è la cultura l’elemento chiave del nostro futuro – afferma -. Per questo stiamo chiedendo in tutte le forme possibili, anche con una interrogazione urgente alla Camera al ministro Franceschini, di stabilire la riaperture dei luoghi della cultura al pieno delle loro capacità”. 

Discorso analogo vale per gli impianti sportivi. “E’ giusto avere tutte le cautele possibili – precisa -, ma con il green pass obbligatorio e l’uso della mascherina, possiamo permettere anche agli impianti sportivi di riaprire al pieno delle loro capacità. Anche lo sport è parte integrante della nostra identità e contribuisce alla qualità della vita di una comunità”. 

Infine, l’aspetto economico. “Non è prioritario rispetto alla tutela della salute – conclude Marco Di Maio -, ma dobbiamo tenere in considerazione che il mondo della cultura, nella sua interezza, è fatto di professionisti e di un indotto di persone che da quasi due anni hanno visto drasticamente compromessi i propri bilanci. Anche il settore sportivo, dove pure lavorano società e professionisti, ha vissuto un drastico ridimensionamento. Ora che abbiamo i vaccini e il green pass, possiamo permetterci di riprendere a pieno regime queste attività senza rischiare di compromettere la battaglia contro il Covid”. 

Categorie
PrimoPiano

Dal 15 ottobre green pass obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Di seguito le principali previsioni.

Lavoro pubblico

A chi si applica

Sono tenuti a essere in possesso dei Certificati Verdi i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche. 

L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.

Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa (o formativa, come per esempio gli stagisti) presso le pubbliche amministrazioni.

Dove si applica

L’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, il Certificato Verde è necessario per accedere ai luoghi di lavoro delle strutture prima elencate.

I controlli e chi li effettua

Sono i datori di lavoro ad essere tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Le sanzioni

Il decreto prevede che il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e la retribuzione non è dovuta dal primo giorno di sospensione. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.

Organi costituzionali

Le disposizioni per il lavoro pubblico si applicano anche ai soggetti titolari di cariche elettive. Il decreto rimette agli organi costituzionali la decisione relativa all’applicazione della disciplina in materia di Certificazioni Verdi.

Lavoro privato

A chi si applica

Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività di lavoro dipendente o autonomo nel settore privato.

Dove si applica

L’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, il Certificato Verde è necessario per accedere ai luoghi di lavoro.

I controlli e chi li effettua

Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato dipendente sono i datori di lavoro ad essere tenuti ad assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Le sanzioni

Il decreto prevede che il personale dipendente ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è sospeso. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass, per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione del Green Pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata del contratto del sostituto e non oltre dieci giorni.

Tamponi calmierati

Il decreto prevede l’obbligo alle farmacie di somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto, secondo quanto previsto dal protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo è per quelle farmacie che sono nelle condizioni di aderire al protocollo. 

Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.

Tribunali

Il personale amministrativo e i magistrati sono tenuti, per l’accesso agli uffici giudiziari, al possesso e all’esibizione delle Certificazioni Verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ai soggetti esterni all’amministrazione della Giustizia.

Revisione misure di distanziamento

Il Consiglio dei Ministri, in ragione dell’estensione dell’obbligo di Green Pass e dell’andamento della campagna vaccinale, ha deciso che entro il 30 settembre il Comitato tecnico-scientifico esprime un parere in merito alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative. La rivalutazione sarà propedeutica all’adozione degli immediatamente successivi provvedimenti.

Sostegno allo sport di base

Il provvedimento interviene, vista la grave crisi che continua ad attraversare il settore sportivo a causa dell’emergenza pandemica, anche sul settore sportivo. Grazie al riversamento al Fondo unico, in particolare, si destinano specifiche le risorse che potranno essere utilizzate a:
sostenere la maternità delle atlete non professioniste, 
garantire il diritto all’esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore 
incentivare l’avviamento all’esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l’uso di ausili per lo sport. 

Inoltre con il riversamento al Fondo per il rilancio del Sistema Sportivo Nazionale, le risorse potranno essere destinate ad assicurare un ulteriore sostegno all’attività sportiva di base, anche attraverso finanziamenti a fondo perduto da attribuire alle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Categorie
Romagna

Covid, passa l’emendamento: sì alle visite giornaliere per gli ospiti delle RSA, RSD, hospice

Importante risultato ottenuto dal lavoro parlamentare svolto da Italia Viva nel decreto sul “green pass” in discussione alla Camera. “Grazie a un nostro emendamento – spiegano il parlamentare romagnolo Marco Di Maio, vice presidente dei Deputati di IV, e la deputat Lisa Noja -, si stabilisce per legge il diritto alle visite giornaliere agli ospiti delle strutture residenziali quali RSA, RSD, hospice, da parte dei familiari muniti di greenpass, specificando che deve essere loro consentito anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente”.

“E’ l’ultimo tassello di una battaglia che, insieme ai Comitati delle famiglie, combattiamo da mesi – aggiungono -, per il ripristino di quello che non solo è un diritto fondamentale, ovvero quello al mantenimento dei contatti con i propri affetti più cari, ma rappresenta anche un aiuto concreto nei processi riabilitativi e terapeutici”.

C’è un altro punto, però, su cui occorre continuare a battersi. “Purtroppo non è stato approvato un nostro emendamento con il quale si chiedeva di garantire il diritto di visita dei familiari anche ai pazienti non Covid nei reparti di degenza ospedalieri – spiegano ancora Di Maio e Noja -. Attualmente, infatti, è consentita solo la presenza dei parenti nelle sale di attesa o di accettazione delle strutture ospedaliere”.

“Non si comprende la ragione per cui, a fronte di tutti gli strumenti oggi a disposizione, dal green pass all’uso dei dispositivi di protezione, passando per i tamponi rapidi – aggiungono -, non si possa consentire, in estrema sicurezza, anche l’esercizio del diritto di visita ai congiunti ricoverati, con cadenza giornaliera e secondo regole prestabilite e adottate dalle direzioni sanitarie”.

“Questo andrebbe a beneficio non solo dei familiari, ma soprattutto dei pazienti – concludono Marco Di Maio e Lisa Noja -, per la cui guarigione è fondamentale e necessario un contatto umano quotidiano con gli affetti più cari. Speriamo davvero che su questo punto possa giungere al più presto un cambio di posizione da parte del governo”.

Categorie
PrimoPiano

Nuovo decreto green pass: il punto su tutte le regole, nuove e confermate

Scuola
Fino al 31 dicembre 2021, oltre al personale scolastico per cui era già stato previsto, deve avere il green pass «chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative». Nel decreto è specificato che sono esentati «i bambini, gli alunni, gli studenti e i frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori».

Dunque, oltre ai dipendenti delle ditte esterne (pulizie, mense, manutenzione) devono avere la certificazione anche i genitori che entrano negli istituti per accompagnare o riprendere i figli, o per partecipare alle riunioni e ai colloqui con i docenti.

Università
Oltre agli studenti, ai docenti e al personale amministrativo, per cui era già stato previsto, la stessa regola vale per gli atenei e dunque deve avere il green pass «chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università».

I controlli
Il controllo è affidato ai dirigenti scolastici . Ma il decreto prevede che «nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro».

Le sanzioni
I lavoratori esterni e i genitori che non hanno il green pass rischiano la multa da 400 a 1.000 euro.
Per il personale la mancanza di green pass è considerata invece «assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro viene sospeso, e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso».

Rsa: obbligo vaccinale
Dal 10 ottobre scatta «l’obbligo vaccinale anche per tutti i soggetti esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture Rsa». Non solo per medici e infermieri dunque.

Le verifiche
I responsabili delle Rsa e «i datori di lavoro dei soggetti che a qualunque titolo svolgono attività lavorativa sulla base di contratti esterni assicurano il rispetto dell’obbligo».

La sospensione
«Agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario nonché ai lavoratori dipendenti delle Rsa si applicano le sanzioni e la sospensione della prestazione lavorativa, comporta che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento e mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021».

Locali pubblici
Rimane in vigore l’obbligo nei seguenti luoghi chiusi:
1) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso.
2) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
3) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
4) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
5) sagre e fiere, convegni e congressi;
6) centri termali (ad eccezione di chi effettua prestazioni sanitarie), parchi tematici e di divertimento;
7) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
8) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
9) concorsi pubblici.
10) mense aziendali.
11) ristoranti degli alberghi se si tratta di clienti esterni.

Treni, aerei, navi e bus
Dal 1° settembre il green pass è obbligatorio sui seguenti mezzi di trasporto:
-Tav, Intercity o Intercity notte. L’addetto alle Ferrovie verifica il possesso del certificato.
-Navi e traghetti interregionali. Fanno eccezione i collegamenti marittimi dello Stretto di Messina che, pur essendo tra due regioni diverse, seguono le regole previste per il trasporto pubblico locale.
-Voli nazionali e internazionali.
-Autobus che collegano più di due regioni e che effettuano tratte turistiche più lunghe e su quelli per servizi di noleggio con conducente.

Categorie
PrimoPiano

Decreto Green pass, primo via libera della Camera: tutti i contenuti e i documenti

Modifiche al perimetro di utilizzo del green pass e alcune proroghe di misure già in essere, come la possibilità di somministrazione, presso le farmacie e altre strutture sanitarie, di test antigenici rapidi a prezzi contenuti Sono alcune delle novità introdotte alla Camera al dl Covid, il provvedimento approvato lo scorso luglio dal Governo con il quale, tra l’altro, si è prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 e introdotto il sistema del green pass. 

> Testo del provvedimento
> Schede di approfondimento

Il dl dispone aggiorna inoltre i parametri in base ai quali si determina il colore delle Regioni per l’applicazione di misure differenziate rispetto a quelle valide per la generalità del territorio nazionale tenendo conto – anche questa volta, ma a percentuali modificate rispetto alla normativa previgente – del parametro dell’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva e del tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva. 

GREEN PASS
Il provvedimento subordina al possesso della certificazione verde l’accesso a una serie di servizi: ristorazione in qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso; alla Camera è stato specificato che il possesso del green pass non si applica per i servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive, qualora tali servizi siano riservati esclusivamente ai clienti alloggiati; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche se all’interno di strutture ricettive e, in ogni caso, limitatamente alle attività al chiuso. 

E ancora: sagre, fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento. Una norma inserita in commissione specifica che, per i centri termali, sono in ogni caso consentiti gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei Lea o allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche; centri culturali e centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia; quest’ultima esclusione comprende anche i centri estivi e le attività di ristorazione degli stessi centri educativi; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente); feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, come stabilito in commissione; concorsi pubblici. 

Sempre durante l’iter alla Camera è stato allungato il periodo di validità della certificazione verde, da 9 a 12 mesi. Novità anche per le visite nelle Rsa. Si è stabilito che la possibilità di visita da parte dei familiari degli ospiti di strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani anche non autosufficienti, è consentita mediante certificazione verde con cadenza giornaliera e che gli stessi sono ammessi anche a prestare assistenza quotidiana nel caso di ospiti non autosufficienti, a condizione che siano assicurate idonee misure di protezione individuale.

TAMPONI RAPIDI IN FARMACIA A PREZZI CALMIERATI FINO AL 30 NOVEMBRE Allungato al 30 novembre 2021 il termine in cui è consentita la somministrazione, presso le farmacie e altre strutture sanitarie, di test antigenici rapidi a prezzi contenuti. Per la misura è stata autorizzata una spesa di 45 milioni di euro. 

PROROGA DEROGA ESERCIZIO PROFESSIONI SANITARIE Prorogato al 31 dicembre 2022 il regime di deroga già previsto dalla normativa vigente per le qualifiche professionali sanitarie e degli operatori sociosanitari. La misura consente di esercitare, in via temporanea, su tutto il territorio nazionale, con qualifiche conseguite all’estero e regolate da specifiche direttive dell’Unione europea, anche in strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell’emergenza da Covid-19. 

PROCESSO AMMINISTRATIVO DA REMOTO Prorogata la possibilità di svolgere nell’ambito del processo amministrativo, fino al 31 dicembre 2021, la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi eccezionali, di singoli magistrati, limitatamente a situazioni eccezionali correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia da Covid-19. 

NOVITÀ ANCHE SUL FISCO Via libera anche a un ordine del giorno che impegna il Governo a rinviare e dilazionare le cartelle esattoriali. L’ultimo rinvio era scaduto a fine agosto e da settembre erano ripartite le notifiche. L’ordine del giorno prevede inoltre l’impegno per una nuova disciplina della riscossione dei debiti iscritti a ruolo (la cosiddetta rottamazione quater), anche attraverso meccanismi deflattivi del contenzioso tributario e di definizione delle liti pendenti e prorogando il termine di validità degli interventi temporanei introdotti alla fine dello scorso anno. E ancora: a valutare di sospendere gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione o dagli altri soggetti affidatari della riscossione previsti dalla legge.

Categorie
PrimoPiano Speciale Coronavirus

Green pass, dal 1° settembre le nuove regole: ecco cosa cambia

A partire da domani (primo settembre) tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere il green pass. Il mancato rispetto del requisito e’ considerato, infatti, assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro e’ sospeso e non sono dovuti la retribuzione ne’ altro compenso.

Stesso obbligo viene richiesto per chi dovesse usufruire di viaggi a bordo di aerei, navi, treni, traghetti e pullman che attraversano almeno due regioni. Non serve, invece, per salire su bus urbani, metro o treni locali.

Scuola, università e trasporti a lunga percorrenza, dunque, si vanno cosi’ ad aggiungere alla lista dei luoghi già ‘off limits’ per chi e’ sprovvisto di green pass, come stabilito dal governo.

Con la certificazione, entrata in vigore il 6 agosto scorso (sia pura parzialmente), si attesta che si e’ stati sottoposti almeno a una dose di vaccino oppure si dimostra l’esito negativo a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure la guarigione dal Covid-19 nei sei mesi precedenti.

Dal 6 agosto il possesso del green pass ha consentito di mangiare al ristorante al chiuso; assistere a spettacoli, eventi e competizioni sportivi; visitare musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, accedere alle piscine, centri natatori, palestre e agli sport di squadra.

Senza il lasciapassare verde non sarebbe stato possibile prendere parte a sagre e fiere, convegni e congressi, frequentare centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi; attivita’ di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino’; concorsi pubblici. 

La certificazione verde e’ stata richiesta anche per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”. 

Il green pass, va ricordato, non e’ richiesto ai bambini al di sotto dei 12 anni e a quei soggetti esenti sulla base d’idonea certificazione medica.

Categorie
PrimoPiano

Green Pass: le risposte del govenro alle domande più frequenti

Quali sono le attività e i servizi in Italia dove è possibile accedere con la Certificazione verde COVID-19?La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”. Dal 6 agosto servirà, inoltre, per accedere ai seguenti servizi e attività:
a. servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
b. spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
c. musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
d. piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
e. sagre e fiere, convegni e congressi;
f. centri termali, parchi tematici e di divertimento;
g. centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
h. attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
i. concorsi pubblici.
La Certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. La Certificazione verde COVID-19 si applica a tutte le attività e i servizi autorizzati in base al livello di rischio della zona. È richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti. Regioni e Province autonome possono prevedere altri utilizzi della Certificazione verde COVID-19. La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Per queste persone verrà creata una Certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo.

I bambini sono esonerati dalla Certificazione verde COVID-19 per accedere per esempio a bar, ristoranti, musei, parchi di divertimento? Sì, i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è invece necessario il “green pass”, come appunto mangiare seduti al tavolo in una sala al chiuso di un ristorante, visitare un museo o un parco di divertimento.
La Certificazione non è richiesta, inoltre, per accedere da parte di bambini e ragazzi ai centri educativi per l’infanzia e ai centri estivi incluse le relative attività di ristorazione.
Tuttavia si ricorda che attualmente in caso di viaggio dall’estero in Italia, ai bambini con più di 6 anni è richiesto il tampone molecolare o antigenico rapido.
Per i viaggi fuori dall’Italia, i limiti sono decisi dai singoli Paesi e possono variare in base alla situazione epidemiologica.
Prima di metterti in viaggio, informati sui siti dei Paesi di destinazione.

Sono cliente di un albergo: posso accedere ai servizi di ristorazione riservati ai clienti dell’albergo, anche se non ho una certificazione verde COVID-19? Sì, i clienti di una struttura ricettiva possono accedere ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura esclusivamente per la propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso, senza mostrare una certificazione verde COVID-19.
Nelle strutture ricettive, infatti, l’accesso è riservato a chi è in possesso di una certificazione verde COVID-19 solo per quanto riguarda le attività al chiuso di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere, per i quali l’articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 specifica che l’obbligo si applica “anche all’interno di strutture ricettive”. [si veda FAQ specifica]
Nel caso in cui, invece, i servizi di ristorazione della struttura ricettiva siano aperti anche a clienti che non alloggiano nella struttura, l’accesso sarà riservato soltanto a chi, cliente della struttura o cliente esterno, è in possesso di una certificazione verde COVID-19, in caso di consumo al tavolo al chiuso.

Chi accede ai centri termali esclusivamente per usufruire dell’erogazione di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche, deve essere munito di certificazione verde COVID-19? No, in quanto l’obbligo di esibizione di una delle certificazioni verdi COVID-19 previsto per i centri termali dall’art. 9-bis, comma 1, lett. f), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, non trova applicazione in caso di accesso alle attività dei centri termali limitatamente all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche, per le quali risulti la prescrizione del proprio medico di famiglia o di uno specialista.

Per l’accesso alle sagre e fiere locali che si svolgono all’aperto senza precisi varchi d’ingresso (ad esempio per le vie e le piazze di un Comune) serve avere una certificazione verde COVID-19 e, in caso di risposta affermativa, quali sono le conseguenze in termini di responsabilità in caso di inosservanza dell’obbligo? L’accesso a sagre e fiere anche locali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 in base all’articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021. 
Nel caso in cui tali eventi si svolgano all’aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’esistenza dell’obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione. In caso di controlli a campione, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.

L’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 si applica anche alla partecipazione a ogni tipo di eventi che si svolgono all’aperto in spazi non delimitati e senza precisi varchi d’ingresso (ad esempio in parchi, strade o piazze)? L’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 per accedere agli spettacoli aperti al pubblico, stabilito dall’articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito della modifica introdotta dall’art. 3 del decreto-legge n. 105 del 2021, si riferisce a luoghi che consentono, per la loro conformazione, di limitare l’ingresso da parte degli spettatori (sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e altri locali o spazi anche all’aperto).
L’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 non si applica, invece, nel caso in cui gli eventi si svolgano in luoghi all’aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso, come ad esempio in piazze, vie o parchi pubblici, a cui possono accedere anche soggetti per fini diversi da quello di assistere all’evento che non è quindi destinato ad un pubblico predefinito e contenuto in spazi dedicati in modo esclusivo all’evento stesso.
Per sagre e fiere locali vige l’obbligo della certificazione verde COVID-19 (vedi specifica FAQ).

Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario esibire la certificazione verde COVID-19? Sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.