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#fatticoncreti | Legge contro il caporalato: contro lo sfruttamento del lavoro.

#fatticoncreti| Approvata la legge contro il caporalato e altre forme di sfruttamento

Per contrastare una delle piaghe più gravi che affliggono la nostra agricoltura. Il fenomeno dell’intermediazione illegale e dello sfruttamento lavorativo diffuso soprattutto in agricoltura – secondo stime sindacali e delle associazioni di volontariato – coinvolge circa 400.000 lavoratori in Italia, sia italiani che stranieri, ed è diffuso in tutte le aree del Paese e in settori dell’agricoltura molto diversi dal punto di vista della redditività, dal pomodoro ai prodotti della viticoltura.

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> Il testo della legge

CONTRO L’INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO
Per chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno, e per il datore di lavoro che utilizza o impiega manodopera reclutata anche – ma non necessariamente – con l’utilizzo di caporalato, sfruttando i lavoratori e approfittando del loro stato di bisogno, è prevista la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Il datore di lavoro risponde del reato di caporalato (a prescindere dall’intervento del caporale) se sfrutta e approfitta dello stato di bisogno dei lavoratori. La fattispecie aggravata del reato prevede la reclusione – da 5 a 8 anni e multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato – quando il reato di caporalato è compiuto mediante violenza o minaccia. Nel caso in cui il numero dei lavoratori coinvolti sia superiore a tre, uno o più di essi sia minore di età ovvero i suddetti lavoratori siano stati esposti a situazioni di grave pericolo, sono previste aggravanti con aumento della pena da un terzo alla metà.

L’INDICE DELLO SFRUTTAMENTO COINCIDE CON LA PRESENZA DI UNA O PIÙ CONDIZIONI:

  • retribuzioni reiterate palesemente difformi dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
  • reiterata violazione dell’orario di lavoro, dei periodi di riposo, del riposo settimanale, dell’aspettativa obbligatoria, delle ferie;
  • violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
  • sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

CONFISCA DEI BENI
Viene introdotto il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

FONDO ANTI-TRATTA
I proventi delle confische ordinate a seguito di sentenza di condanna o di patteggiamento per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro sono assegnati al Fondo anti- tratta, la cui operatività è estesa anche all’indennizzo delle vittime del reato di caporalato.

RISULTATI
A maggio 2017 in Calabria arrestate 14 persone a cui, per la prima volta, è stato contestato il nuovo reato di caporalato. Sfruttavano braccianti con paghe da 15 euro al giorno. Nuovi arresti anche a giugno e luglio 2017 in Puglia e Sicilia.

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#fatticoncreti | Dimissioni in bianco. Mai più ricatti a lavoratrici e lavoratori al momento dell’assunzione.

#fatticoncreti | Dimissioni in bianco: mai più.

Mai più dimissioni “in bianco”. Mai più far firmare al lavoratore – ma, più spesso, alla lavoratrice – la lettera di dimissioni all’atto dell’assunzione, dunque nel momento di massima debolezza, che permetteva poi al datore di lavoro di “liberarsi” di quel lavoratore o lavoratrice a sua discrezione e senza corrispondere alcuna indennità.
La nascita di un figlio, una malattia o un infortunio, potevano essere tutti motivi per licenziare indiscriminatamente una persona.
Con le nuove procedure introdotte non potrà più accadere. Dopo nove anni, abbiamo riconquistato una norma di civiltà varata nel 2007 e poi, come primo atto del suo Governo, abrogata da Berlusconi nel 2008.

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> Il testo della legge

FERMATO UN ABUSO SULLE LAVORATRICI
I dati dimostrano che si trattava di una delle piaghe più sommerse e invisibili del mercato del lavoro in Italia, una “clausola nascosta” che colpiva 2 milioni di dipendenti e che nell’80% dei casi restava un reato taciuto e, quindi, impunito.

È l’ISTAT a dire che 800 mila donne nate dopo il 1973 sono state licenziate o costrette a dimettersi dopo la maternità. Una pratica diffusa soprattutto nel mondo delle piccole imprese.

MASSIMA EFFICACIA
È stato un provvedimento che sostiene le lavoratrici e i lavoratori e aiuta le imprese sane. Ora, infatti, vige l’obbligo di dare dimissioni volontarie attraverso la compilazione di un modulo online, gratuito e facilmente scaricabile sul sito del Ministero del Lavoro, con numerazione progressiva e una validità massima di 15 giorni. Dove prima c’era l’arbitrio, ora ci sono certezza e trasparenza. Il Jobs Act ha portato con sé, dunque, una norma che ha restituito alle persone, alle donne, ai giovani e alle ragazze un diritto.

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Economia e Finanza Lavoro PrimoPiano

Via libera alla legge per i lavoratori autonomi: più tutele e incentivi

E’ definitivamente in vigore (dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale) la legge sul lavoro autonomo e agile. Un testo a cui abbiamo lavorato per diversi mesi e che finalmente è pronto a dispiegare i suoi effetti sugli oltre 2 milioni di lavoratori italiani che rientrano nella categoria degli “autonomi”.

> Il dossier di approfondimento

Vengono assicurate protezioni sociali che prima non c’erano ad esempio su maternità e malattia. Ci sono poi incentivi allo sviluppo dell’attività e si prevede, tra l’altro, la possibilità di detrarre dalle tasse le spese per la formazione fino a 10.000 euro all’anno.

Viene stabilizzata la cosiddetta “Dis-coll”, o più semplicemente una indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, che ‘coprirà’ dal 1° luglio anche collaboratori, assegnisti e dottorandi di ricerca.

C’è poi la delega al Governo a stabilire quali atti oggi di esclusiva competenza della pubblica amministrazione (autentiche e certificazioni, ad esempio) potranno, invece, essere effettuati anche da lavoratori di categorie organizzate in Ordini e Collegi. Infine la possibilità per le casse di previdenza private di attivare, anche in forma associata tra loro, servizi integrativi di welfare per i propri iscritti. Tante misure per sostenere in maniera concreta il lavoro.


Tutte le misure in dettaglio

DIS-COLL STRUTTURALE DA LUGLIO Arriva la stabilizzazione dell’indennità di disoccupazione dei collaboratori. La misura entra in vigore dal 1° luglio 2017, data di conclusione della dell’allungamento stabilito nel dl Milleproroghe. Non ci saranno quindi ‘buchi’ nell’applicazione. La norma, inoltre, estende l’indennità, istituita con il Jobs act al momento riferita solo a contratti co.co.co e co.co.pro, ad assegnati e dottorandi di ricerca. Su queste figure è posta un’aliquota contributiva pari allo 0,51%. L’aliquota è dovuta anche da amministratori e sindaci.Cambiano anche i requisiti di accesso. Per i casi riconosciuti dal 1° luglio prossimo, non si applica il requisito in base al quale i soggetti possono “far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che da’ diritto all’accredito di un mese di contribuzione”.

 OK AD ATTI PA A PROFESSIONISTI ORDINI E COLLEGI Le professioni organizzate in ordini e collegi potranno compiere atti oggi ad appannaggio esclusivo della Pubblica amministrazione. La norma è prevista da una delle deleghe contenute nel ddl. Tre i criteri previsti: la concreta individuazione degli atti pubblici di cui è possibile la rimessione anche ai professionisti iscritti agli ordini, in relazione al loro carattere di terzietà; l’individuazione di misure che garantiscano il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti iscritti a ordini o collegi; l’individuazione delle circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interesse nell’esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti. La delega conteva anche un altro princio che stabiliva di “assicurare l’invarianza degli oneri a carico dei cittadini e delle imprese rispetto a quelli previsti per gli atti erogati dalle amministrazioni pubbliche”. Questo però è stato cancellato durante l’iter a Montecitorio, quindi gli atti della Pa potranno avere costi maggiori se a farli è un professionista iscritto a un ordine.

PIÙ PROTEZIONE DA ENTI PREVIDENZA PRIVATI C’è anche la delega in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali. Questa punta ad abilitare gli enti di previdenza di diritto privato, relativi a professionisti iscritti ad ordini o a collegi, ad attivare, anche in forma associata, se autorizzati dagli organi di vigilanza, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.

 DELEGA SU GESTIONE SEPARATA: AUMENTA ALIQUOTA MA PIÙ SERVIZI Un’altra delega, invece, mira ad aumentare le prestazioni legate al versamento della contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali. In sostanza, la delega prevede un aumento dell’aliquota aggiuntiva a fronte di maggiori prestazioni previdenziali. Ma vediamo più precisamente cosa prevede la norma. Si stabilisce di “incrementare le prestazioni legate al versamento della contribuzione aggiuntiva per per gli iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali attraverso un aumento dell’aliquota aggiuntiva in una misura non superiore a 0,5 punti percentuali”. Due i criteri di delega: “riduzione dei requisiti d’accesso alle prestazioni di maternità, incrementando il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta, nonchè introduzione di minimali e massimali per le medesime prestazioni”; modifica all’indennità di malattia “incrementando i beneficiari anche includendo soggetti che abbiano superato il 70% del massimale ed “eventualmente” prevedendo l’esclusione della corresponsione dell’indennità per i soli eventi di durata inferiore a tre giorni.

INTERESSI DI MORA AUTOMATICI IN CASO DI PAGAMENTO RITARDATO Estesa l’applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo n. 231/2002, che disciplina i pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese (e tra imprese e Pa), anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese; tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche; tra lavoratori autonomi. In sostanza saranno applicabili alle transazioni commerciali che interessano i lavoratori autonomi la disciplina in materia di ritardo nei pagamenti che prevede l’automatica decorrenza degli interessi di mora e la maggiorazione del saggio di interesse.

STOP A PAGAMENTI OLTRE 60 GIORNI Allargato il ventaglio delle clausole cosiddette abusive. Saranno considerati tali quelli mediante le quali le parti concordino termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data del ricevimento, da parte del committente, della fattura o della richiesta di pagamento. Ma non solo. Tra le altre clausole che saranno considerate abusive (e quindi prive di effetto): quelle che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere senza congruo preavviso; il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta. Inoltre si estende ai lavoratori autonomi, la disciplina della legge relativa all’abuso, da parte di una o più imprese, dello stato di dipendenza economica nel quale si trova un’impresa cliente o fornitrice.

TUTELATO DIRITTO AUTORE Anche al lavoratore autonomo è riconosciuto il rdiritto allo sfruttamento economico degli apporti orginali e delle invenzioni realizzate nell’esecuzione del contratto, quando non siano l’oggetto stesso del contratto.

ALLARGATE SPESE ESCLUSE DA IMPONIBILE Vengono escluse dal reddito imponibile ai fini Irpef (e, di conseguenza, ai fini della contribuzione previdenziale) del lavoratore autonomo di tutte le spese, relative allesecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente – esclusione già attualmente prevista per le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente da parte del committente – e le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dal lavoratore autonomo per lesecuzione di un incarico ed addebitate analiticamente in capo al committente.

FINO A 6 MESI DI CONGEDO PARENTALE (VALE ANCHE PER PAPÀ) Si allarga il congedo parentale. Non solo in termini di durata (da 3 a sei mesi) ma anche l’arco temporale entro il quale esso può essere fruito e l’allargamento delle misure anche ai padri. Nello specifico, si stabilisce: il prolungamento della durata del congedo parentale da 3 mesi (come attualmente previsto) a 6 mesi; la possibilità di fruire del congedo parentale non solo entro il primo anno di vita del bambino (come è oggi), ma fino al terzo anno di vita; l’introduzione di un tetto massimo di 6 mesi di congedo complessivamente fruibile dai genitori (anche se fruiti in altra gestione o cassa di previdenza); l’introduzione della possibilità di fruire del congedo parentale, entro il primo anno di vita del bambino, a prescindere dal requisito contributivo previsto dalla normativa attuale; l’applicazione delle nuova disciplina anche ai casi di adozione e affidamento preadottivo. Restano ferme le disposizioni vigenti in ordine ai requisiti contributivi per l’accesso al beneficio (versamento di almeno 3 mensilità di contribuzione aggiuntiva dello 0,5% nei 12 mesi precedenti i due mesi antecedenti al parto), nonché alla misura e alle modalità di calcolo dell’indennità.

INDENNITÀ DI MATERNITÀ ANCHE CONTINUANDO A LAVORARE Il ddl sopprime, ai fini del trattamento di maternità spettante per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, il requisito dell’effettiva astensione dall’attività lavorativa. In sostanza, una mamma avrà la possibilità di ricevere l’indennità di maternità anche continuando a lavorare senza che scatti l’astensione obbligatoria. L’indennità di maternità è pari, per ogni giornata, all’80% di 1/365 del reddito di riferimento. Sempre in caso di maternità, previo consenso del committente, è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome da parte dei familiari della lavoratrice stessa, purchè siano in possesso dei necessari requisiti professionali.

NOVITÀ SU MALATTIE Il ddl equipara i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche e i periodi di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino un’inabilità lavorativa temporanea del 100% alla degenza ospedaliera.

 E PIÙ PROTEZIONE IN CASO DI GRAVIDANZA E INFORTUNIO Si stabilisce che il rapporto di lavoro non si estingue in caso di gravidanza, malattia e infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente. Inoltre, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente, il lavoratore può richiedere la sospensione (senza diritto al corrispettivo) dell’esecuzione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare.

 STOP CONTRIBUTI SE MALATI Sempre in materia di welfare, si stabilisce la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi in caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre sessanta giorni. La sospensione vale per l’intera durata della malattia o dell’infortunio, fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

 DEDUCIBILI SPESE FORMAZIONE. FINO A 10MILA EURO Saranno integralmente deducibili ai fini Irpef dal reddito di lavoro autonomo, fino a 10.000 euro l’anno, le spese per l’iscrizione a master, a corsi di formazione o di aggiornamento professionale e le spese di iscrizione a convegni e congressi.

E FINO A 5MILA EURO COSTI CERTIFICAZIONE COMPETENZE Si prevede poi la integrale deducibilità, entro il limite di 5.000 euro all’anno, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità. Infine, deducibili anche i costi per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.

 ARRIVA (NEI CENTRI IMPIEGO) LO SPORTELLO DEGLI AUTONOMI I centri per l’impiego si dovranno dotare, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo. Lo sportello potrà essere aperto anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini professionali e le associazioni. Lo sportello raccoglierà le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornirà le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta e le informazioni relative alle procedure per l’avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l’accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali. In particolare si potranno stipulare convenzioni non onerose con: gli ordini professionali, le associazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi e le associazioni che rappresentano forme aggregative delle associazioni.

 ARRIVA TAVOLO AL MINISTERO. SI STUDIANO PREVIDENZA E WELFARE Via libera al tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo. “Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo, presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, composto da rappresentanti designati dal ministero del Lavoro, dai sindacati, dalle parti datoriali e dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentativi a livello nazionale con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo”, si prevede nel provvedimento. Ai componenti del tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento. In “particolare” il tavolo si concentrerà su: modelli previdenziali; modelli di welfare; formazione professionale. Dall’attuazione della misura – si chiarisce ancora – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività previste sono svolte dalle amministrazioni interessate nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

  SICUREZZA IN TUTTI STUDI PROFESSIONALI Un’altra delega al Governo intervenie in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali. Si prevede l'”individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un’arte, un mestiere o una professione”. Tra gli altri principi: determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali; semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale; riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, amministrativo e penale (per la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali), con riguardo ai poteri del soggetto contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione.

PIÙ FACILE PARTECIPARE AD APPALTI Per la partecipazione ai bandi e al concorso per l’assegnazione di incarichi e appalti privati, si apre alla possibilità di costituire reti, di partecipare a reti di imprese, sotto forma di reti miste, con accesso alle relative provvidenze, e di costituire consorzi stabili professionali. In particolare, si riconosce ai soggetti che svolgono attività professionale a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità: di costituire reti di esercenti la professione estendendo ad essi la possibilitàdi partecipare a reti di imprese, in forma di reti miste; di costituire consorzi stabili professionali; di costituire associazioni temporanee professionali. Inoltre il ddl punta ad aumentare la partecipazione degli autonomi agli appalti pubblici. Si stabilisce che le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l’assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

INTERVENTO SULLE TAGESMUTTER DI BOLZANO (DA SETTEMBRE) Stop, dal 1° settembre 2017, all’applicazione delle aliquote contributive relative ai rapporti di lavoro di collaborazione domestica per gli assistenti domiciliari allinfanzia (le cosiddette tagesmutter), qualificati o accreditati presso la Provincia autonoma di Bolzano. Corretta, come ha spiegato Marialuisa Gnecchi (Pd) firmataria dell’emendamento approvato, “l’erronea valutazione” che aveva portato, al momento dell’approvazione della Finanziaria 2007, a introdurre una disposizione in base alla quale si consentiva alle donne che, nella provincia di Bolzano, si prendono cura dei bambini presso la propria abitazione (le cosiddette tagesmutter, o mamme per un giorno), di essere iscritte alla gestione previdenziale dei collaboratori domestici anziché a quella dei lavoratori dipendenti alla quale apparterrebbero in assenza di una specifica disposizione. In quel modo, si intendeva rendere meno oneroso per le famiglie il ricorso a quella specifica forma di assistenza all’infanzia ma, con l’andare del tempo, ci si è resi conto che la ridotta contribuzione richiesta per l’iscrizione alla forma previdenziale dei collaboratori domestici avrebbe generato trattamenti pensionistici eccessivamente bassi.

 CHI SCRIVE I DECRETI ATTUATIVI Il decreto attuativo della delega in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi è adottato su proposta del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il dlgs in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi e di ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata e quello in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali sono adottati, invece, su proposta del ministro del Lavoro. Solo per quest’ultimo dovrà essere sentita la Conferenza Stato-Regioni.

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Voucher e appalti, approvata la soppressione: impegno per nuovi strumenti sul lavoro accessorio

Il disegno di legge di conversione, approvato alla Camera, prevede all’articolo 1 la soppressione della disciplina del lavoro accessorio, prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del decreto legge), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017. I dubbi circa la disciplina da applicare durante la fase transitoria sono stati chiariti con un comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del 21 marzo 2017, che ha specificato che l’utilizzo dei buoni, nel periodo transitorio, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto.

Viene, inoltre, modificata la disciplina della responsabilità solidale negli appalti al fine di elevare ulteriormente l’efficacia delle tutele in favore dei lavoratori in coerenza con la recente evoluzione della disciplina in materia di contratti pubblici L’articolo 2dispone l’abrogazione delle disposizioni dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 276/2003 relative: a) alla possibilità, per i contratti collettivi, di derogare al principio della responsabilità solidale tra committente e appaltatore, nel caso in cui, attraverso la contrattazione collettiva, si individuino metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti; b) alla preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore (ferma restando la responsabilità solidale per cui committente e appaltatore sono convenuti in giudizio congiuntamente), ovvero la possibilità di intentare l’azione esecutiva nei confronti del committente solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

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Approvata la legge che tutela i lavoratori autonomi

Approvate alla Camera le misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

Il disegno di legge si compone di due insiemi di norme complementari:

  • introdurre un sistema di interventi finalizzati al rafforzamento delle tutele sul piano economico e sociale per i lavoratori autonomi (Capo I)
  •  sviluppare, all’interno dei rapporti di lavoro subordinato, modalità flessibili di esecuzione delle prestazioni lavorative (smart working), allo scopo di promuovere l’incremento della produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (Capo II).

L’art. 1 individua l’ambito applicativo delle disposizioni della prima parte del provvedimento, riferite ai rapporti nei quali il lavoratore si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, con l’esclusione degli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile (i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia).

Tra le tutele previste per tali lavoratori figurano: le garanzie contro i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi(art. 2);  l’impossibilità per il committente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere senza congruo preavviso, nonché imporre clausole con le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla richiesta di pagamento, o ancora il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta (art. 3); il riconoscimento al lavoratore autonomo del diritto di utilizzazione economica relativa ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell’esecuzione del contratto, salvo il caso in cui l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata (art. 4).

L’art. 5, inserito al Senato, reca una delega al Governo in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni ordinistiche. Nel corso dell’esame della XI Comm. la disposizione è stata significativamente modificata circoscrivendone l’oggetto alla sola possibilità di rimettere alle professioni organizzate in ordini e collegi atti di pubbliche amministrazioni, laddove sia assicurata la terzietà dei professionisti incaricati e l’esclusione di potenziali situazioni di conflitto di interessi, nonché il rispetto della tutela dei dati personali nell’esercizio di tali funzioni. Con un articolo aggiuntivo (14-bis) è stato integrato il testo licenziato dal Senato con la disciplina delle procedure di adozione dei decreti delegati dell’articolo 5, così come degli articoli 6 e 10 ed il relativo meccanismo di coinvolgimento dei rispettivi livelli istituzionali.

L’art. 6 reca un’altra delega finalizzata al rafforzamento delle prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini e a collegi, a valere sulle risorse di detti enti e finanziati da apposita contribuzione aggiuntiva, per coloro che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla loro volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie. Nel corso di esame presso la XI Commissione è stata introdotta un’ulteriore delega finalizzata a incrementare le prestazioni a favore degli iscritti alla gestione separata INPS, finanziate da un incremento delle quote contributive, in materia di maternità e malattia.

Con l’art. 6-bis, anch’esso introdotto dalla XI Comm., si determinano le condizioni per rendere strutturale la Dis-Coll, ovvero l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Con gli artt. 7 e 8 si dispongono una serie di misure di carattere fiscale, sociale e di deducibilità delle spese di formazione. Mentre l’art. 9 reca disposizioni volte a favorire l’accesso dei lavoratori autonomi alle informazioni sul mercato e ai servizi di politica attiva del lavoro.

L’art. 10 delega il Governo al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali e l’art. 11 reca una serie di misure per facilitare la partecipazione dei professionisti  alle gare e ai bandi indetti dalle pubbliche amministrazioni.
Gli artt. 12 e 13 prevedono rispettivamente l’eliminazione dell’obbligo di astensione dall’attività lavorativa per potere usufruire dell’indennità di maternità nel periodo di congedo obbligatorio e l’introduzione di ulteriori misure per la tutela della maternità, della malattia e dell’infortunio.

L’art. 14, chiarisce che l’elemento caratterizzante della collaborazione coordinata è costituito dall’autonoma organizzazione del lavoro da parte del collaboratore, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, in linea con quanto previsto al riguardo dall’articolo 2 del decreto legislativo n.?81 del 2015.

 

Come detto, le disposizioni del Capo II, disciplinano il lavoro agile (smart working), chiarendo in primo luogo che tale istituto non costituisce una nuova tipologia contrattuale, ma solo una particolare modalità di svolgimento della prestazione di lavoro subordinato, basata sulla flessibilità di orari e di sede e caratterizzata, principalmente, da una maggiore utilizzazione degli strumenti informatici e telematici e delle possibilità tecnologiche esistenti, nonché dall’assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori dei locali aziendali (art. 15).  Le modalità di redazione dell’accordo relativo al lavoro agile, il suo contenuto nonché le modalità di formalizzazione del recesso sono regolate dall’art. 16, mentre l’art. 17 disciplina il trattamento economico e normativo del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, stabilendo che questi abbia diritto ad un trattamento non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva. Il successivo art. 18 disciplina l’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori per l’individuazione delle condotte che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, mentre l’art. 19dispone che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore, consegnando annualmente al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza una informativa scritta che individua i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. L’art. 20, infine, dispone, la comunicazione obbligatoria dell’accordo per lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità di lavoro agile e delle sue modificazioni al Centro per l’impiego territorialmente competente e il diritto del lavoratore alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti dai rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dell’azienda.

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Legge di bilancio 2017, le politiche per il lavoro

La sintesi degli interventi sulla base del testo approvato alla Camera. La legge è ora all’esame del Senato che potrebbe apportare modifiche

Proroga degli sgravi contributivi
Prevista una proroga dei benefici contributivi per incentivare le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore fino al 31 dicembre 2017 (in luogo del 31 dicembre 2016).

Destinati 27 milioni di euro per il 2017 per finanziare le risorse per i percorsi formativi rivolti al contratto di apprendistato richiamato e per i percorsi formativi rivolti all’alternanza scuola lavoro.

Incremento di 15 milioni di euro annui del finanziamento del beneficio consistente nella riduzione contributiva per i datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà (ad essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro).

Finanziamento per un importo di 30 milioni di euro per il 2017 delle misure di sostegno al reddito (in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente) per i lavoratori dei call-center.

Rafforzata la detassazione dei premi di produttività e welfare aziendale
L’importo massimo dei “premi di produttività” , nonché delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, a favore dei lavoratori dipendenti privati che beneficiano della tassazione al 10 per cento passa da 2 mila a 3 mila euro e può arrivare fino a 4 mila in caso di coinvolgimento paritetico dei dipendenti nell’organizzazione del lavoro (rispetto ai 2.500 euro di oggi). Viene inoltre ampliata la platea dei beneficiari: sale da 50 mila a 80 mila euro lordi annui il limite di reddito da lavoro dipendente per avere diritto alla tassazione agevolata dei premi.

Rafforzate anche le misure di welfare aziendale: introdotta la possibilità per i lavoratori di fruire, in sostituzione del premio di produttività tassato al 10 per cento, anche di beni e servizi, tra cui la concessione dell’uso di un alloggio, l’utilizzo di un’auto a uso promiscuo, la concessione di prestiti a tassi agevolati e i servizi di trasporto ferroviario gratuito. Inoltre non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente, e sono quindi esclusi da ogni forma di imposizione, i contributi alle forme pensionistiche complementari e i contributi di assistenza sanitaria (anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di deducibilità), nonché il valore di azioni offerte alla generalità dei dipendenti, anche se ricevute per un importo complessivo superiore a quello escluso dal reddito da lavoro dipendente ai fini Irpef. Esclusi inoltre dalla base imponibile Irpef i contributi e i premi versati dal datore di lavoro (in favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti), per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita o il rischio di una malattia grave, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente.

Sgravi contributivi per nuove assunzioni dopo alternanza scuola-lavoro o apprendistato
Gli imprenditori che decidono di assumere a tempo indeterminato, anche in apprendistato, gli studenti che hanno svolto presso la loro azienda l’attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato potranno beneficiare dell’esonero del versamento dei complessivi contributi previdenziali a proprio carico. Lo sgravio si applica ai nuovi contratti decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

Penalizzazioni delocalizzazione call center
Innanzitutto, l’ambito di applicazione delle norme viene esteso a tutti i call center, indipendentemente  dal numero dei lavoratori occupati.

La delocalizzazione dell’attività di call center dovrà essere comunicata prima del trasferimento, oltre che al Ministero del lavoro e al Garante per la protezione dei dati personali, anche all’Ispettorato nazionale del lavoro e al Ministero dello sviluppo economico, indicando a quest’ultimo le numerazioni messe a disposizione del pubblico per il servizio delocalizzato. Per ciascuna comunicazione omessa o tardiva si applica una sanzione amministrativa di 150mila euro, mentre per gli operatori che hanno già delocalizzato viene confermata la precedente sanzione, pari a 10mila euro per ciascun giorno di violazione. Stop, inoltre, a  qualsiasi beneficio, anche fiscale o previdenziale, per gli operatori economici che delocalizzano – successivamente all’entrata in vigore della legge – le attività di call center in paesi extracomunitari.

Dovrà essere, inoltre, garantita nell’ambito della stessa chiamata la possibilità di ricevere il servizio da un operatore collocato nel territorio nazionale o dell’Unione europea, pena una sanzione amministrativa pari a 50.000 euro per ogni giorno di violazione ed è stato introdotto un obbligo di comunicazione della localizzazione del call center.

Inoltre, nell’ambito delle gare di appalto, per le amministrazioni aggiudicatrici l’offerta migliore dovrà essere definita al netto delle spese del personale. Introdotto, infine, l’obbligo di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione.

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Meno tasse sul lavoro stabile, più attenzione alle pensioni

Nella legge di stabilità 2016 ci sono molti interventi che riguardano il mondo del lavoro e, in misura inferiore, il settore pensionistico (che sarà oggetto di una complessiva riforma nel corso del prossimo anno). Dal rinnovo delle decontribuzioni per le assunzioni stabili, agli sgravi Irap per i lavoratori stagioneli (importante per settori come il turismo); dal rifinanziamento della cassa integrazione all’intervento per la salvaguardia di altri 26mila esodati; dall’avvio della flessibilità pensionistica con il part-time, all’estensione della no-tax area.

TUTTI GLI INTERVENTI PER LAVORO E PENSIONI NELLA LEGGE DI STABILITA’ 2016

AMMORTIZZATORI SOCIALI –  Disposto il rifinanziamento di 250 milioni di euro, per il 2016, degli ammortizzatori sociali in deroga (18 milioni destinati alla cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca).

DECONTRIBUZIONE PER ASSUNZIONI – Continueranno gli sgravi per chi assume con contratto a tutele crescenti o stabilizza i contratti a termine. Lo sconto sui contributi (con l’esclusione dei premi e contributi Inail), dopo la fase di emergenza dello scorso anno, che richiedeva un incentivo decisamente sostenuto per poter creare nuova occupazione, verrà progressivamente ridotto. Di qui alla fine del 2015 avrà una durata massima di tre anni e un tetto di 8.060 euro. Per i contratti firmati nel 2016 durerà massimo due anni con un taglio al 40 per cento, con la somma scaricabile che scende quindi a 3.250 euro. Dal 2017 la decontribuzione avrà durata massimo di un anno e il tetto sarà di 1.600 euro, fino a quando, nel 2018, il meccanismo dovrebbe essere azzerato.

CONTRATTAZIONE AZIENDALE SU PRODUTTIVITA’ E WELFARE – Prevista l’applicazione, sulla quota di salario di produttività, di partecipazione agli utili dei lavoratori o di welfare derivante dalla contrattazione aziendale, di una aliquota ridotta del 10per cento, per uno sgravio complessivo di circa 430 milioni nel 2016, che sale a 589 milioni nel 2017. La novità è che si amplia la fascia dei beneficiari, comprendendo chi percepisce fino a 50 mila euro lordi annui: anche i quadri, oltre agli impiegati e agli operai, potranno godere dell’agevolazione fiscale.

SGRAVI IRAP PER LAVORATORI STAGIONALI – Estesa la deducibilità del costo del lavoro dall’imponibile Irap, nel limite del 70 per cento, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo anno di contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

ESODATI – Grazie al recupero dei “risparmi” delle altre salvaguardie, previsto un nuovo intervento, il settimo della serie, a favore degli esodati, cioè di chi, non avendo ancora maturato i requisiti richiesti dalla “legge Fornero”, rischia di restare senza pensione e senza stipendio. Garantito l’accesso al trattamento previdenziale con i vecchi requisiti a un massimo di ulteriori 26.300 soggetti, sia individuando nuove categorie di beneficiari, sia incrementando i contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie, attraverso il prolungamento del termine (da 36 a 60 mesi successivi all’entrata in vigore della riforma pensionistica) entro il quale i soggetti devono maturare i vecchi requisiti. Per effetto di tali disposizioni il limite massimo di soggetti salvaguardati viene stabilito a 172.466.

PENSIONI, PART-TIME E FLESSIBILITA’ –  I lavoratori dipendenti del settore privato che si trovano a tre anni dall’aver maturato i requisiti necessari al pensionamento di vecchiaia potranno concordare con l’azienda un orario ridotto al 50per cento, mantenendo uno stipendio pari a circa il 65per cento rispetto a quello percepito fino a quel momento. La scelta del part-time non comporterà nessuna penalizzazione sulla pensione, perché lo Stato si farà carico dei contributi figurativi. Il datore di lavoro, dal suo canto, dovrà corrispondere in busta paga al lavoratore la quota dei contributi riferiti alle ore non prestate, che si trasformeranno quindi in salario netto.

PENSIONI, NO A INDICIZZAZIONE NEGATIVA – Viene esclusa l’applicazione di un’indicizzazione negativa delle prestazioni previdenziali ed assistenziali: disposto, infatti, che la percentuale di adeguamento dei relativi importi, corrispondente alla variazione nei prezzi al consumo accertata dall’Istat, non possa essere inferiore a zero. Si è ritenuto socialmente insostenibile chiedere ai pensionati la restituzione, anche minima, di una quota della pensione.

PENSIONI, AUMENTA LA NO-TAX AREA – La soglia di reddito entro la quale i pensionati non versano l’Irpef, la cosiddetta “no tax area”, passa, per chi ha più di 75 anni, dagli attuali 7.750 euro a 8.000 euro. Per chi invece ha meno di questa età di passa da 7.500 a 7.750 euro. Si tratta di una misura che nel complesso coinvolge 6 milioni di pensionati.

NO PENALIZZAZIONI PER PENSIONI ANTICIPATE – Estesa al 2016 una misura della scorsa Legge di Stabilità che prevede la cancellazione della penalizzazione dei trattamenti pensionistici anticipati prevista dalla “riforma Fornero”. La misura interessa coloro che sono andati in pensione di anzianità con meno di 62 anni nel triennio 2012-2014.

CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ – Per i contratti di solidarietà di tipo “B” (aziende artigiane) stipulati entro il 14 ottobre 2015 è ripristinata l’integrazione salariale per tutta la loro durata. Mentre per quelli stipulati in data successiva e fino al 30 giugno 2016, la relativa durata è riconosciuta fino al 31 dicembre 2016.

INDENNITA’ DISOCCUPAZIONE CO-CO-PRO – Prorogato a tutto il 2016 l’istituto dell’indennità di disoccupazione per i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).

OPZIONE DONNA – Previsto un monitoraggio annuale del numero di lavoratrici e delle risorse utilizzate per la cosiddetta “opzione donna”, che permette alle lavoratrici l’accesso al trattamento pensionistico anticipato in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un’età pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e a 58 anni e 3 mesi per le autonome, a condizione che optino per il calcolo contributivo integrale, ferma restando la maturazione di questi requisiti entro il 31.12.15. L’obiettivo è quello di prolungare la sperimentazione oltre il 31 dicembre 2015, nel caso in cui si realizzino dei risparmi di risorse. Prevista la trasmissione, entro il 30 settembre di ogni anno, di una relazione alle Camere, da parte del Governo, sulla base dei dati rilevati dall’Inps.

PER I LAVORATORI DELL’AMIANTO – La maggiorazione contributiva per i lavoratori esposti ad amianto si applicherà, ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico, non solo nel corso del 2015, come previsto dalla normativa vigente, ma anche nel corso degli anni 2016, 2017 e 2018.

Istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per le vittime dell’amianto in favore degli eredi delle persone decedute in seguito a malattie legate all’esposizione all’amianto nel corso delle operazioni portuali volte a realizzare la cessazione dell’impiego dell’amianto stesso.

Riconosciuto l’accesso alle prestazioni in favore dei malati di mesotelioma anche agli eredi di chi ha contratto questa patologia per esposizione a familiari impiegati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata e che siano deceduti nel corso del 2015.

INDENNIZZI DANNO BIOLOGICO – A decorrere dal 2016, gli importi degli indennizzi per danno biologico erogati dall’Inail sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta dello stesso presidente dell’Inail, sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai intervenute rispetto all’anno precedente.

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NUOVE ASSUNZIONI

Le assunzioni a tempo indeterminato con gli sgravi contributivi della legge di stabilità sono state pari a 906.044 nei primi nove mesi del 2015. È quanto emerge dal rapporto sul precariato dell’Inps. In particolare, si tratta di 703.890 nuove assunzioni e di 202.154 trasformazioni di contratti a termine.Un’altra buona notizia in campo economico che non ci può appagare, ma che certamente ci stimola a continuare a lavorare al massimo e a guardare con un po’ più di fiducia al futuro. Importante confermare (anche se in misura ridotta) gli sgravi per le nuove assunzioni in legge di stabilità. Un altro indicatore positivo arriva dall’agenzia Moody’s, che ha alzato il giudizio sulle banche italiane tra “negativo” a “stabile”. Negli ultimi anni questo dato era sempre andato in calando.
> Il rapporto dell’Inps sul precariato

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SCUOLA, ASSUNTI MIGLIAIA DI PROF.

Grazie alla riforma della scuola in Emilia Romagna altri 3391 insegnanti da oggi non sono più precari. In Romagna saranno quasi 900 le nuove persone a disposizione della scuola, per potenziare il nostro sistema educativo. Di queste 303 assunzioni riguardano la provincia di Forlì-Cesena, 285 la provincia di Ravenna, 288 quella di Rimini. In tutta Italia sono 50.000 e pochissimi sono i casi di trasferimenti fuori regione. Insomma la promessa di stabilizzazione fatta a migliaia di insegnanti è stata mantenuta e le “deportazioni” denunciate da alcuni detrattori della riforma non ci sono. A regime, saranno 180mila le assunzioni e stabilizzazioni portate a termine. Altro che tagli: sulla scuola si torna a investire, sul serio.

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SCUOLE, IMPRESE, LAVORO, MALTEMPO

Risorse per le “scuole belle”, una norma “salva imprese”, più tutele contrattuali, pre-jobs act, per gli Lsu, risorse per i territori colpiti da calamità. Queste le principali misure contenute nel dl Finanza locale, che oggi ha ricevuto il via libera da parte dell’aula della Camera e che passerà ora al Senato in seconda lettura. Il secondo passaggio non dovrebbe portare ad ulteriori modifiche rispetto a quelle inserite da Montecitorio.
> La sintesi della legge
> Il dossier di approfondimento