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Immigrazione PrimoPiano

Immigrazione e sicurezza: diritti e doveri più chiari per accoglienza e integrazione

Abbiamo approvato alla Camera un decreto importante in materia di immigrazione: si potenziano gli strumenti in essere e si mette in campo una strategia organica per affrontare il fenomeno della gestione dei flussi. L’obiettivo è garantire l’accoglienza e l’asilo a chi ne ha effettivo diritto e rendere efficaci le espulsioni e i rimpatri di chi non ne ha i requisiti. Evitando le lunghe attese che spesso finiscono col mortificare la dignità umana delle persone e aumentare il rischio di favorire comportamenti criminosi.

NUOVE SEZIONI SPECIALIZZATE NEI TRIBUNALI Sezioni specializzate nei tribunali, competenti a decidere sulle richieste di protezione internazionale e sulle controversie relative all’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’autorità che individua lo Stato competente all’esame delle domande di protezione internazionale. Più in dettaglio, le sezioni vengono istituite nei tribunali ordinari del luogo in cui ha sede la Corte d’appello e saranno 26 in tutto. Quanto alla copertura finanziaria, invece, si specifica che per attuare le disposizioni dell’articolo 1 si provvede nell’ambito delle “risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili” e senza nuovi e maggiori oneri per lo Stato. Spetta al Csm, poi, provvedere con delibera all’organizzazione delle sezioni specializzate, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Il dl chiarisce anche che la competenza a decidere va alla sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato. Mentre sotto il profilo delle conoscenze richieste ai magistrati si prevede una formazione specifica, fornita dalla Scuola superiore della magistratura in collaborazione con l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (Easo). Va detto, peraltro, che i restanti ambiti relativi al diritto dell’immigrazione, fuori dal terreno della protezione internazionale, restano divisi tra giudice di pace, giudice amministrativo e giudice ordinario.

PROCEDIMENTO PIÙ RAPIDO, NESSUN APPELLO, UDIENZA IN CASI CIRCOSCRITTI Resta il procedimento davanti alla Commissione territoriale la prima tappa per l’ottenimento di una protezione internazionale da parte del migrante. Si tratta di una fase di tipo amministrativo che include l’audizione del richiedente asilo e, salvo che il richiedente opponga ragioni di privacy, prevede la videoregistrazione del colloquio svolto, con mezzi audiovisivi e con trascrizione in lingua italiana. Dopo la decisione della Commissione territoriale, come del resto già previsto, il migrante può rivolgersi al giudice. Sull’iter che si avvia a questo punto in sede giurisdizionale, però, il dl Migranti interviene in misura consistente per rendere la procedura più rapida che in passato. In particolare, la videoregistrazione già realizzata e il relativo verbale di trascrizione vengono resi disponibili all’autorità giudiziaria. La Commissione territoriale è, inoltre, tenuta a trasmettere l’intera documentazione acquisita, comprese le informazioni raccolte sulla situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza del migrante che chiede protezione in Italia. Si stabilisce, poi, che il procedimento, un tempo trattato con rito sommario di cognizione, sia trattato in camera di consiglio.

Il testo originario del dl prevedeva casi tassativi, di fatto molto limitati, per l’udienza e dunque per il contraddittorio. La versione approvata stabilisce che il giudice disponga l’udienza anche quando la videoregistrazione fatta nella fase precedente non è disponibile, oppure su motivata richiesta del migrante nel ricorso introduttivo, se il migrante stesso ritiene la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione. Una revisione che di fatto allarga gli spazi per il contraddittorio e, quindi, per l’esercizio del diritto di difesa, ma secondo alcune forze politiche opera in modo insoddisfacente, perché poco chiaro o soltanto parziale. Molto discussa, del resto, è stata anche l’eliminazione del grado d’appello nelle controversie in questione. Un punto, questo, contestato in alcuni interventi nel ciclo di audizioni svolto al Senato, ma che non è stato ritoccato. Il testo approvato esclude, dunque, per il richiedente asilo un reclamo dopo la decisione del giudice. Resta salvo, invece, il ricorso per Cassazione. Novità anche nella composizione dell’organo giudicante. Un emendamento approvato al Senato ha aperto in parte alla competenza collegiale, specificando che per la trattazione della controversia “è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio”. Il collegio stesso decide in camera di consiglio “quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione”, per controversie sulla protezione internazionale e per l’impugnazione dei provvedimenti emessi per la determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale.

NOTIFICHE DI ATTI AL MIGRANTE. IL RUOLO DEL RESPONSABILE DEI CENTRI Tra gli aspetti trattati dal decreto, anche il regime delle notificazioni di atti al migrante che ha chiesto protezione internazionale. Se quest’ultimo si trova in un centro o in una struttura di accoglienza, le notificazioni sono dirette al centro o alla struttura. Spetta, poi, al responsabile del centro consegnare al destinatario il documento informatico, sottoscritto con firma digitale, e dare comunicazione dell’avvenuta notificazione alla Commissione territoriale. Diverso il caso del migrante che si trova fuori dai centri, per cui la notificazione ha luogo nell’ultimo domicilio comunicato, a meno che non sia irreperibile, nel qual caso si provvede in questura. In quest’ultima ipotesi, decorsi venti giorni dalla trasmissione dell’atto alla questura da parte della Commissione territoriale – mediante messaggio di posta elettronica certificata – la notificazione si intende fatta.

RISCHIO ECCESSI DI CONTROVERSIE, NOVITÀ SULLA PROCURA ALLE LITI Tra le norme approvate, rientra anche la previsione secondo cui la procura alle liti per la proposizione del ricorso per Cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, dopo la comunicazione del decreto che si intende impugnare. L’intento è, in questo caso, quello di arginare il rischio di un eccessivo aumento dei ricorsi per Cassazione, a seguito dell’eliminazione dell’appello. Un intervento che si spiega a partire dal fatto che spesso, una volta conferita la procura, questa è mantenuta per tutti i gradi di giudizio. Il che potrebbe, questo il timore alla base dell’approvazione della norma, spingere a ricorsi meramente dilatori.

 IMPUGNAZIONI DEI PROVVEDIMENTI DELL’UNITÀ DUBLINO Per quanto riguarda i provvedimenti adottati dall’Unità Dublino, che fa capo al Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno e ha competenza per la determinazione dello Stato che deve esaminare la domanda di protezione internazionale, il dl Migranti stabilisce che contro le decisioni di trasferimento è ammesso il ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione che decide, se non diversamente disposto, secondo il rito camerale. Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione di trasferimento. Viene disciplinata, inoltre, la sospensione degli effetti della decisione di trasferimento.

IMPIEGO DI MIGRANTI PER ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ SU BASE VOLONTARIA Via libera all’impiego del migrante in attività di pubblica utilità per le collettività locali, purché su base volontaria. Una possibilità che si realizza con il coinvolgimento di prefetti, comuni e organizzazioni del terzo settore.

ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE DEL MIGRANTE Il testo approvato include l’obbligatoria iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente del richiedente protezione internazionale che non vi risulti già iscritto individualmente. La disposizione introdotta pone anche l’obbligo del responsabile della convivenza di comunicare entro venti giorni all’ufficio dell’anagrafe la variazione della convivenza.

INTERVENTI SUL PERSONALE, DA MAGISTRATURA A ESPERTI DI PEDAGOGIA E MEDIATORI Diverse le norme che intervengono sul personale a vario titolo coinvolto nell’iter della protezione internazionale. Al Consiglio superiore della magistratura spetta il compito di predisporre un piano straordinario di mobilità extradistrettuale per la destinazione di un maggior numero di magistrati alle sezioni specializzate. Da realizzare anche il potenziamento degli organismi amministrativi con l’assunzione di personale qualificato da impiegare nelle commissioni territoriali e in quella nazionale. E saranno assunti funzionari della professionalità giuridico-pedagogica, di servizio sociale e di mediatore culturale per sostenere interventi educativi e programmi di inserimento lavorativo. Inclusa nel testo anche una disposizione che incrementa il contingente di personale locale delle sedi diplomatiche e consolari nel continente africano.

DAI VECCHIE CIE AI NUOVI CENTRI DI PERMANENZA PER I RIMPATRI Addio ai Centri di identificazione ed espulsione e via libera, invece, ai Centri di permanenza per i rimpatri. Un nuovo modello, per strutture più piccole rispetto alle precedenti, più numerose sul territorio nazionale e localizzata vicino agli aeroporti. In questo modo, il testo intende superare i vecchi e discussi centri e affrontare il problema del sovrannumero dei migranti lì presenti e delle limitate garanzie sul piano dei diritti fondamentali.

TRATTENIMENTO DEL MIGRANTE PER IL RESPINGIMENTO Non solo in caso di espulsione, come già previsto, ma anche in caso di provvedimento di respingimento il migrante che ha presentato domanda di protezione internazionale viene trattenuto nel centro dove è ospitato, quando vi siano fondati motivi di ritenere che la domanda sia stata presentata solo per ritardare o impedire l’esecuzione del respingimento stesso. La norma, come spiegato nella relazione tecnica, va intesa come logica conseguenza della vicinanza tra espulsioni e respingimenti, che mostrano “omogeneità contenutistica e funzionale”. L’obiettivo dichiarato è, in entrambi i casi, quello di evitare il rischio di fuga di persone che possano aver presentato richieste “pretestuose e strumentali”.

Proprio in tema di trattenimenti, il testo approvato stabilisce anche la partecipazione del richiedente ai procedimenti di convalida mediante collegamento audiovisivo. Un aspetto, questo, criticato da una parte delle opposizioni, per le quali la disposizione impedirebbe al giudice di esaminare il richiedente nel luogo in cui si trova e, quindi, di verificarne le condizioni di accoglienza. Non solo, ma costringerebbe il difensore – questo il timore – a scegliere tra due ipotesi solo in parte soddisfacenti: presenziare alla convalida con il migrante assistito oppure, invece, con il giudice che deve decidere.

RITO ABBREVIATO A ESPULSIONI PER ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA NAZIONALE E TERRORISMO Il testo approvato include la previsione del rito abbreviato per la definizione dei ricorsi contro i provvedimenti di espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale e per motivi di prevenzione del terrorismo.

IDENTIFICAZIONE DEGLI STRANIERI IRREGOLARI, PUNTI DI CRISI E RISCHIO DI FUGA In base al dl i migranti irregolari rintracciati sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare vengono condotti in appositi punti di crisi nei centri di prima accoglienza e lì identificati, attraverso il rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico. Gli stessi migranti devono poter ottenere informazioni sulle procedure di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell’Ue e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito.

Il testo include, poi, la previsione secondo cui il reiterato rifiuto di sottoporsi al rilevamento costituisce rischio di fuga e può giustificare l’adozione della misura di trattenimento presso un Cpr. Un’indicazione, questa, criticata da chi ha ritenuto il rischio di fuga soltanto presunto.

BANCHE DATI E SCAMBIO DI INFORMAZIONI Quanto alle informazioni disponibili su ingressi, soggiorni irregolari e procedimenti per la protezione internazionale, il provvedimento include l’interconnessione del sistema informativo automatizzato del Dipartimento della pubblica sicurezza con le banche dati delle forze di polizia e con il sistema per la gestione dell’accoglienza, istituiti presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno.

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Legalità PrimoPiano

Sicurezza, col nuovo decreto più potere ai sindaci e misure anti-degrado

È molto importante il decreto che abbiamo votato alla Camera a proposito di sicurezza e contrasto al degrado urbano. Un testo a cui assieme ai miei colleghi della commissione Affari costituzionali ho lavorato intensamente in queste settimane e che ora va al Senato per l’ok definitivo.

Si prevede l’istituzione di un daspo urbano sul modello di quello adottato per gli stadi; nuove misure contro i writers; divieto di accesso ai pub e agli altri locali pubblici per chi è stato condannato per droga; l’arresto in flagranza differita; più strumenti ai sindaci per ordinanze in materia di sicurezza con particolare riferimento agli orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche; norme più chiare sulle occupazioni abusive di immobili. Azioni concrete che potranno essere adottate anche in ambito locale.

> Il dossier di approfondimento

OK A TURNOVER POLIZIA LOCALE: 80% DA QUEST’ANNO Via libera ai Comuni in regola con i saldi di finanza pubblica di assumere personale di polizia locale già nel 2017 in sostituzione di quello cessato dal servizio. In particolare, si consente ai Comuni di assumere personale di polizia locale a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente all’80% della spesa relativa allo stesso personale cessato nell’anno precedente per il 2017 e 100% per il 2018. Rimane l’obbligo di non superare il tetto della spesa di personale stabilito dalla normativa in vigore. Con l’intervento, in sostanza si consente di anticipare dal 2019 al 2017 il ritorno alla disciplina prevista a regime nel 2014 e sospesa per il triennio 2016-18. L’intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, ma “solo una mera ricomposizione tra le voci di spesa dei bilanci degli enti sottoposti agli obiettivi del pareggio di bilancio”, spiega la relazione tecnica.

EQUO INDENNIZZO PER LA MUNICIPALE (MA NO PENSIONE PRIVILEGIATA) Ok all’equo indennizzo per la polizia municipale così come al rimborso delle spese di degenza per causa di servizio. La modifica approvata prevede l’allargamento dei benefici alla municipale dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, ma non la pensione privilegiata. Gli oneri previsti sono stabiliti in 2,5 milioni l’anno dal 2017.

7 MLN A COMUNI PER TELECAMERE. 30 PER 2018-19 L’aula della Camera ha poi approvato un emendamento in base al quale si stabilisce che “per l’istallazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l’anno 2017 e di 15 per ciascuno degli anni 2018 e 2019”. Sarà un decreto del ministero dell’Interno, di concerto con il Mef, a definire le modalità presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati e i criteri di ripartizione delle risorse.

POSSIBILI SCONTI IMU-TASI PER VIDEOSORVEGLIANZA CON VIDEO-ALERT Approvato un emendamento per favorire la diffusione di telecamere di sorveglianza innovative prevedendo benefici fiscali per chi si fa carico dell’investimento. La norma, contenuta in un emendamento a prima firma Domenico Menorello (Ci) e modificata dalle commissioni, stabilisce che i Comuni possano deliberare detrazioni Imu o Tasi per categorie specifiche che si fanno carico dell’investimento. La categorie sono: enti gestori di edilizia residenziale, amministratori di condomini, imprese, anche individuali, dotate di almeno dieci impianti, nonché associazioni di categoria ovvero consorzi o comitati costituiti fra imprese, professionisti o residenti. Il beneficio però non sarà per tutti i sistemi di sorveglianza, ma solo quelli tecnologicamente avanzati, cioè dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze dellordine o di istituti di vigilanza convenzionati.

TORNA FLAGRANZA DIFFERITA PER REATO DA STADIO (E NON SOLO) Torna l’arresto con flagranza differita per chi commette reati da stadio. La misura era scaduta il 30 giugno 2016. Con la modifica approvata la possibilità sarà in vigore dall’entrata in vigore del dl fino al 30 giugno 2020. L’arresto legato a reati in occasione di manifestazioni sportive sarà quindi considerato in flagranza anche se effettuato dopo 48 ore dai fatti.

ANCHE PER MANIFESTAZIONI DI PIAZZA Ok alla possibilità di arresto in flagranza differita anche per le manifestazioni di piazza. Nello specifico, con l’emendamento frutto di una riformulazione di un emendamento a prima firma Mara Carfagna (FI), si prevede che “nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l’arresto, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in flagranza” l’arrestato “sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le 48 ore dal fatto”. In sostanza, quindi, si allarga la possibilità della flagranza differita (che lo stesso dl ha reintrodotto per i reati da stadio, di cui abbiamo già parlato) per le manifestazioni di piazza. Anche per questa fattispecie la norma entra in vigore con la legge fino al 30 giugno 2020.

DASPO SPACCIATORI VICINO A SCUOLE Allargato il Daspo per gli spacciatori. Il provvedimento originaria prevedeva che il questore può disporre il divieto di accesso ai locali pubblici o a esercizi analoghi, o lo stazionamento nelle immediate vicinanze dove si è commesso il reato di spaccio (certificato con sentenza definitiva o confermata in grado di appello). La modifica intervenuta ha compreso tra i luoghi interessati al Daspo anche quelli vicino a scuole, plessi scolastici e sedi universitarie. Il divieto di accesso – è stato specificato – è disposto individuando modalità applicative con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario.

DM VIMINALE SU ACCESSO BANCHE DATI A MUNICIPALE. MA SENZA ONERI Il decreto del ministro dell’Interno che dovrà determinare i criteri per favorire il rafforzamento della cooperazione, informativa e operativa, tra le Forze di polizia e la Polizia municipale (già presente nel provvedimento) dovrà riguardare anche l’accesso alle banche dati. Lo prevede un emendamento al dl Sicurezza delle commissioni Giustizia e Affari costituzionali approvato in aula alla Camera. Un altro dm, sempre dell’Interno, definirà i livelli di accesso alle bacnhe dati anche per “assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria”.

OK A CONCORSI PER 112 MA SE IN REGIONE NON C’È MOBILITÀ Ok a bandi regionali per l’assunzione di personale per la gestione del numero unico europeo 112 per le emergenze, ma solo se in Regione non c’è personale in mobilità che possa assolvere al compito. Nello specifico, si prevede che per le attività connesse al numero unico europeo 112, le Regioni che hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio possono bandire concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato (in rapporto al numero di abianti). Le procedure concorsuali sono, però, “subordinate alla verifica dell’assenza di personale in mobilità o in esubero nell’ambito della medesima amministrazione con caratteristiche professionali adeguate alle mansioni richieste”.

PATTI SICUREZZA PIÙ LARGHI Rivisti, e allargati, gli obiettivi dei Patti per la sicurezza, quelli sottoscritti tra il prefetto e il sindaco, su proposta del ministro dell’Interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, per individuare epecifici interventi per la sicurezza urbana. Tra gli obiettivi rintrano: prevenzione e contrasto (quest’ultima fattispecie è stata aggiunta) dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, anche coinvolgendo (ed è un’altra novità), mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell’arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini, nonché attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza; promuovere l’inclusione, della protezione e della solidarietà sociale mediante azioni e progetti per l’eliminazione di fattori di marginalità, anche valorizzando la collaborazione con enti o associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalità del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. E ancora: promozione del rispetto del decoro urbano anche nelle arre in cui insistono plessi scolastici e sedi universitarie, oltre che musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali a prescindere dal flusso turistico di cui sono interessati.

RIMODULATO (A RIBASSO) STOP LICENZA A CHI VENDE ALCOL A MINORI Rimodulati termini della sospensione della licenza per chi non rispetta, per più volte, il divieto di vendita di alcolici ai minorenni. La normativa attuale prevede che se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi. Con un emendamento approvato nelle commissioni, a firma Pd, si stabilisce che la sospensione può avere una durata da 15 giorni a tre mesi.

POSSIBILE SOSPENSIONE LICENZA IN LOCALI ‘PERICOLOSI’ Il questore potrà sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Con la modifica intervenuta alla Camera, si estende il potere del questore di sospensione della licenza, attualmente rivolto ai pubblici esercizi, anche agli esercizi di vicinato.

MULTE (SALATE) PER PARCHEGGIATORI ABUSIVI, MA NIENTE CARCERE Fino a 3.500 euro di multa per i parcheggiatori abusivi, che possono arrivare a 7mila in caso di reiterazione o se sono impiegati minori. Lo prevede un emendamento al dl Sicurezza approvato in aula alla Camera. La modifica approvata, presentata dalla commissione Giustizia, prevede nello specifico la sanzione amministrativa da 1.000 a 3.500 per chi svolge l’attività di parcheggiatore abusivo. Se nell’attività sono impiegati minori o in caso di reiterazione la sanzione è raddoppiata. In ogni caso scatta la confisca delle somme percepite attraverso l’attività. Escluso (anche se richiesto da più parti) il carcere.

MENO SEVERITÀ SE IN CASA OCCUPATA C’È MINORE Meno severità per chi occupa case se sono presenti minorenni o persone meritevoli di tutela. L’aula della Camera ha approvato un emendamento, a firma Pd, al dl Sicurezza che interviene su un decreto del 2014 sull’emergenza abitativa (riguardava pure Expo). Il provvedimento del 2014 aveva disposto che chi occupa abusivamente un immobile senza titolo non possa chiedere la residenza nè l’allacciamento a pubblici servizi (cioè acqua, luce, gas, telefonia) in relazione all’immobile stesso. Inoltre, sempre in relazione agli occupanti, si era stabilita l’impossibilità di partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della stessa natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell’occupazione abusiva. Con il dl Sicurezza si sancisce che il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, può dare disposizioni in deroga a queste previsioni.

NO INTERVENTO SU SLOT Non è passato l’emendamento al dl Sicurezza che avrebbe assegnato al sindaco la competenza sugli orari di apertura delle sale giochi. Nello specifico, la proposta di modifica avrebbe previsto che le ordinanze del sindaco, per superare “situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana”, sarebbero potute intervenire in materia di orari di apertura delle sale gioco. Le ordinanze sarebbero potute intervenire anche sull’orario di esercizio delle slot machine qualora fossero posizionate in luoghi diversi dalle sale gioco, tipo in un bar. E ancora, la proposta di modifica avrebbe previsto la possibilità di limitare, attraverso regolamenti comunali, la distribuzione sul territorio delle sale “attraverso l’imposizione di distanze minime da scuole o altri luoghi frequentati da minori”.

E NIENTE CODICE IDENTIFICATIVO POLIZIA Presentato eppoi ritirato l’emendamento per introdurre il codice identificativo sulle divise della polizia. Il codice non sarebbe stato personale (non sarebbe stato possibile risalire al singolo poliziotto), ma avrebbe permesso di riconoscere il reparto di appartenenza (formato da circa 40 uomini, variabile a seconda dei casi). La norma avrebbe stabilito anche il divieto al personale in servizio di ordine pubblico di usare caschi e uniformi assegnati ad operatori di altri reparti. In caso di mancato rispetto della disposizione sarebbe scattata una sanzione di 2.500 euro oltre la sanzione disciplinare. L’emendamento per introdurre il codice identificativo dei reparti di polizia è stato ritirato “per mere ragioni tecniche. La volontà del Governo è introdurlo e nel proseguo del percorso di conversione del decreto sarà cura dell’Esecutivo agire perchè quella norma possa essere inserita in questo provvedimento”, ha spiegato il vice ministro all’Interno, Filippo Bubbico, durante i lavori d’aula.