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dichiarazioni PrimoPiano

Etilometri fuori servizio: interrogazione parlamentare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Ho presentato, insieme ad altri 11 colleghi, un’interrogazione parlamentare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio, per chiedere chiarimenti sull’utilizzo degli etilometri da parte degli operatori della sicurezza stradale.

Oltre la metà dei dispositivi per il test alcolemico – si legge nell’interrogazione – è attualmente fuori servizio poiché ferma nel “Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi” (Csrpad) del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, in attesa della revisione annuale o per la loro riparazione“. “Da oltre un anno – prosegue il testo – la sede di Roma del Csrpad risulta essere non funzionante, con il conseguente invio degli etilometri alla sede di Milano; tale inconveniente provoca un prolungamento dei tempi di restituzione dei suddetti apparati, con conseguenti gravi difficoltà per i comandi della Polizia Stradale e gli uffici delle Polizie Locali”.

Inoltre, “una recente gara di appalto avrebbe dovuto individuare imprese private che si facessero carico di tali revisioni, ma ad oggi sembra essere ancora senza esito”.

Con questa interrogazione si vuole stimolare il ministero a fornire una risposta agli operatori del settore che svolgono un ruolo di notevole rilevanza per la sicurezza degli utenti sulle nostre strade.
Alla luce dei provvedimenti fondamentali approvati dal Parlamento – penso ad esempio all’introduzione nel codice penale del reato di omicidio stradale –, che hanno dimostrato quanto sia stato centrale nel corso di questa legislatura il tema della sicurezza, io e i miei colleghi confidiamo che il governo e il Ministro interrogato possano intervenire per consentire ai lavoratori della Polizia Stradale di compiere il proprio incarico nelle condizioni più appropriate e con i mezzi adeguati.

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dichiarazioni Infrastrutture PrimoPiano Romagna

S.S. 67 e incrocio di Via Ladino: interrogazione al ministro delle Infrastrutture e Trasporti

Di fronte a tragedie come quella di una vita spezzata da un incidente stradale, ci vogliono solo rispetto e silenzio per il dolore dei familiari. Nel frattempo bisogna impegnarsi insieme per trovare una soluzione che accresca il grado di sicurezza delle nostre strade. L’incrocio della S.S. 67 con via Ladino, nel comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, è un punto troppo pericoloso della nostra viabilità.

Lo abbiamo segnalato più volte all’Anas e più volte in queste settimane l’Amministrazione comunale e il sindaco Marianna Tonellato a nome di tutto il Consiglio comunale hanno sollecitato le istituzioni nazionali, Anas e i parlamentari locali, tra cui il sottoscritto, a collaborare per affrontare il problema.

Per parte mia, appena ricevuta la comunicazione, ho inviato un’ulteriore sollecito all’azienda e predisposto un’interrogazione parlamentare al ministero delle Infrastrutture per rinnovare formalmente la necessità di intervenire per la messa in sicurezza di tutta la S.S. 67 e in particolare di quel tratto; nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra Anas e amministratori locali per individuare le soluzioni tecnicamente possibili. Rispettiamo il dolore di chi piange l’ennesima vittima della strada e battiamoci insieme per ottenere il risultato che vorremmo per il nostro territorio.

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dichiarazioni Giustizia

Omicidio stradale, dopo troppi anni finalmente questa è la volta buona

Anni di attesa, di raccolte di firme, di ingiustizie, di promesse non sono bastate per arrivare ad un risultato che finalmente ora è ad un passo: l’introduzione nel nostro ordinamento del reato di omicidio stradale. Una legge importante, costruita con un ampio lavoro di ascolto e coinvolgimento di tutte le associazioni che da anni si battono per la sicurezza stradale (a partire da Asaps, “Lorenzo Guarnieri” e “Gabriele Borgogni”). Certo, da solo questo provvedimento non basta per contrastare una delle piaghe del nostro paese: servono provvedimenti per l’educazione stradale, la manutenzione della segnaletica e, ovviamente, delle strade. Si tratta comunque di un fatto importantissimo, che inasprisce le pene per chi con la propria condotta (ubriaco o imbottito di droga) provoca incidenti mortali.

Cosa prevede la legge

Omicidio stradale, pena fino a 12 anni Viene introdotto un reato autonomo di omicidio e lesioni stradali con tre livelli di pena che corrispondono a comportamenti di diversa gravità: la pena va da 8 a 12 anni per l’omicidio stradale con ubriachezza superiore a 1,5 grammi per litro e in caso di assunzione di stupefacenti; la pena va da 5 a 10 anni nel caso in cui il guidatore risulti un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, per eccesso di velocità, per attraversamento con il semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia in prossimità di incroci curve o dossi, sorpasso con linea continua; infine la pena va da 2 a 7 anni in tutti gli altri casi

Aggravante per chi fugge E’ stata anche aumentata l’aggravante per la fuga. Il senato aveva previsto un aumento della pena da un terzo alla metà mentre ora va da un terzo a due terzi ed è stata inserita una norma di chiusura: prevede che la pena non possa comunque essere inferiore a 5 anni. Inoltre la pena è stata aumentata in caso di guida con patente revocata o sospesa e senza assicurazione.

Lesioni stradali E’ stato introdotto in maniera speculare anche il reato autonomo di lesioni stradali. Rispetto al Senato sono aumentate le pene: in caso di ebbrezza superiore a 1,5 grammi per litro e all’uso di stupefacenti il Senato aveva disposto una pena da 2 a 4 anni, ora per le lesioni gravi va da 3 a 5 anni e per quelle gravissime da 4 a 7 anni; in caso di ebbrezza tra 0,8 e 1,5 gr e per comportamenti particolarmente gravi (per eccesso di velocità, per attraversamento con il semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia in prossimità di incroci curve o dossi, sorpasso con linea continua) le lesioni gravi vanno da 1 anno e mezzo a 3 anni e per le gravissime da da 2 a 4 anni. Negli altri casi le lesioni gravi sono punite da 3 mesi a 1 anno e le gravissime da 1 a 3 anni. Anche per le lesioni l’aggravante per la fuga ora va da un terzo a due terzi e è stata anche qui inserita una norma di chiusura: la pena non può comunque essere inferiore a 3 anni. Sia per l’omicidio che per le lesioni in caso in cui l’evento sia conseguenza anche di un comportamento colposo della vittima il giudice può diminuire la pena fino alla metà.

Revoca della patente La patente è revocata per 10 anni per omicidio stradale “semplice”, 15 anni per tutti gli altri casi, termine elevato fino a 20 nel caso in cui il colpevole abbia precedenti per droga ed alcol e fino a 30 anni in caso di fuga. Revocata per 5 anni per le lesioni, termine elevato fino a 10 in caso di precedenti per droga ed alcol e a 12 anni in caso di fuga.

Obbligo arresto in flagranza L’arresto è obbligatorio per l’omicidio stradale commesso da chi guida in stato di ubriachezza grave (sopra 1,5gr/litro) e sotto l’effetto di stupefacenti. L’emendamento introdotto alla Camera ha previsto quindi l’arresto obbligatorio in flagranza solo in questo caso di omicidio stradale.

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dichiarazioni Giustizia

Omicidio stradale, primo sì del Senato. Cosa prevede la norma

L’aula del Senato ha approvato in prima lettura il disegno di legge che introduce nel codice penale i nuovi reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali che comprendono, rispettivamente, pene da 8 a 12 anni di carcere e pene da 2 a 4 anni. Il provvedimento – che ora dovrà essere esaminato dalla Camera – nel corso di questo passaggio parlamentare è stato modificato in maniera radicale. In primo luogo sono state stralciate le norme che riguardavano i casi di omicidio e di lesioni personali nautiche. Il relatore Giuseppe Cucca (Pd) ha in poi introdotto un comma riguardante le pene accessorie. Su quest’ultimo punto il dibattito è stato molto acceso, tra favorevoli e contrari al cosiddetto il ergastolo della patente (il ritiro a vita della patente). La soluzione trovata è stata la revoca della patente, che può arrivare fino a 30 anni nei casi più gravi. Nel corso dell’esame dell’aula è stata eliminata la parte, nella fattispecie sul reato di omicidio stradale, che puniva con una pena da 7 a 10 anni anchi chi commetteva il reato – per colpa – passando con il rosso o circolando contromano; o effettuando manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, o sorpassando un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua. Sull’emendamento riferito a quest’ultimo punto il governo è stato battuto.

OMCIDIO STRADALE Il nuovo articolo 589-bis del codice penale (omicidio stradale) prevede la reclusione da 8 a 12 anni per omicidio colposo commesso da un qualunque conducente di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se si tratta di un conducente professionale per attività di trasporto di persone e di cose la stessa pena si applica anche con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro. La pena viene diminuita da 7 a 10 anni di carcere se l’omicidio colposo stradale viene commesso: in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l); superando in modo consistente i limiti di velocità. In caso di concorso di colpa la pena è diminuita fino alla metà. In caso di morte di più persone la pena viene triplicata, anche se “la pena – si legge – non può superare gli anni diciotto”. In caso di fuga la pena viene aumentata da un terzo alla metà.

LESIONI STRADALI Il nuovo articolo 590-bis del codice penale (lesioni personali stradali) prevede una pena da reclusione da 2 a 4 anni in caso di lesioni personali provocate in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se si tratta di un conducente professionale per attività di trasporto di persone e di cose la stessa pena si applica anche con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro. La pena viene ridotta da 9 mesi a 2 anni di carcere se il reato viene commesso: in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l); superando in modo consistente i limiti di velocità; passando con il rosso o circolando contromano; effettuando manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, sorpassando un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua. Le aggravanti: nel caso di lesioni personali gravi, la pena è aumentata da un terzo alla metà; nel caso di lesioni personali gravissime, la pena è aumentata dalla metà a due terzi. In caso di concorso di colpa la pena è diminuita fino alla metà. In caso di lesioni a più persone la pena viene triplicata, anche se “la pena – si legge – non può superare gli anni sette”. In caso di fuga la pena viene aumentata da un terzo alla metà.

PENE ACCESSORIE: REVOCA PATENTE FINO A 30 ANNI Per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali consegue la revoca della patente, anche in caso di richiesta di patteggiamento. In caso di omicidio stradale l’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 15 anni dalla revoca. Il termine viene elevato a 20 anni nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di guida in stato di ebbrezza (con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il termine viene elevato a 30 anni nel caso in cui l’interessato fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento dell’incidente. In caso di lesioni personali stradali l’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 5 anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il termine è ulteriormente aumentato sino a 12 anni nel caso in cui l’interessato fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento dell’incidente.

PRESCRIZIONE Per il reato di omicidio stradale scatta il raddoppio dei termini di prescrizione.

ARRESTO IN FLAGRANZA Per il reato di omicidio stradale e di lesioni personali stradali è previsto rispettivamente l’obbligo di arresto in flagranza e l’arresto facoltativo in flagranza.

PRELIEVO COATTIVO CAMPIONI BIOLOGICI Nel caso in cui un soggetto accusato di questi due nuovi reati si rifiuti di sottoporsi all’alcol test può essere deciso il prelievo coattivo di campioni biologici.