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#fatticoncreti | Più diritti e più tutele per 2 milioni di lavoratori. Lo Statuto del lavoro autonomo ha messo fine a un’ingiustizia.

Sono lavoratori come gli altri, ma non avevano gli stessi diritti né le stesse tutele. Lavoratori di serie B, partite Iva, freelance e professionisti, sono stati per vent’anni abbandonati nel far west della flessibilità. Lo Statuto del lavoro autonomo (non imprenditoriale) ha riempito il vuoto ed ha esteso a 2 milioni di lavoratori diritti essenziali come la maternità, la malattia, il giusto compenso e la disoccupazione.

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> Il testo della legge

DIRITTI CONTRATTUALI
Nuovi strumenti legali per proteggersi da eventuali scorrettezze dei committenti: 60 giorni per i pagamenti, oltre i quali scattano gli interessi di mora; divieto per il datore di lavoro di recedere o modificare unilateralmente il contratto che, se richiesto dal lavoratore, deve essere in forma scritta altrimenti è nullo; meccanismi per impedire compensi inadeguati; equiparazione degli autonomi alle imprese per partecipare a bandi e appalti pubblici e per accedere ai fondi europei.

NUOVE TUTELE
Le madri iscritte alla gestione separata hanno diritto alla maternità: la gravidanza non può più comportare la fine del rapporto di lavoro, così come un infortunio o una malattia. I congedi parentali salgono da 3 a 6 mesi e sono fruibili fino ai tre anni del bambino. Se perdono il lavoro, co.co.co. e co.co.pro (e da luglio 2017 anche assegnisti e dottorandi di ricerca), possono contare su un’indennità di disoccupazione, la “DIS-COLL” che, da sperimentale, diventa strutturale.

FISCO, PENSIONI e AGEVOLAZIONI
Con la Legge di Stabilità 2016 l’aliquota scende definitivamente al 25% a fronte del 33% previsto dalla Riforma Fornero. A questo si aggiunge il cumulo gratuito dei contributi pensionistici, esteso ai lavoratori autonomi con la Legge di Bilancio 2017. Le spese per la formazione e l’aggiornamento professionale diventano deducibili al 100% fino a 10 mila euro.

LAVORO AGILE
La legge definisce e regola anche il lavoro agile o smart working, quel lavoro che si svolge sia dentro che fuori l’ufficio o l’azienda con strumenti informatici e orari flessibili e che può facilitare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Il lavoratore “agile” è un dipendente a tutti gli effetti che ha diritto ad un trattamento economico e normativo come quello dei colleghi con le stesse mansioni; i tempi di lavoro sono sempre concordati e comunque non superiori all’orario di lavoro giornaliero e settimanale.

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Economia e Finanza Lavoro PrimoPiano

Via libera alla legge per i lavoratori autonomi: più tutele e incentivi

E’ definitivamente in vigore (dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale) la legge sul lavoro autonomo e agile. Un testo a cui abbiamo lavorato per diversi mesi e che finalmente è pronto a dispiegare i suoi effetti sugli oltre 2 milioni di lavoratori italiani che rientrano nella categoria degli “autonomi”.

> Il dossier di approfondimento

Vengono assicurate protezioni sociali che prima non c’erano ad esempio su maternità e malattia. Ci sono poi incentivi allo sviluppo dell’attività e si prevede, tra l’altro, la possibilità di detrarre dalle tasse le spese per la formazione fino a 10.000 euro all’anno.

Viene stabilizzata la cosiddetta “Dis-coll”, o più semplicemente una indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, che ‘coprirà’ dal 1° luglio anche collaboratori, assegnisti e dottorandi di ricerca.

C’è poi la delega al Governo a stabilire quali atti oggi di esclusiva competenza della pubblica amministrazione (autentiche e certificazioni, ad esempio) potranno, invece, essere effettuati anche da lavoratori di categorie organizzate in Ordini e Collegi. Infine la possibilità per le casse di previdenza private di attivare, anche in forma associata tra loro, servizi integrativi di welfare per i propri iscritti. Tante misure per sostenere in maniera concreta il lavoro.


Tutte le misure in dettaglio

DIS-COLL STRUTTURALE DA LUGLIO Arriva la stabilizzazione dell’indennità di disoccupazione dei collaboratori. La misura entra in vigore dal 1° luglio 2017, data di conclusione della dell’allungamento stabilito nel dl Milleproroghe. Non ci saranno quindi ‘buchi’ nell’applicazione. La norma, inoltre, estende l’indennità, istituita con il Jobs act al momento riferita solo a contratti co.co.co e co.co.pro, ad assegnati e dottorandi di ricerca. Su queste figure è posta un’aliquota contributiva pari allo 0,51%. L’aliquota è dovuta anche da amministratori e sindaci.Cambiano anche i requisiti di accesso. Per i casi riconosciuti dal 1° luglio prossimo, non si applica il requisito in base al quale i soggetti possono “far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che da’ diritto all’accredito di un mese di contribuzione”.

 OK AD ATTI PA A PROFESSIONISTI ORDINI E COLLEGI Le professioni organizzate in ordini e collegi potranno compiere atti oggi ad appannaggio esclusivo della Pubblica amministrazione. La norma è prevista da una delle deleghe contenute nel ddl. Tre i criteri previsti: la concreta individuazione degli atti pubblici di cui è possibile la rimessione anche ai professionisti iscritti agli ordini, in relazione al loro carattere di terzietà; l’individuazione di misure che garantiscano il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti iscritti a ordini o collegi; l’individuazione delle circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interesse nell’esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti. La delega conteva anche un altro princio che stabiliva di “assicurare l’invarianza degli oneri a carico dei cittadini e delle imprese rispetto a quelli previsti per gli atti erogati dalle amministrazioni pubbliche”. Questo però è stato cancellato durante l’iter a Montecitorio, quindi gli atti della Pa potranno avere costi maggiori se a farli è un professionista iscritto a un ordine.

PIÙ PROTEZIONE DA ENTI PREVIDENZA PRIVATI C’è anche la delega in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali. Questa punta ad abilitare gli enti di previdenza di diritto privato, relativi a professionisti iscritti ad ordini o a collegi, ad attivare, anche in forma associata, se autorizzati dagli organi di vigilanza, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.

 DELEGA SU GESTIONE SEPARATA: AUMENTA ALIQUOTA MA PIÙ SERVIZI Un’altra delega, invece, mira ad aumentare le prestazioni legate al versamento della contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali. In sostanza, la delega prevede un aumento dell’aliquota aggiuntiva a fronte di maggiori prestazioni previdenziali. Ma vediamo più precisamente cosa prevede la norma. Si stabilisce di “incrementare le prestazioni legate al versamento della contribuzione aggiuntiva per per gli iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali attraverso un aumento dell’aliquota aggiuntiva in una misura non superiore a 0,5 punti percentuali”. Due i criteri di delega: “riduzione dei requisiti d’accesso alle prestazioni di maternità, incrementando il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta, nonchè introduzione di minimali e massimali per le medesime prestazioni”; modifica all’indennità di malattia “incrementando i beneficiari anche includendo soggetti che abbiano superato il 70% del massimale ed “eventualmente” prevedendo l’esclusione della corresponsione dell’indennità per i soli eventi di durata inferiore a tre giorni.

INTERESSI DI MORA AUTOMATICI IN CASO DI PAGAMENTO RITARDATO Estesa l’applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo n. 231/2002, che disciplina i pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese (e tra imprese e Pa), anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese; tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche; tra lavoratori autonomi. In sostanza saranno applicabili alle transazioni commerciali che interessano i lavoratori autonomi la disciplina in materia di ritardo nei pagamenti che prevede l’automatica decorrenza degli interessi di mora e la maggiorazione del saggio di interesse.

STOP A PAGAMENTI OLTRE 60 GIORNI Allargato il ventaglio delle clausole cosiddette abusive. Saranno considerati tali quelli mediante le quali le parti concordino termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data del ricevimento, da parte del committente, della fattura o della richiesta di pagamento. Ma non solo. Tra le altre clausole che saranno considerate abusive (e quindi prive di effetto): quelle che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere senza congruo preavviso; il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta. Inoltre si estende ai lavoratori autonomi, la disciplina della legge relativa all’abuso, da parte di una o più imprese, dello stato di dipendenza economica nel quale si trova un’impresa cliente o fornitrice.

TUTELATO DIRITTO AUTORE Anche al lavoratore autonomo è riconosciuto il rdiritto allo sfruttamento economico degli apporti orginali e delle invenzioni realizzate nell’esecuzione del contratto, quando non siano l’oggetto stesso del contratto.

ALLARGATE SPESE ESCLUSE DA IMPONIBILE Vengono escluse dal reddito imponibile ai fini Irpef (e, di conseguenza, ai fini della contribuzione previdenziale) del lavoratore autonomo di tutte le spese, relative allesecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente – esclusione già attualmente prevista per le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente da parte del committente – e le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dal lavoratore autonomo per lesecuzione di un incarico ed addebitate analiticamente in capo al committente.

FINO A 6 MESI DI CONGEDO PARENTALE (VALE ANCHE PER PAPÀ) Si allarga il congedo parentale. Non solo in termini di durata (da 3 a sei mesi) ma anche l’arco temporale entro il quale esso può essere fruito e l’allargamento delle misure anche ai padri. Nello specifico, si stabilisce: il prolungamento della durata del congedo parentale da 3 mesi (come attualmente previsto) a 6 mesi; la possibilità di fruire del congedo parentale non solo entro il primo anno di vita del bambino (come è oggi), ma fino al terzo anno di vita; l’introduzione di un tetto massimo di 6 mesi di congedo complessivamente fruibile dai genitori (anche se fruiti in altra gestione o cassa di previdenza); l’introduzione della possibilità di fruire del congedo parentale, entro il primo anno di vita del bambino, a prescindere dal requisito contributivo previsto dalla normativa attuale; l’applicazione delle nuova disciplina anche ai casi di adozione e affidamento preadottivo. Restano ferme le disposizioni vigenti in ordine ai requisiti contributivi per l’accesso al beneficio (versamento di almeno 3 mensilità di contribuzione aggiuntiva dello 0,5% nei 12 mesi precedenti i due mesi antecedenti al parto), nonché alla misura e alle modalità di calcolo dell’indennità.

INDENNITÀ DI MATERNITÀ ANCHE CONTINUANDO A LAVORARE Il ddl sopprime, ai fini del trattamento di maternità spettante per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, il requisito dell’effettiva astensione dall’attività lavorativa. In sostanza, una mamma avrà la possibilità di ricevere l’indennità di maternità anche continuando a lavorare senza che scatti l’astensione obbligatoria. L’indennità di maternità è pari, per ogni giornata, all’80% di 1/365 del reddito di riferimento. Sempre in caso di maternità, previo consenso del committente, è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome da parte dei familiari della lavoratrice stessa, purchè siano in possesso dei necessari requisiti professionali.

NOVITÀ SU MALATTIE Il ddl equipara i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche e i periodi di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino un’inabilità lavorativa temporanea del 100% alla degenza ospedaliera.

 E PIÙ PROTEZIONE IN CASO DI GRAVIDANZA E INFORTUNIO Si stabilisce che il rapporto di lavoro non si estingue in caso di gravidanza, malattia e infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente. Inoltre, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente, il lavoratore può richiedere la sospensione (senza diritto al corrispettivo) dell’esecuzione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare.

 STOP CONTRIBUTI SE MALATI Sempre in materia di welfare, si stabilisce la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi in caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre sessanta giorni. La sospensione vale per l’intera durata della malattia o dell’infortunio, fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

 DEDUCIBILI SPESE FORMAZIONE. FINO A 10MILA EURO Saranno integralmente deducibili ai fini Irpef dal reddito di lavoro autonomo, fino a 10.000 euro l’anno, le spese per l’iscrizione a master, a corsi di formazione o di aggiornamento professionale e le spese di iscrizione a convegni e congressi.

E FINO A 5MILA EURO COSTI CERTIFICAZIONE COMPETENZE Si prevede poi la integrale deducibilità, entro il limite di 5.000 euro all’anno, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità. Infine, deducibili anche i costi per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.

 ARRIVA (NEI CENTRI IMPIEGO) LO SPORTELLO DEGLI AUTONOMI I centri per l’impiego si dovranno dotare, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo. Lo sportello potrà essere aperto anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini professionali e le associazioni. Lo sportello raccoglierà le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornirà le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta e le informazioni relative alle procedure per l’avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l’accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali. In particolare si potranno stipulare convenzioni non onerose con: gli ordini professionali, le associazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi e le associazioni che rappresentano forme aggregative delle associazioni.

 ARRIVA TAVOLO AL MINISTERO. SI STUDIANO PREVIDENZA E WELFARE Via libera al tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo. “Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo, presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, composto da rappresentanti designati dal ministero del Lavoro, dai sindacati, dalle parti datoriali e dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentativi a livello nazionale con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo”, si prevede nel provvedimento. Ai componenti del tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento. In “particolare” il tavolo si concentrerà su: modelli previdenziali; modelli di welfare; formazione professionale. Dall’attuazione della misura – si chiarisce ancora – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività previste sono svolte dalle amministrazioni interessate nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

  SICUREZZA IN TUTTI STUDI PROFESSIONALI Un’altra delega al Governo intervenie in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali. Si prevede l'”individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un’arte, un mestiere o una professione”. Tra gli altri principi: determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali; semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale; riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, amministrativo e penale (per la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali), con riguardo ai poteri del soggetto contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione.

PIÙ FACILE PARTECIPARE AD APPALTI Per la partecipazione ai bandi e al concorso per l’assegnazione di incarichi e appalti privati, si apre alla possibilità di costituire reti, di partecipare a reti di imprese, sotto forma di reti miste, con accesso alle relative provvidenze, e di costituire consorzi stabili professionali. In particolare, si riconosce ai soggetti che svolgono attività professionale a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità: di costituire reti di esercenti la professione estendendo ad essi la possibilitàdi partecipare a reti di imprese, in forma di reti miste; di costituire consorzi stabili professionali; di costituire associazioni temporanee professionali. Inoltre il ddl punta ad aumentare la partecipazione degli autonomi agli appalti pubblici. Si stabilisce che le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l’assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

INTERVENTO SULLE TAGESMUTTER DI BOLZANO (DA SETTEMBRE) Stop, dal 1° settembre 2017, all’applicazione delle aliquote contributive relative ai rapporti di lavoro di collaborazione domestica per gli assistenti domiciliari allinfanzia (le cosiddette tagesmutter), qualificati o accreditati presso la Provincia autonoma di Bolzano. Corretta, come ha spiegato Marialuisa Gnecchi (Pd) firmataria dell’emendamento approvato, “l’erronea valutazione” che aveva portato, al momento dell’approvazione della Finanziaria 2007, a introdurre una disposizione in base alla quale si consentiva alle donne che, nella provincia di Bolzano, si prendono cura dei bambini presso la propria abitazione (le cosiddette tagesmutter, o mamme per un giorno), di essere iscritte alla gestione previdenziale dei collaboratori domestici anziché a quella dei lavoratori dipendenti alla quale apparterrebbero in assenza di una specifica disposizione. In quel modo, si intendeva rendere meno oneroso per le famiglie il ricorso a quella specifica forma di assistenza all’infanzia ma, con l’andare del tempo, ci si è resi conto che la ridotta contribuzione richiesta per l’iscrizione alla forma previdenziale dei collaboratori domestici avrebbe generato trattamenti pensionistici eccessivamente bassi.

 CHI SCRIVE I DECRETI ATTUATIVI Il decreto attuativo della delega in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi è adottato su proposta del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il dlgs in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi e di ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata e quello in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali sono adottati, invece, su proposta del ministro del Lavoro. Solo per quest’ultimo dovrà essere sentita la Conferenza Stato-Regioni.

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Approvata la legge per i lavoratori autonomi: sostegni e tutele per oltre 2 mln di persone

Congedi parentali per i lavoratori iscritti alla Gestione separata dell’Inps (per un massimo di 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino), ‘paletti’ per arginare i ritardi dei pagamenti nei confronti degli autonomi, spese per la formazione detraibili fino a 10.000 euro annui. E, ancora, estesa la Dis-coll (l’indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi) ai ricercatori universitari e disciplinato il lavoro ‘agile’ (‘smart working’) attraverso l’uso degli strumenti tecnologici. Sono le novità introdotte dal Disegno di legge sul lavoro autonomo e agile che sono state definitivamente approvate dal Senato, dopo un intenso lavoro che abbiamo svolto alla Camera per migliorare e perfezionare tutte le misure.

> Qui il dossier di approfondimento

Ecco le principali norme contenute nel provvedimento:

PAGAMENTI TUTELATI: Norme sulle transazioni commerciali già in vigore applicate a professionisti, artigiani e collaboratori coordinati: i compensi per le prestazioni dovranno avvenire entro un termine concordato, ma mai superiore a 60 giorni, e se il termine non è pattuito la scadenza naturale sarà entro 30 giorni dall’emissione della fattura.

MATERNITA’ E MALATTIA: Gravidanza, malattia e infortunio non comporteranno automaticamente l’estinzione del rapporto, la cui esecuzione, su richiesta della lavoratrice, rimarrà sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, fatto salvo, però, “il venir meno dell’interesse” del committente. I congedi parentali saliranno da 3 a 6 mesi, e saranno fruibili fino a che il bambino (anche adottato, o in affidamento) non compirà 3 anni. La legge attribuisce una delega al governo per aumentare le tutele in caso di malattia e maternità degli iscritti alla gestione separata dell’Inps.

ATTI P.A. A PROFESSIONISTI: Esercitando una delega, il Governo dovrà individuare funzioni della Pubblica amministrazione da devolvere agli esponenti delle varie categorie.

PIU’ WELFARE DA ENTI DI PREVIDENZA: Le Casse pensionistiche private potranno attivare ulteriori prestazioni sociali, “finanziate da apposita contribuzione”, destinate soprattutto ad associati vittime di una “significativa riduzione del reddito per ragioni non dipendenti dalla propria volontà”, o con “gravi patologie”.

FORMAZIONE ‘SCONTATA’: Deducibili, entro i 10.000 euro all’anno, i costi sostenuti per seguire master, o corsi di aggiornamento, o per iscriversi a convegni.

DIS-COLL PERMANENTE: Dal primo luglio 2017 riconosciuta come permanente la Dis-coll (l’indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi introdotta nel 2015 da un decreto attuativo Jobs Act) che viene estesa anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca universitari, a fronte di un incremento dell’aliquota contributiva dello 0,51%.

CENTRI PER L’IMPIEGO: Nei Centri per l’impiego pubblici (Cpi) verrà allestito uno sportello dedicato al lavoro autonomo, per favorire l’incontro fra domanda ed offerta.

LAVORO AGILE REGOLAMENTATO: Si promuove lo ‘smart working’, inteso come modalità di esecuzione del rapporto subordinato “stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro”, e con “il possibile utilizzo di strumenti tecnologici”.

AUTONOMI EQUIPARATI A PMI PER ACCESSO A FONDI EUROPEI: I lavoratori autonomi sono equiparati alle piccole e medie imprese ai fini dell’accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei.

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Approvata la legge che tutela i lavoratori autonomi

Approvate alla Camera le misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

Il disegno di legge si compone di due insiemi di norme complementari:

  • introdurre un sistema di interventi finalizzati al rafforzamento delle tutele sul piano economico e sociale per i lavoratori autonomi (Capo I)
  •  sviluppare, all’interno dei rapporti di lavoro subordinato, modalità flessibili di esecuzione delle prestazioni lavorative (smart working), allo scopo di promuovere l’incremento della produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (Capo II).

L’art. 1 individua l’ambito applicativo delle disposizioni della prima parte del provvedimento, riferite ai rapporti nei quali il lavoratore si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, con l’esclusione degli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile (i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia).

Tra le tutele previste per tali lavoratori figurano: le garanzie contro i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi(art. 2);  l’impossibilità per il committente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere senza congruo preavviso, nonché imporre clausole con le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla richiesta di pagamento, o ancora il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta (art. 3); il riconoscimento al lavoratore autonomo del diritto di utilizzazione economica relativa ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell’esecuzione del contratto, salvo il caso in cui l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata (art. 4).

L’art. 5, inserito al Senato, reca una delega al Governo in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni ordinistiche. Nel corso dell’esame della XI Comm. la disposizione è stata significativamente modificata circoscrivendone l’oggetto alla sola possibilità di rimettere alle professioni organizzate in ordini e collegi atti di pubbliche amministrazioni, laddove sia assicurata la terzietà dei professionisti incaricati e l’esclusione di potenziali situazioni di conflitto di interessi, nonché il rispetto della tutela dei dati personali nell’esercizio di tali funzioni. Con un articolo aggiuntivo (14-bis) è stato integrato il testo licenziato dal Senato con la disciplina delle procedure di adozione dei decreti delegati dell’articolo 5, così come degli articoli 6 e 10 ed il relativo meccanismo di coinvolgimento dei rispettivi livelli istituzionali.

L’art. 6 reca un’altra delega finalizzata al rafforzamento delle prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini e a collegi, a valere sulle risorse di detti enti e finanziati da apposita contribuzione aggiuntiva, per coloro che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla loro volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie. Nel corso di esame presso la XI Commissione è stata introdotta un’ulteriore delega finalizzata a incrementare le prestazioni a favore degli iscritti alla gestione separata INPS, finanziate da un incremento delle quote contributive, in materia di maternità e malattia.

Con l’art. 6-bis, anch’esso introdotto dalla XI Comm., si determinano le condizioni per rendere strutturale la Dis-Coll, ovvero l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Con gli artt. 7 e 8 si dispongono una serie di misure di carattere fiscale, sociale e di deducibilità delle spese di formazione. Mentre l’art. 9 reca disposizioni volte a favorire l’accesso dei lavoratori autonomi alle informazioni sul mercato e ai servizi di politica attiva del lavoro.

L’art. 10 delega il Governo al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali e l’art. 11 reca una serie di misure per facilitare la partecipazione dei professionisti  alle gare e ai bandi indetti dalle pubbliche amministrazioni.
Gli artt. 12 e 13 prevedono rispettivamente l’eliminazione dell’obbligo di astensione dall’attività lavorativa per potere usufruire dell’indennità di maternità nel periodo di congedo obbligatorio e l’introduzione di ulteriori misure per la tutela della maternità, della malattia e dell’infortunio.

L’art. 14, chiarisce che l’elemento caratterizzante della collaborazione coordinata è costituito dall’autonoma organizzazione del lavoro da parte del collaboratore, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, in linea con quanto previsto al riguardo dall’articolo 2 del decreto legislativo n.?81 del 2015.

 

Come detto, le disposizioni del Capo II, disciplinano il lavoro agile (smart working), chiarendo in primo luogo che tale istituto non costituisce una nuova tipologia contrattuale, ma solo una particolare modalità di svolgimento della prestazione di lavoro subordinato, basata sulla flessibilità di orari e di sede e caratterizzata, principalmente, da una maggiore utilizzazione degli strumenti informatici e telematici e delle possibilità tecnologiche esistenti, nonché dall’assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori dei locali aziendali (art. 15).  Le modalità di redazione dell’accordo relativo al lavoro agile, il suo contenuto nonché le modalità di formalizzazione del recesso sono regolate dall’art. 16, mentre l’art. 17 disciplina il trattamento economico e normativo del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, stabilendo che questi abbia diritto ad un trattamento non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva. Il successivo art. 18 disciplina l’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori per l’individuazione delle condotte che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, mentre l’art. 19dispone che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore, consegnando annualmente al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza una informativa scritta che individua i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. L’art. 20, infine, dispone, la comunicazione obbligatoria dell’accordo per lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità di lavoro agile e delle sue modificazioni al Centro per l’impiego territorialmente competente e il diritto del lavoratore alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti dai rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dell’azienda.

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Il disegno legge per il sostegno e la tutela del lavoro autonomo

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato un disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. Nello specifico il disegno di legge prevede misure di sostegno in favore del lavoro autonomo e misure per favorire l’articolazione flessibile della prestazione di lavoro subordinato in relazione al tempo e al luogo di svolgimento.

Disposizioni in materia di lavoro autonomo

La prima parte del provvedimento detta disposizioni in materia di lavoro autonomo con l’obiettivo di costruire per tali lavoratori, prestatori d’opera materiali e intellettuali non imprenditori, un sistema di diritti e diwelfare moderno capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro.

Le principali misure riguardano:

  1. la previsione di agevolazioni fiscali,  consistenti nella deducibilità:
    • nella misura del 100%, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità finalizzate all’inserimento o reinserimento del lavoratore autonomo nel mercato del lavoro;
    • nella misura del 100% delle spese per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale, e in misura integrale delle spese per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, allo scopo di favorire la stipula di tali polizze, e favorendo, allo stesso tempo, lo sviluppo del mercato assicurativo e la diffusione di tali forme assicurative, con un conseguente abbattimento dei costi per il lavoratore autonomo.
  2. la parificazione dei lavoratori autonomi ai piccoli imprenditori ai fini dell’accesso ai PON e ai POR a valere sui fondi strutturali europei;
  3. il riconoscimento del diritto di percepire l’indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi, indipendentemente dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa, l’estensione della durata e dell’arco temporale entro il quale tali lavoratori possano usufruire dei congedi parentali, prevedendo che l’indennità per congedo parentale possa essere corrisposta per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino;
  4. la previsione della sospensione, senza diritto al corrispettivo, del rapporto di lavoro dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente in caso di gravidanza, malattia e infortunio, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, e la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l’intera durata della malattia e dell’infortunio fino ad un massimo di 2 anni, in caso di malattia e infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni.
  5. la previsione di una specifica misura di tutela contro la malattia in base alla quale, i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, sono equiparati alla degenza ospedaliera.

Disposizioni in materia di lavoro agile

La seconda parte del provvedimento reca diposizioni in materia di lavoro agile, che consiste, non in una nuova tipologia contrattuale, ma in una modalità flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato quanto ai luoghi e ai tempi di lavoro finalizzata a regolare forme innovative di organizzazione del lavoro, agevolando così  la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che può essere eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

È previsto che:

  • il lavoratore che presta l’attività di lavoro subordinato in modalità agile ha diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda;
  • gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato, siano applicati anche quando l’attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile;
  • il datore di lavoro garantisce al lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza.