Primo via libera da parte della Camera alla proposta di legge di iniziativa parlamentare che dispone il “rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio”. Il testo passa ora all’esame del Senato.
LA ‘SPINTA’ DEL CASO SAMAN
La proposta e’ stata presentata nel luglio del 2021, dopo la notizia del cosiddetto ‘caso Saman’, la ragazza di 18 anni di origini pakistane scomparsa il 1 maggio dello scorso anno da Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Nella relazione introduttiva, Ascari spiega la ncessita’ di colmare una lacuna presente nell’ordinamento italiano: “Saman non ha potuto avere i documenti necessari ed e’ stata costretta a tornare a casa per recuperarli”. La ragazza, infatti, dopo aver denunciato i genitori a seguito del suo rifiuto a contrarre un matrimonio forzato, era stata accolta in una casa rifugio, ma i documenti erano rimasti nella casa della famiglia. “Non avere i documenti e’ un doppio colpo per queste donne: da una parte si sentono abbandonate dallo Stato in cui vivono e dall’altra hanno il timore di essere rimandate nel loro Paese, ritrovandosi cosi’ sottomesse e senza via di fuga”.
PERMESSO DI SOGGIORNO A VITTIME MATRIMONIO FORZATO
Il testo, che si compone di un unico articolo, mira ad includere il reato di matrimonio forzato (art. 558-bis del codice penale) nell’elenco dei reati che prevedono il rilascio del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica, disciplinato dall’articolo 18-bis del testo unico immigrazione.
L’articolo 558-bis c.p. (introdotto con la legge sul Codice Rosso) punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque con violenza o minaccia costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile; approfittando delle condizioni di vulnerabilita’ o di inferiorita’ psichica o di necessita’ di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorita’ derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile. L’evento del reato consiste nella contrazione del matrimonio o dell’unione civile.
La disposizione penale stabilisce che il reato e’ punito anche quando il fatto e’ commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. La pena e’ aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto ed e’ da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici. L’articolo 18-bis del testo unico immigrazione, prevede il rilascio del permesso di soggiorno alle vittime di atti di violenza in ambito domestico.
La finalita’ del permesso di soggiorno e’ consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza. Il permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica reca la dicitura “casi speciali” e ha la durata di un anno. Alla scadenza puo’ essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.
Con le nuove disposizioni, il permesso di soggiorno e’ riconosciuto anche alle vittime di matrimonio forzato, di conseguenza anche chi e’ condannato per aver commesso tale reato puo’ incorrere nella revoca del permesso di soggiorno e nell’espulsione.
PRESUPPOSTI PER RILASCIO PERMESSO SOGGIORNO
La disposizione, che ricalca il contenuto dell’articolo 18 del testo unico, relativo al soggiorno per motivi di protezione sociale, prevede il rilascio di un permesso di soggiorno allo straniero in presenza dei seguenti presupposti: Devono essere riscontrate violenze domestiche o abusi nei confronti di uno straniero nel corso di operazioni di polizia, indagini o procedimenti penali per uno dei seguenti reati: maltrattamenti contro familiari e conviventi; lesioni personali, semplici e aggravate; mutilazioni genitali femminili; sequestro di persona; violenza sessuale; atti persecutori nonche’ per uno qualsiasi dei delitti per i quali il codice di procedura penale prevede l’arresto obbligatorio in flagranza.
In alternativa alle operazioni di polizia, indagini o procedimenti penali, le violenze domestiche o gli abusi possono anche emergere nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell’assistenza delle vittime di violenza.
Da tali operazioni, indagini, procedimenti e interventi assistenziali deve emergere che il tentativo di sottrarsi alla violenza ovvero la collaborazione alle indagini preliminari o al procedimento penale espongono l’incolumita’ della persona offesa straniera ad un concreto ed attuale pericolo. In presenza di questi presupposti si apre un procedimento che contempla la proposta o il parere favorevole dell’autorita’ giudiziaria procedente al questore di rilascio del permesso di soggiorno.
Nel caso in cui le violenze o gli abusi emergano nel corso di indagini penali, sara’ l’autorita’ giudiziaria a comunicare al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno, con particolare riferimento alla gravita’ e attualita’ del pericolo per l’incolumita’ personale; se, invece, la segnalazione proviene dai servizi sociali o anche dai centri antiviolenza, la sussistenza dei presupposti sara’ valutata dal questore sulla base della relazione redatta dagli stessi servizi.
Anche in questo caso e’ obbligatorio il parere dell’autorita’ giudiziaria competente. A conclusione del procedimento il questore rilascia il permesso di soggiorno se ne ricorrono i presupposti.