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Economia e Finanza Pubblica amministrazione

Legge di bilancio 2018: gli interventi sulla Pubblica Amministrazione

Rinnovo dei contratti PA (co. 370-374)
Per quanto concerne il settore dell’amministrazione e del pubblico impiego, il disegno di legge determina gli oneri complessivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il pubblico impiego per il triennio 2016-2018, cui vengono destinate risorse pari a 300 milioni per il 2016, 900 milioni per il 2017 e 2.850 milioni dal 2018. Restano a carico dei bilanci delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 per il personale loro dipendente, nonché gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici a professori e ricercatori universitari. Tale previsione vale anche per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Assunzioni al Ministero dell’interno (co. 179)
Si autorizza il Ministero dell’interno ad assumere, soprattutto in relazione ai compiti in materia di immigrazione, personale non dirigenziale a tempo indeterminato, che sia già in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in possesso di alcuni requisiti. Le assunzioni sono per un numero di unità nel limite del 50 per cento del totale delle unità in servizio per ciascuna annualità del 2018 e 2019.

Assunzioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (co. 325-327)
Ai fini dell’aumento della sicurezza stradale e per altre finalità connesse è autorizzata l’assunzione di 200 unità di personale presso il dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali e il personale del Ministero. Si autorizza, altresì, l’assunzione di 70 unità di personale (a tempo indeterminato), al fine di sviluppare e riqualificare i servizi resi e, in particolare, di garantire gli ulteriori compiti attribuiti al Consiglio superiore dei lavori pubblici dalla recente legislazione.

Assunzioni al Ministero degli esteri (co. 163)
Si autorizza il Ministero degli esteri ad assumere fino a 75 unità di personale a tempo indeterminato appartenente alla terza area funzionale.

Assunzioni all’AGENAS (co. 266-270)
Si autorizza l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) ad assumere fino a 100 unità di personale a tempo indeterminato e a prorogare i contratti di collaborazione in essere.

Stabilizzazione ricercatori CREA (co. 364-367)
Si istituisce un apposito Fondo per la stabilizzazione dei ricercatori e dei tecnologi in servizio presso gli enti pubblici di ricerca e si dispone un finanziamento per la stabilizzazione del personale precario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA). La disciplina di stabilizzazione è estesa a tutto il personale in servizio presso gli enti pubblici di ricerca disciplinati al D.lgs. n. 218/2016. I contratti a tempo determinato e flessibili, in essere alla data del 31 dicembre 2017, sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di cui all’articolo 20 del d. lgs. n. 75/2017 finalizzate al superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni.

Superamento del precariato all’INAPP (co. 455)
Si prevede un incremento dei trasferimenti statali in favore dell’ Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche – INAPP (ex Isfol) per il superamento del precariato.

Superamento precariato personale SSN (co. 455-bis)
Le Pubbliche amministrazioni nel triennio 2018-20 potranno stabilizzare il personale dirigenziale, anche medico, del Servizio sanitario nazionale assunto con contratto a termine da almeno tre anni.

Dipendenti Centri per l’impiego (co. 441, 444, 445-bis e 445-ter)
Si specifica che il personale a tempo indeterminato delle Città metropolitane e delle Province, in servizio presso i Centri per l’impiego e già collocato in soprannumero, è trasferito alle dipendenze della relativa Regione (o dell’agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l’impiego), con corrispondente incremento della dotazione organica. I contratti a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2017 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018 ovvero, in caso di avvio entro tale data delle procedure concorsuali con riserva di posti, fino alla loro conclusione.

Fondo per sviluppo capacità della PA (co. 118-bis – 118-quinquies)
Si istituisce il Fondo per l’innovazione sociale con una dotazione di 5 milioni per il 2018 e di 10 milioni all’anno nel biennio 2019-2020. Il Fondo ha lo scopo di effettuare studi di fattibilità e sviluppo di capacità delle pubbliche amministrazioni sulla base dei risultati conseguibili e con lo scopo di favorire e potenziare l’innovazione sociale secondo gli standard europei.

Proroga delle co.co.co. nelle pubbliche amministrazioni (co. 676)
Si proroga la possibilità, nelle pubbliche amministrazioni, di utilizzare i contratti di collaborazione fino al 1° gennaio 2019 (invece che al 1° gennaio 2018)

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dichiarazioni PrimoPiano Pubblica amministrazione

Dirigenti pubblici, cambiano le regole

Un'immagine di Palazzo Chigi dove si sta svolgendo l'incontro tra il governo e le parti sociali, Roma, 22 marzo 2012. ANSA/ALESSANDRO DI MEO
Un’immagine di Palazzo Chigi dove si sta svolgendo l’incontro tra il governo e le parti sociali, Roma, 22 marzo 2012.
ANSA/ALESSANDRO DI MEO

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n.124.

Nello specifico, il sistema della dirigenza è costituito dal ruolo dei dirigenti statali, dal ruolo dei dirigenti regionali e dal ruolo dei dirigenti locali. Ogni dirigente può ricoprire qualsiasi ruolo dirigenziale; la qualifica dirigenziale è infatti unica. Alla dirigenza si accede per corso-concorso o per concorso. Le graduatorie finali sono limitate ai vincitori e non comprendono gli idonei. La Scuola nazionale dell’amministrazione (Sna) è trasformata in Agenzia senza maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica, è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, svolge funzione di reclutamento e formazione del personale della PA. Ha come obiettivo quello di assicurare una formazione omogenea della dirigenza.

Presso il Dipartimento della funzione pubblica è istituita la Commissione per la dirigenza statale (analogamente è istituita anche la Commissione per la dirigenza regionale e la Commissione per la dirigenza locale). La Commissione, costituita entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. In particolare, preseleziona i candidati ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali generali ed effettua la valutazione ex post delle scelte effettuate dalle amministrazioni per altri incarichi.

Gli incarichi dirigenziali hanno durata di 4 anni e possono essere rinnovati per altri 2 nel caso di valutazione positiva o per il periodo necessario al completamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico. I dirigenti privi di incarico, concluso il mandato, devono partecipare ad almeno 5 interpelli all’anno; in assenza di incarico, il primo anno percepiscono il trattamento economico fondamentale e il secondo anno lo stesso decurtato di un terzo. Successivamente il Dipartimento della funzione pubblica li può collocare d’ufficio in posti vacanti. Il dirigente a cui è revocato l’incarico per inadempienza ha un anno di tempo per avere un nuovo incarico altrimenti scatta la licenziabilità.